DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2004, n. 2633
Reg. (CE) 1622/2000 e DM 30 luglio 2003. Disposizioni per il riconoscimento degli stabilimenti ritenuti idonei all'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio in data 17 maggio 1999 e
successive modifiche ed integrazioni, relativo all'organizzazione
comune del mercato vitivinicolo;
- il Reg. (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 e
successive modifiche ed integrazioni, che fissa alcune modalita' di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/99 e che istituisce un
codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 30
luglio 2003 recante "Modalita' di applicazione del Reg. (CE) n.
1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei
trattamenti enologici";
visti in particolare:
- l'art. 12 del citato Reg. (CE) n. 1622/2000, ai sensi del quale
l'impiego delle resine scambiatrici di ioni e' consentito soltanto
sotto il controllo di un enologo o di un tecnico ed in impianti
riconosciuti dalle Autorita' dello Stato membro nel cui territorio
dette resine vengono utilizzate;
- l'art. 6 del citato DM 30 luglio 2003, il quale prevede che
l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante
l'impiego di resine scambiatrici di ioni avvenga in stabilimenti
riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome;
dato atto:
- che la Regione Emilia-Romagna ha provveduto con la L.R. n. 15 del
30 maggio 1997, cosi' come modificata con L.R. 9 ottobre 1998 n. 31,
ad attribuire alle Province e Comunita' Montane competenti per
territorio le funzioni amministrative in materia di agricoltura,
riservandosi la formulazione degli indirizzi generali ed il
coordinamento delle funzioni;
- che, con deliberazione del Consiglio regionale n. 351 del 18 aprile
2002 (proposta della Giunta n. 180 dell'11 febbraio 2002), sono state
individuate le funzioni amministrative di rilievo regionale in
materia di offerta dei prodotti agricoli e di regolamentazione dei
mercati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) della L.R. 15/97,
tra le quali rientrano l'istituzione e la tenuta di albi ed elenchi
connessi all'offerta dei prodotti agricoli;
dato atto, pertanto, che rientra tra le funzioni riservate alle
Province - ai sensi del citato art. 3, comma 2, lett. l bis) della
L.R. 15/97 - l'intero iter procedurale per il riconoscimento degli
stabilimenti ritenuti idonei all'elaborazione di mosto di uve
concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di
ioni, in seguito denominati in breve "stabilimenti";
ritenuto opportuno - al fine di assicurare sul territorio regionale
un esercizio omogeneo delle funzioni amministrative in materia -
fornire alle Province indicazioni operative in ordine agli
adempimenti amministrativi inerenti il riconoscimento dei suddetti
stabilimenti, cosi' come indicato nell'Allegato A che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
ritenuto, altresi', in ragione della complessita' della verifica dei
requisiti degli stabilimenti, di confermare la validita'
dell'autorizzazione degli stabilimenti gia' riconosciuti dal
Ministero delle Politiche agricole e forestali, previa verifica del
mantenimento dei requisiti di legge da parte delle Province
competenti per territorio;
ritenuto inoltre:
- di istituire un elenco regionale degli stabilimenti idonei
all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante
l'impiego di resine scambiatrici di ioni che hanno ottenuto il
riconoscimento e di affidarne la gestione al Servizio Produzioni
vegetali della Direzione generale Agricoltura;
- di inserire nell'elenco medesimo gli stabilimenti gia' riconosciuti
dal Ministero delle Politiche agricole e forestali per i quali la
verifica effettuata dalle Province in ordine al mantenimento dei
requisiti di legge abbia avuto esito positivo;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'articolo 37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle
rispettive competenze;
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di
Direttore generale per l'Area Agricoltura;
- n. 447 in data 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", ed in particolare il
punto 4.1. dell'Allegato;
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa
espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai
sensi del citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di dare attuazione al DM 30 luglio 2003 del Ministero delle
Politiche agricole e forestali, approvando - nella formulazione di
cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione - le disposizioni procedurali per il riconoscimento da
parte delle Province competenti per territorio degli stabilimenti
ritenuti idonei all'elaborazione di mosto di uve concentrato
rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni;2) di
istituire l'elenco regionale degli "Stabilimenti idonei
all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante
l'impiego di resine scambiatrici di ioni", nell'ambito del regime
previsto dalla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
3) di confermare la validita' dei riconoscimenti degli "Stabilimenti
idonei all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato
mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni", gia' concessi dal
Ministero delle Politiche agricole e forestali, nell'ambito del
regime previsto dall'organizzazione comune del mercato vitivinicolo,
previa verifica del mantenimento dei requisiti di legge da parte
delle Province competenti per territorio;
4) di inserire gli stabilimenti gia' riconosciuti e verificati
positivamente nell'elenco di cui al punto 2);
5) di stabilire che copia dei riconoscimenti concessi e delle
eventuali revoche degli stessi, siano trasmessi al Ministero delle
Politiche agricole e forestali;
6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle
Politiche agricole e forestali, ad AGEA e ad AGREA;
7) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Disposizioni per il riconoscimento degli stabilimenti ritenuti
idonei all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato
mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni ai sensi del
decreto 30 luglio 2003 del Ministero delle Politiche agricole e
forestali
1. Riferimenti normativi
- Reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio in data 17 maggio 1999 e
successive modifiche ed integrazioni, relativo all'organizzazione
comune del mercato vitivinicolo;
- Reg. (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 e
successive modifiche ed integrazioni, che fissa alcune modalita' di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/99 e che istituisce un
codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
- decreto 30 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207
del 6 settembre 2003 recante modalita' di applicazione del Reg. CE n.
