DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2004, n. 1161
Criteri e modalita' di accesso ai contributi per la mobilita' e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilita' art. 9 e art. 10, L.R. 29/97
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 21 agosto 1997, n. 29 "Norme e provvedimenti per
favorire le opportunita' di vita autonoma e l'integrazione sociale
delle persone disabili", cosi' come modificata dall'articolo 60 della
L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali" ed in particolare:
- l'articolo 8 che definisce finalita' e destinatari dei contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della medesima L.R. 29/97, prevedendo
anche che tali contributi riguardino interventi non finanziati da
altre leggi nazionali e regionali e che siano erogati anche sulla
base di un progetto personalizzato predisposto dai competenti servizi
pubblici territoriali, sociali e sanitari, in accordo con i cittadini
interessati;
- l'articolo 9, commi 1, 2, 3, che prevedono la concessione, sulla
base di criteri e modalita' definiti dalla Giunta regionale, di
contributi sulla spesa sostenuta per l'acquisto e l'adattamento di
veicoli ad uso privato utilizzati per la mobilita' di cittadini
gravemente disabili;
- il comma 4 del medesimo articolo 9, che prevede la concessione di
contributi per la modifica degli strumenti di guida a favore delle
persone con disabilita' titolari di patente delle Categorie A, B, e C
speciali, con incapacita' motorie permanenti, con i medesimi criteri
e modalita' previsti al comma 1 dell'articolo 27 della Legge 5
febbraio 1992, n. 104;
- l'articolo 10 che prevede la concessione di contributi per
l'acquisto di strumentazioni ed attrezzature domestiche, per le
finalita' e a favore dei destinatari indicatati all'articolo 8 della
L.R. 29/97;
- l'articolo 11 che prevede la promozione ed il sostegno da parte
della Giunta regionale di iniziative di informazione, formazione e
consulenza nel settore del superamento delle barriere architettoniche
e degli ausili, presidi e tecnologie per favorire l'autonomia delle
persone con disabilita' e la loro permanenza presso la propria
abitazione;
viste altresi':
- la propria deliberazione dell'1 giugno 1998, n. 778 con la quale si
e' provveduto a definire i criteri e le modalita' di accesso ai
contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della L.R.
29/97;
- la propria deliberazione del 24 novembre 2003, n. 2381, recante
"Criteri e modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 10
della L.R. 21/8/1997, n. 29. Interventi per la permanenza nella
propria abitazione. Anno 2003";
- le proprie deliberazioni 2582/99 e 2474/99 con le quali sono stati
promossi il "Centro regionale Ausili di Bologna ed il Centro
regionale di InFormazione" di Reggio Emilia quali centri di
riferimento regionale di informazione, formazione e consulenza sui
temi dell'accessibilita' e dell'autonomia nell'ambiente domestico;
- la propria deliberazione 2248/03 con la quale sono stati definiti i
criteri organizzativi per la costituzione in ogni ambito provinciale
di un centro di informazione e consulenza per l'adattamento
dell'ambiente domestico per anziani e disabili, che puo' anche
articolarsi in sportelli territoriali;
dato atto che:
- con la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 recante "Norme per la promozione
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali" e' stato modificato
l'articolo 9 della L.R. 29/97 e che pertanto si rende possibile
estendere i contributi di cui trattasi a nuove tipologie di
intervento, prevedendo in particolare contributi per l'acquisto di
autoveicoli non adattati a favore di persone in situazione di
handicap grave e contributi per l'acquisto di autoveicoli adattati
alla guida e al trasporto a favore di persone in situazione di
handicap grave titolari di patente, categorie finora escluse dai
contributi di cui all'articolo 9 della L.R. 29/97;
- con la medesima L.R. 2/03 sopra richiamata e' stato definito il
nuovo assetto istituzionale del sistema regionale di interventi e
servizi sociali e che pertanto si rende opportuno rivedere i criteri
e le modalita' stabiliti con le proprie deliberazioni 778/98 e
2381/03, sopra richiamate, alla luce di quanto previsto dalla stessa
L.R. 2/03 che prevede la titolarita' dei Comuni delle funzioni
amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, in forma
singola o associata, di norma in ambito distrettuale, riservando
invece alla Regione funzioni di programmazione, coordinamento ed
indirizzo;
- allo stato attuale i contributi di cui all'articolo 9, commi 1, 2 e
