DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2004, n. 2429
Modifiche ed integrazioni alla "Direttiva per l'applicazione dell'articolo 6 della L.R. n. 26 del 17 dicembre 2003, recante disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" di cui alla deliberazione n. 938 del 17/5/2004
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose";
- la L.R. del 17 dicembre 2003, n. 26 recante "Disposizioni in
materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose";
- la "Direttiva per l'applicazione dell'articolo 6 della L.R. n. 26
del 17 dicembre 2003, recante disposizioni in materia di pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"
approvata con delibera di Giunta regionale n. 938 del 17 maggio
2004;
considerato che nella suddetta Direttiva e' previsto:
- all'art. 2, comma 2 che gli stabilimenti di cui all'art. 6, DLgs
334/99 presentino la Scheda Tecnica, Allegato 1;
- all'art. 2, comma 3 che gli stabilimenti di cui all'art. 8, DLgs
334/99 presentino la Scheda Tecnica, Allegato 2;
considerato inoltre che L.R. 26/03 all'art. 15 prevede che ARPA
provveda allo svolgimento dei controlli;
rilevato che si ravvisa l'opportunita' di modificare la citata
Direttiva ed in particolare di:
- concedere ai gestori dei depositi petroliferi soggetti all'art. 6,
DLgs 334/99 che commercializzano sostanze pericolose per l'ambiente
una proroga dei tempi di presentazione della Scheda Tecnica, Allegato
1 in considerazione della bassa pericolosita' di tali sostanze;
- esentare i gestori degli stabilimenti soggetti all'art. 8 del DLgs
334/99 che introducono modifiche che non comportano aggravio di
rischio dalla presentazione della Scheda Tecnica, Allegato 2, che
viene sostituita dalla dichiarazione che tali soggetti devono gia'
presentare agli Enti competenti ai sensi del DM 9 agosto 2000 (GU n.
196 del 23/8/2000);
- stabilire che i gestori degli stabilimenti soggetti all'art. 8 del
DLgs 334/99 procedano all'aggiornamento della Scheda Tecnica,
Allegato 2 a conclusione della procedura di valutazione del Rapporto
di Sicurezza da parte del Comitato di cui all'art. 21, DLgs 334/99
inserendo solo le informazioni variate a seguito di tale
procedimento;
- specificare meglio le modalita' per l'esercizio delle funzioni di
vigilanza e controllo prevedendo il coordinamento degli Enti a cui
competono tali funzioni;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dr.ssa Leopolda
Boschetti, in merito alla regolarita' amministrativa della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. n. 43 del
2001 e della delibera di Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni in premessa che qui si intendono
integralmente riportate, le seguenti modifiche ed integrazioni della
"Direttiva per l'applicazione dell'articolo 6 della L.R. n. 26 del 17
dicembre 2003, recante disposizioni in materia di pericoli di
incidenti rilevanti connesse con determinate sostanze pericolose",
approvata con delibera di Giunta regionale n. 938 del 17/5/2004:
- l'articolo 2, comma 2, lett. b) viene sostituito dal seguente "per
gli stabilimenti esistenti entro sei mesi dalla pubblicazione della
delibera regionale di approvazione della Scheda Tecnica e
successivamente con cadenza quinquennale. I depositi petroliferi che
commercializzano sostanze pericolose per l'ambiente devono inviare la
scheda entro l'1 luglio 2005, ad esclusione di quelli che stoccano
esclusivamente sostanze infiammabili";
- l'articolo 2, comma 3, lett.c) viene eliminato;
- all'articolo 2, vengono aggiunti i seguenti commi:
- comma 4: "I gestori degli stabilimenti di cui all'art. 8, DLgs
334/99 in cui si introducono modifiche che non comportano aggravio di
rischio inviano alla Provincia la dichiarazione gia' inviata agli
Enti competenti a seguito di quanto disposto dal DM 9 agosto 2000";
- comma 5: "I gestori degli stabilimenti di cui all'art. 8, DLgs
334/99 aggiornano la Scheda Tecnica, Allegato 2 successivamente alle
conclusioni dell'istruttoria effettuata sul Rapporto di Sicurezza dal
Comitato di cui all'art. 21, DLgs 334/99 sulla base degli elementi di
modifica e/o integrazione determinati da tale procedimento";
- all'articolo 4, viene aggiunto il seguente comma 4: "Ai fini
dell'esercizio unitario delle funzioni di vigilanza e controllo, di
norma le visite ispettive negli stabilimenti sottoposti alla
disciplina di cui agli artt. 6 e 7 del DLgs 334/99 vengono effettuate
integrando le competenze tecniche di ARPA con quelle del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell'ISPESL. Possono essere inoltre
presenti tecnici degli Enti locali";
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna;
3) di inviare copia del presente atto al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del territorio.