1622/2000 e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei
trattamenti enologici.
2. Modalita' di presentazione delle domande di riconoscimento
Il soggetto richiedente, che intende elaborare mosto di uve
concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di
ioni, deve presentare domanda di riconoscimento per lo stabilimento
destinato alla produzione di detto mosto all'Amministrazione
provinciale competente per il territorio in cui e' ubicata la sede
legale dell'impresa, utilizzando l'allegato modello.
La domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante
dell'impresa richiedente, deve contenere:
- nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del legale
rappresentante;
- denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA, codice
fiscale, numero telefonico/fax/e-mail del soggetto richiedente;
- tipologia delle materie prime elaborate e dei prodotti ottenuti;
- ubicazione dello stabilimento e descrizione degli impianti di
elaborazione e loro potenzialita' operativa giornaliera ed annua;
- descrizione, ubicazione e capacita' dei singoli depositi delle
materie prime impiegate e dei prodotti ottenuti dalla loro
elaborazione;
- individuazione dell'enologo o tecnico responsabile dell'impiego
delle resine scambiatrici di ioni.Alla domanda devono essere allegati
i seguenti documenti, relativi a ciascun impianto di elaborazione di
mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine
scambiatrici di ioni ubicato nel territorio della regione
Emilia-Romagna:
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per
territorio, con l'annotazione di cui all'art. 10 della Legge 31
maggio 1965, n. 575;
- certificato di prevenzione degli incendi o nulla osta provvisorio,
ove previsto, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del
fuoco;
- autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue, derivanti dal
processo di distillazione;
- autorizzazione sanitaria alla produzione di mosti concentrati
rettificati;
- planimetrie dei depositi delle materie prime impiegate e dei
prodotti ottenuti.
Il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, potra'
avvalersi delle facolta' previste dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in
materia di dichiarazioni sostitutive.
3. Modalita' istruttorie
La Provincia competente per territorio istruisce le domande
presentate da parte degli interessati e concede il riconoscimento -
in caso di esito positivo - entro 60 giorni dal ricevimento della
domanda.
Ove necessario, l'Amministrazione competente richiede eventuale
documentazione integrativa, nel qual caso il termine di cui sopra
resta sospeso fino al ricevimento della suddetta documentazione.
La Provincia trasmette copia del provvedimento di riconoscimento al
soggetto richiedente e alla Regione Emilia-Romagna - Servizio
Produzioni vegetali - entro 10 giorni dalla sua adozione.
La Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura, Servizio
Produzioni vegetali - provvede ad iscrivere il soggetto riconosciuto
nell'elenco regionale degli stabilimenti e ne da' comunicazione al
Ministero delle Politiche agricole e forestali per i successivi
adempimenti.
Il riconoscimento e' valido per cinque campagne, salvo quanto
previsto al successivo punto 4.
4. Mantenimento del riconoscimento
Gli stabilimenti che hanno ottenuto il riconoscimento sono iscritti
nell'elenco regionale e nell'elenco nazionale dei produttori di mosto
concentrato rettificato.
Il mantenimento del riconoscimento e' subordinato al persistere di
tutte le condizioni dichiarate nella domanda di riconoscimento ed
alla ripresentazione, da parte dei soggetti interessati, dei
documenti la cui validita' ha durata inferiore alla durata del
riconoscimento stesso. Ogni variazione rispetto agli elementi forniti
nella domanda e nella documentazione ad essa allegata dovra' essere
comunicata, unitamente alla relativa documentazione,
all'Amministrazione che ha concesso il riconoscimento, entro 30
giorni dal verificarsi dell'evento, pena la sospensione del
riconoscimento stesso.
Nel caso di cessione dell'attivita' oppure di rinuncia ad operare
nell'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante
l'impiego di resine scambiatrici di ioni di cui al Regolamento CE
1622/04, i soggetti titolari del riconoscimento sono tenuti a darne
comunicazione con tempestivita' all'Amministrazione che ha concesso
il riconoscimento, la quale provvedera' alla revoca.
Il riconoscimento potra' essere revocato, da parte della stessa
Amministrazione che lo ha concesso, su richiesta dell'interessato,
oppure in caso di violazione di norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti o per altri fatti o comportamenti che per la loro
gravita' e rilevanza non consentano la continuazione dell'attivita'.
Il provvedimento di revoca deve essere trasmesso al soggetto
interessato e alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Produzioni
vegetali - entro 10 giorni dalla sua adozione.
Il Servizio Produzioni vegetali provvede ad aggiornare l'elenco degli
stabilimenti riconosciuti ed a dare idonea comunicazione al Ministero
delle Politiche agricole e forestali.
Il riconoscimento potra' essere temporaneamente sospeso anche per il
tempo necessario a sanare o regolarizzare, nel rispetto dei termini e
delle prescrizioni fissati dall'Amministrazione competente,
situazioni irregolari.
5. Controlli
Le Province devono svolgere, per ciascuna domanda di riconoscimento,
gli accertamenti inerenti la veridicita' di quanto dichiarato e le
attivita' di controllo previste dalle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti in materia.
(segue allegato fotografato)