COMUNICATO
Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) riguardante il progetto di ampliamento di attivita' di trattamento motori di autovetture, localizzato nel comune di Cesena, Via Ruffio n. 1015
L'Autorita' competente Provincia di Forli'-Cesena comunica la
decisione in merito alla procedura di verifica riguardante il
progetto di ampliamento di attivita' di trattamento motori di
autovetture, localizzato nel comune di Cesena, Via Ruffio n. 1015.
Il progetto e' presentato dalla ditta Pagliarani Natale & C. Snc.
Il progetto e' localizzato a Cesena, in Via Ruffio n. 1015.
Il progetto interessa il territorio del comune di Cesena e della
provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
: Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n.
89817/429 del 30/11/2004, ha assunto la seguente decisione:
LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione dello scarso rilievo degli interventi di progetto ed
in considerazione dei limitati impatti attesi dall'esercizio
dell'attivita' prevista, il progetto relativo all'ampliamento di
attivita' di trattamento motori di autovetture, localizzato nel
Comune di Cesena, Via Ruffio n. 1015 - presentato dalla ditta
Pagliarani Natale & C. Snc, dall'ulteriore procedura di VIA con le
seguenti prescrizioni:
1. nella successiva fase di approvazione del progetto di adeguamento
dell'impianto ai requisiti tecnici definiti dal DLgs 209/03 e
contestuale autorizzazione al richiesto aumento della quantita'
massima dei rifiuti trattabili, da 25.000 a 31.000 tonnellate annue,
secondo le procedure precisate dal DLgs 22/97, dovra' essere
verificata e garantita la rispondenza di tutti gli elementi
progettuali previsti, quali l'area di stoccaggio/deposito (platea),
del nuovo sedimentatore, che integra il sistema di depurazione
esistente, dei sistemi di connessione alla fognatura, in termini di
stabilita' nel tempo delle condizioni di funzionamento e di elevata
protezione nei confronti di possibili dispersioni di sostanze
idroinquinanti e contaminazioni della falda freatica;
2. in fase di cantiere dovranno inoltre essere messe in atto tutte le
misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della
qualita' dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri
sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi
d'opera e dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire
il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla
normativa vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al
fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti
dalla movimentazione dei materiali, dall'esercizio di impianti fissi
e dalla movimentazione dei mezzi su sede stradale di cantiere si
prescrive quanto segue: (a) per l'eventuale impianto di betonaggio e
altri impianti fissi, e' necessario prevedere sistemi di abbattimento
per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e
miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione; (b) si
dovra' prevedere la copertura dei depositi temporanei di terre, dei
depositi di materie prime ed inerti ponendo particolare attenzione a
non localizzarli in prossimita' delle aree residenziali o
caratterizzate dalla presenza di ricettori poste a margine dell'area
di cantiere; (c) le vie di transito non asfaltate dovranno essere
adeguatamente umidificate; (d) i cassoni per il trasporto degli
inerti dovranno essere ricoperti con teloni;
3. durante le attivita' di cantiere dovranno essere messi in atto
tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore
sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole
attivita', sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di
misure di mitigazione temporanee (come ad esempio barriere mobili o
rilevati temporanei o altro), al fine di garantire il rispetto dei
valori limite vigenti in prossimita' di tutti i ricettori presenti
durante le fasi di cantiere previste e nei periodi di loro
attivita';
4. in merito alle attivita' di cantiere dovra' comunque essere
rispettato quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale
21 gennaio 2002, n. 45 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni
per particolari attivita' ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della
L.R. 9 maggio 2001, n. 15;
5. in fase post operam di esercizio a regime si ritiene necessario
che vengano effettuati i rilievi fonometrici di verifica secondo le
modalita' di seguito descritte: (a) devono essere eseguiti, secondo
le modalita' stabilite dalla normativa vigente, rilievi atti a
determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in
periodo diurno in prossimita' dei ricettori presenti maggiormente
prossimi all'area dell'impianto (ricettori 1, 2, 3, 4, 5 considerati
nello studio presentato). Tali rilievi vanno eseguiti all'interno
degli ambienti abitativi monitorando il rumore residuo in assenza di
attivita' di lavorazione e il livello equivalente di rumore
ambientale con cava in attivita'; (b) devono essere eseguiti rilievi
in esterno del livello di rumore ambientale in periodo diurno, in
prossimita' dei ricettori maggiormente prossimi all'area
dell'impianto (ricettori 1, 2, 3, 4, 5 considerati nello studio
presentato), secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente,
in fase di esercizio, al fine di verificare i possibili incrementi di
rumorosita' prodotti dalla attivita' in esame rispetto ai livelli
esistenti e il rispetto dei valori limite vigenti nelle aree
monitorate; (c) il monitoraggio e le analisi di cui ai punti
precedenti dovranno essere eseguiti da ARPA, entro 3 mesi dalla data
di rilascio della autorizzazione ex art. 28, DLgs 22/97, secondo le
modalita' e i criteri da essa definiti e con oneri a carico della
societa' proponente. Tutti i risultati e le relative elaborazioni e
conclusioni dovranno essere trasmessi all'Amministrazione provinciale
di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale ed alla
societa' proponente; (d) in caso di verifica da parte di ARPA del
mancato rispetto dei limiti vigenti, dovranno essere progettati e
realizzati dalla societa' proponente, a proprio carico e entro 6 mesi
dal ricevimento da parte di ARPA dei risultati del monitoraggio
effettuato, adeguati interventi di mitigazione e bonifica acustica
necessari per garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti presso
tutti i ricettori presenti; (e) le comunicazioni di messa in
esercizio dell'attivita' dovranno essere trasmesse a cura del
proponente, ad ARPA ed all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale;
6. diversamente da quanto indicato nella documentazione presentata
non e' ammesso il riutilizzo delle acque reflue industriali per
l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza aziendale e gli
eventuali volumi idrici eccedenti il fabbisogno aziendale dovranno
essere conferiti esclusivamente in acque superficiali per la quale la
ditta proponente e', peraltro, gia' in possesso di regolare
autorizzazione allo scarico;
b) di quantificare in Euro 41,80, pari allo 0,02 % del costo stimato
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive
modifiche ed integrazioni sono a carico del proponente;
c) di trasmettere la presente delibera alla ditta Pagliarani Natale &
C. Snc - Via Ruffio n. 1015 Cesena ed allo Sportello Unico per le
Imprese del Settore Sviluppo economico del Comune di Cesena;
d) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
e) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione,
ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e
successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di
deliberazione;
f) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione
territoriale per il seguito di competenza e al Servizio Risorse
idriche, atmosferiche e Smaltimento Rifiuti.