DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 2685
Piano dell'arenile del Comune di Riccione. Parere in ordine alla conformita' alle Direttive di cui alla delibera del C.R. 468/03
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare
territoriale" con la quale sono state attribuite ai Comuni le
funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione
e revoca delle concessioni demaniali marittime a finalita'
turistico-ricreative;
premesso che:
- con delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 sono
state approvate le Direttive per l'esercizio delle funzioni
amministrative inerenti l'utilizzazione del demanio marittimo di cui
all'art. 2, comma 2 della suddetta legge;
- le Direttive di cui sopra sono volte a disciplinare gli usi
turistico-ricreativi degli ambiti del demanio marittimo laddove tali
destinazioni d'uso siano previste negli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica e tengono luogo del Piano di
utilizzazione di cui all'art. 6 del DL 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n.494;
- il paragrafo 6.1.3 del Capo VI della sopracitata delibera
consiliare prevede che il Piano dell'arenile di cui ai paragrafi
6.1.1 e 6.1.2 adottato dal Consiglio comunale deve essere trasmesso,
contestualmente al deposito presso la Segreteria del Comune, alla
Regione ai fini della valutazione in ordine alla conformita' dello
stesso alle Direttive regionali;
- sono sottoposte alle medesime modalita' di verifica anche eventuali
successive varianti dei Piani gia' approvati;
- la valutazione di conformita' e' espressa con parere vincolante
reso dalla Giunta regionale, nei termini previsti per l'espressione
delle osservazioni, sentita una apposita Commissione nominata con
atto del Direttore generale alle Attivita' produttive, Commercio,
Turismo che ne definisce altresi' la composizione e le modalita' di
funzionamento e presieduta dal Responsabile del Servizio Turismo e
Qualita' Aree Turistiche;
- con determinazione del Direttore generale alle Attivita'
produttive, Commercio, Turismo del 20 marzo 2003, n. 3093 e' stata
nominata la Commissione di cui sopra;
visto il Piano dell'arenile trasmesso dal Comune di Riccione ed
assunto a prot. n. 1140 del 19/1/2004 e successive modifiche assunte
a prot. n. 40744 del 14/12/2004;
constatato che:
- il suddetto Piano e' stato adottato e trasmesso alla Regione
Emilia-Romagna in conformita' a quanto previsto dal Capo VI 6.1.1,
6.1.2 e 6.1.3 delle Direttive regionali;
- il Piano disciplina gli ambiti demaniali marittimi dell'intero
territorio comunale destinati ad attivita' turistico-ricreative;
visto il verbale della seduta del 17 dicembre 2004 della Commissione
di cui alla determinazione del Direttore generale alle Attivita'
produttive, Commercio, Turismo del 20 marzo 2003, n. 3093 e
successive modifiche, conservato agli atti del Servizio Turismo e
Qualita' Aree Turistiche;
dato atto che la suddetta Commissione ha espresso valutazione
favorevole di conformita' del Piano dell'arenile del Comune di
Riccione alle direttive soprarichiamate con le prescrizioni di
seguito riportate:
1) art. 6 N.d.A. Nel regolamentare le modalita' di attuazione del
Piano dell'arenile, occorre esplicitare che sono fatte salve le
disposizioni impartite annualmente dalla Regione con l'Ordinanza
balneare per la disciplina dell'uso e di ogni altra attivita' sul
litorale marittimo;
2) art. 6 N.d.A. E' necessario che sia esplicitamente indicato che i
punti di ormeggio non siano realizzabili ovvero che, qualora si
intendesse realizzarli, dovranno essere conformi a quanto previsto
dal Piano della Portualita' (Capo VI, punto 6.1.8 lett. j) delle
Direttive);
3) art. 7 N.d.A. Sopprimere il riferimento alla revoca della
concessione, nei casi disciplinati dall'art. 12.2, in quanto non
prevista, nel caso specifico, dalla vigente normativa;
4) art. 7 N.d.A. Occorre sopprimere la previsione che le convenzioni
possano prevedere forme di garanzia circa il carattere pluriennale
delle concessioni in quanto in contrasto con la vigente normativa;
5) art. 12.1 N.d.A. Specificare se e' vietato l'accesso all'arenile
anche ad altri mezzi motorizzati che non siano ciclomotori e
motocicli, salvo quelli autorizzati;
6) art. 12.3 N.d.A. Occorre specificare, con riferimento ai
concessionari che scelgono di non adeguare le strutture insistenti
sulle aree in concessione alle tipologie proposte dal Piano, che le
attrezzature in precario installabili in aree predefinite della