3 , i contributi di cui all'articolo 9, comma 4 ed i contributi di
cui all'articolo 10 della L.R. 29/97 sono gestiti con tre distinti
procedimenti amministrativi che prevedono tempi, modalita' di
presentazione delle domande e procedure di concessione ed erogazione
diversi e che pertanto, sulla base dell'esperienza maturata nella
gestione di tali contributi, e' opportuno introdurre nuovi criteri di
accesso e nuove modalita' di erogazione per semplificare ed unificare
i procedimenti amministrativi e favorire cosi' l'accesso a tali
benefici da parte dei cittadini interessati;
- successivamente all'approvazione della L.R. 29/97 con le Leggi
449/97, 448/99 e 388/00 sono state introdotte a livello nazionale
agevolazioni fiscali e detrazioni nei medesimi settori di intervento
di cui agli articoli 9 e 10 della L.R. 29/97 e che pertanto si rende
opportuno coordinare gli interventi regionali con quanto previsto da
tali leggi nazionali;
- i contributi di cui all'articolo 10 della L.R. 29/97 intervengono
in settori di intervento confinanti, anche se non coincidenti, con
quanto previsto dalla Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per
favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati", ai sensi della quale i Comuni
esercitano gia' importanti funzioni amministrative e che pertanto si
rende opportuno promuovere un maggior coordinamento a livello locale
tra questi due canali di finanziamento, anche al fine di evitare
sovrapposizioni e ridondanze;
ritenuto pertanto, sulla base delle motivazioni e per le finalita'
sopra riportate, di dover provvedere alla approvazione di nuovi
criteri e nuove modalita' di accesso ai contributi di cui agli
articoli 9 e 10 della L.R. 29/97, nonche' di nuove procedure per la
loro erogazione;
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 avente
per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali", esecutiva ai sensi di legge;
sentito in data 21 maggio 2004 il parere della "Consulta regionale
per le politiche a favore delle persone disabili" di cui all'articolo
12 della L.R. 21 agosto 1997, n. 29 "Norme e provvedimenti per
favorire le opportunita' di vita autonoma e l'integrazione sociale
delle persone disabili";
acquisito il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali nella
seduta del 28 maggio 2004;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale della Sanita' e Politiche sociali dr. Franco Rossi
ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della deliberazione
della Giunta regionale 447/03;su proposta dell'Assessore alle
Politiche sociali. Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione
internazionale - Gianluca Borghi;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare, sulla base delle motivazioni indicate in premessa e
che qui si intendono integralmente riportate, i criteri di accesso e
le procedure per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 9 e
10 della L.R. 29/97, cosi' come indicati negli Allegati A, B, C parti
integranti della presente deliberazione;
b) di stabilire che:
- i Comuni sono chiamati a garantire la presentazione delle domande
di contributo da parte dei cittadini aventi diritto entro l'1 marzo
di ciascun anno con riferimento alle spese effettuate nell'anno
precedente;
- in sede di prima applicazione della presente direttiva
relativamente ai contributi di cui all'art. 9 indicati all'Allegato
B, punto 2, lettere a), b), c), parte integrante della presente
deliberazione, sono ammissibili a contributo unicamente le spese
effettuate in data successiva al 13 marzo 2003, data di pubblicazione
della L.R. 2/03 con la quale e' stato modificato l'articolo 9 della
L.R. 29/97;
- saranno definite ulteriori indicazioni in merito alla
ammissibilita' degli interventi in argomento con successivo atto del
Responsabile del Servizio regionale competente;
- i tetti di spesa ammissibile a contributo indicati nella presente
deliberazione dovranno essere rivalutati annualmente al 31/12 con
riferimento alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al
consumo calcolato dall'ISTAT con determinazione del Responsabile del
Servizio regionale competente;
c) di sostituire totalmente con la presente deliberazione le proprie
deliberazioni 778/98 e 2381/03;
d) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Procedure per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 9 e 10
della L.R. 29/97
I Comuni, ai sensi degli articoli 15 e 16 della LR 2/03, erogano i
contributi di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 della L.R. 29/97,
in forma singola o associata, di norma in ambito distrettuale,
secondo i criteri, le modalita' e le procedure di seguito indicate.
A tal fine, i Comuni individuano un soggetto istituzionale
responsabile per la zona sociale di riferimento delle procedure
previste per l'erogazione dei contributi di cui trattasi, indicate al
successivo punto 1).
Tale soggetto e' di norma il Comune sede di distretto, ovvero altro
Comune capofila individuato dai Comuni della zona sociale, ovvero
altra forma associativa o di gestione richiamata all'articolo 16
della L.R. 2/03.
1) Procedure
I Comuni esercitano le funzioni amministrative relative alla
concessione dei contributi di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 3, 4 -
e all'articolo 10 della L.R. 29/97, in forma singola o associata, di
norma in ambito distrettuale anche al fine di favorirne
l'integrazione ed un utilizzo coordinato con gli altri servizi ed
interventi del sistema locale di interventi e servizi sociali.
Per bisogni complessi ed al fine di favorire l'autonomia personale e
la vita indipendente di persone in situazione anche di particolare
gravita', i contributi di cui all'articolo 9 e 10 rappresentano uno
degli interventi utilizzabili dai servizi sociali per la formulazione
del progetto individuale di cui all'articolo 14 della Legge 328/00 e
all'articolo 7, comma 3 della L.R. 2/03.
Al finanziamento dei contributi in argomento concorrono le risorse a
tal fine destinate dalla Regione. Ai fini di aumentare le
disponibilita' di intervento i Comuni possono aumentare il budget con
proprio autofinanziamento su base omogenea nella zona sociale.
Il Soggetto istituzionale individuato dai Comuni e' Responsabile
della gestione nella zona sociale delle risorse destinate al
finanziamento degli interventi di cui trattasi, mantiene i rapporti
con la Regione e coordina le procedure di erogazione dei contributi
di seguito indicate:
a) la Regione nell'ambito della ripartizione del Fondo nazionale e
regionale assegna ed impegna in via preliminare ai Comuni sede di
distretto le risorse per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 9 e all'articolo 10 sulla base della popolazione
residente in ogni zona sociale;
b) il Soggetto Responsabile e i Comuni avviano adeguate azioni
informative, diffuse in tutti i territori comunali, sui criteri di
accesso ai contributi;
c) il Soggetto Responsabile invia comunicazione alla Regione entro il
31 dicembre di ciascun anno attestante la definizione concertata con
i Comuni di: modalita' di presentazione delle domande di contributo
che assicurino facilita' di accesso ai cittadini, modalita' di
assegnazione e liquidazione dei contributi erogati ai cittadini con
tempestive e semplificate procedure;
d) i cittadini interessati presentano richiesta di contributo entro
l'1 marzo di ciascun anno al Sindaco del Comune di residenza o ad
altro Soggetto individuato dai Comuni della zona sociale;
e) il Soggetto Responsabile, sentita l'Azienda Unita' sanitaria
locale per i contributi relativi di cui all'Allegato B, punto 2,
lettera d) della presente direttiva, verifica l'ammissibilita' delle
domande anche attraverso la consulenza tecnica del Centro per
l'adattamento dell'ambiente domestico dell'ambito territoriale di
riferimento di cui alla delibera Giunta regionale 2248/03 e sulla
base di una graduatoria di ambito distrettuale formulata secondo il
minor valore dell'Indicatore della Situazione economica equivalente;
f) entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle
domande, il Soggetto Responsabile comunica alla Regione il numero e
la tipologia delle domande pervenute e finanziabili nei limiti delle
risorse assegnate, nonche' le risorse impegnate, le risorse non
utilizzate o la necessita' di ulteriori risorse sulla base delle
domande pervenute;
g) la Regione effettuata la valutazione di congruita' del
finanziamento assegnato e richiesto, procede alla liquidazione delle
risorse richieste per il finanziamento dei contributi ai Comuni sede
di distretto o ad altri Soggetti Responsabili individuati, nei limiti
di quanto assegnato. Contemporaneamente la Regione procede alla
eventuale nuova assegnazione e liquidazione delle risorse assegnate
ma non utilizzate dai Soggetti Responsabili, in relazione alla
assenza o carenza di domande di contributo. Il criterio di
ridistribuzione prevede priorita' di finanziamento alle zone sociali
in relazione all'entita' di eventuali quote di autofinanziamento, in
subordine si procede alla ridistribuzione in base alla popolazione
residente;
h) le Amministrazioni assegnatarie dovranno far pervenire alla
Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno con la medesima
comunicazione di cui alla lettera c), un atto contenente la
rendicontazione dei contributi erogati ai cittadini.