concessione (aree polifunzionali) sono modificabili mediante semplice
comunicazione (Capo VI, punto 6.1.8 lett. h) delle Direttive);
7) art. 13 N.d.A. Occorre specificare che la sospensione riguarda le
attivita' oggetto della concessione, come previsto dal Capo IV punto
4.3.3 delle Direttive;
8) art. 13 N.d.A. Occorre sopprimere il capoverso che prevede che le
spiagge libere sono attribuite in uso gratuito al Comune in contrasto
con la vigente normativa;
9) art. 13 N.d.A. In merito all'utilizzo ed all'occupazione delle
aree demaniali marittime per manifestazioni di carattere temporaneo e
di breve durata per periodi fino a trenta giorni che prevedano
l'installazione di impianti facilmente amovibili ovvero in caso di
utilizzazione di pertinenze demaniali marittime, occorre recepire la
disposizione di cui al Capo VI, punto 6.2.1.2 delle Direttive;
10) considerato che non sono state indicate le modalita' di
presentazione delle domande ai fini dell'ottenimento della
concessione, cosi' come prescritto dalle Direttive regionali, occorre
provvedere all'inserimento delle stesse nelle NdA facendo
riferimento, fintanto che il Comune non avra' provveduto ad
indicarle, alle previsioni regionali di cui al Capo VI, punto 6.1.8
lett. b) delle Direttive;
11) considerato che il Piano dell'arenile non disciplina le modalita'
di concessione delle aree createsi a seguito di fenomeni di
ripascimento naturale o artificiale verso il mare dell'arenile in
concessione che abbiano acquisito carattere di stabilita', occorre
regolamentare le suddette modalita' ovvero richiamare la disciplina
di cui al Capo VI, punto 6.2.5 delle Direttive;
12) considerato che il Piano non contempla alcuna disciplina per le
concessioni e per l'attivita' di locazioni natanti, occorre
regolamentare la suddetta attivita' ovvero precisare il mantenimento
dello status quo e rinviare per il dettaglio a successiva
regolamentazione (Capo VI, punto 6.1.8, lett. i) delle Direttive);
13) devono essere adottati tutti i provvedimenti tecnici necessari ad
escludere l'ingressione marina all'interno dei manufatti ed in
particolare delle cabine parzialmente interrate, prevedendo opere di
contenimento fisso e mobile lungo il fronte mare che escludano la
necessita' di eseguire dune durante il periodo invernale;
14) la movimentazione delle sabbie dell'arenile necessarie alla
realizzazione degli interventi per ogni stralcio esecutivo deve
essere preventivamente comunicata al Servizio Tecnico Bacini Conca e
Marecchia che, sulla scorta di specifici e dettagliati elaborati
progettuali, rilascera' preventivo parere tecnico con le disposizioni
ritenute utili;
15) la progettazione dei manufatti deve essere redatta da tecnico
abilitato, depositata e autorizzata ai sensi della L.R. 35/85 e della
L.R. 40/95, chiarendo le caratteristiche di amovibilita'. In ogni
caso le fondazioni dovranno essere impostate a profondita'
sufficiente per escludere lo scalzamento al piede in caso di
mareggiata;
16) i punti di accesso carrabili devono essere idonei per dimensioni
e pavimentazione al transito di mezzi pesanti normalmente impiegati
per i lavori necessari alla difesa della costa;
17) deve essere consentito, nei tratti di litorale adiacenti il porto
canale, al di fuori della stagione balneare, il deposito delle sabbie
derivanti dal dragaggio del porto canale;
dato atto dell'istruttoria svolta, per quanto di competenza, dal
Servizio Turismo e Qualita' Aree Turistiche, sulla base della
documentazione acquisita agli atti del Servizio stesso;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo, dott.
Andrea Vecchia, ai sensi della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della
deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2003, n. 447;
su proposta dell'Assessore al Turismo, Commercio;
a voti unanimi e palesi, delibera:
A. di esprimere parere favorevole, subordinato al recepimento delle
prescrizioni in premessa indicate che si intendono qui integralmente
richiamate, in ordine alla conformita' del Piano dell'arenile del
Comune di Riccione alle Direttive approvate con deliberazione del
Consiglio regionale 6 marzo 2003, n. 468;
B. di disporre che, come previsto al punto 6.1.5. delle Direttive, il
Piano dell'arenile approvato sia trasmesso alla Regione entro i
successivi 30 giorni;
C. di ribadire che, come previsto dal punto 6.1.4 del Capo VI delle
Direttive, eventuali successive varianti dovranno essere sottoposte
alla verifica di conformita' della Regione;
D. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.