Nel caso l'importo delle richieste ammissibili a contributo superi
quello delle risorse di bilancio disponibili, i contributi sono
assegnati e liquidati seguendo la graduatoria di ambito zonale
formulata sulla base del minor valore dell'Indicatore della
Situazione economica equivalente.
Le domande ammissibili ma non finanziate per esaurimento delle
risorse disponibili dovranno essere inserite nelle graduatorie
formulate in ambito zonale per un massimo di tre anni successivi
all'anno di presentazione della domanda.
Ai fini della graduatoria e' utilizzato il valore ISEE calcolato
nell'anno in cui e' effettuato l'acquisto che di norma deve essere
l'anno precedente a quello di presentazione delle domande.Qualora un
Comune sede di distretto individui un Soggetto Responsabile
dell'attuazione delle procedure in argomento, in altro Comune o in
altra forma associativa e di gestione indicata all'articolo 16 della
L.R. 2/03, il Soggetto Responsabile medesimo nell'inviare la
documentazione richiesta, dovra' allegare apposita richiesta del
Comune sede di distretto con attestazione dell'accordo espresso dai
Comuni della zona di riferimento, affinche' le risorse siano
assegnate ed erogate direttamente al Soggetto Responsabile
individuato nella zona.
La Regione svolgera' attivita' di monitoraggio nell'arco di un
biennio sull'applicazione in tutto il territorio regionale della
presente direttiva, al fine di intervenire con eventuali correttivi o
adeguamenti volti a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei
processi messi in atto.
ALLEGATO B
Criteri e modalita' di accesso ai contributi di cui all'articolo 9
della L.R. 29/97. Acquisto e adattamento di veicoli privati destinati
a persone con disabilita'
1) Finalita'
I contributi di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 3 - sono finalizzati
a favorire la mobilita' privata delle persone riconosciute nella
situazione di handicap con connotazione di gravita' di cui al comma 3
dell'articolo 3 della Legge 104/92, attraverso l'acquisto o
l'adattamento di autoveicoli privati destinati al loro trasporto.
I contributi di cui all'articolo 9, comma 4, sono finalizzati a
favorire la mobilita' privata delle persone titolari di patente
speciale e con incapacita' motorie permanenti, attraverso
l'adattamento degli strumenti di guida.
2) Interventi ammissibili e non ammissibili
I contributi di cui all'articolo 9 possono riguardare:
a) l'acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla
guida e/o al trasporto e destinato abitualmente alla mobilita' di una
persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di
gravita' di cui al comma 3 dell'articolo 3 della Legge 104/92;
b) l'adattamento alla guida e/o al trasporto di un autoveicolo
destinato abitualmente alla mobilita' di una persona riconosciuta
nella situazione di handicap con connotazione di gravita' di cui al
comma 3 dell'articolo 3 della Legge 104/92;
c) l'acquisto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilita'
di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con
connotazione di gravita' di cui al comma 3 dell'articolo 3 della
Legge 104/92;
d) l'adattamento alla guida di un autoveicolo destinato abitualmente
alla mobilita' di una persona titolare di patente di guida delle
Categorie A, B, o C speciali, con incapacita' motorie permanenti
(art. 27, comma 1, Legge 104/92).
Con successivo atto del Responsabile del Servizio regionale
competente saranno definite indicazioni in merito agli adattamenti
ammissibili a contributo di cui alle precedenti lettere a) e b), in
relazione alle piu' diffuse tipologie di disabilita'.
Tali adattamenti devono, comunque, risultare dalla carta di
circolazione, devono essere caratterizzati da un collegamento
permanente all'autoveicolo e devono comportare una modifica
funzionale alle abilita' residue della persona, indispensabile per
poter guidare e/o accedere al veicolo.
In particolare, gli adattamenti possono riguardare:
- le modifiche ai comandi di guida prescritti dalla Commissione per
le patenti speciali e riportati sulla patente di guida della persona
con disabilita';
- le modifiche della carrozzeria e della sistemazione interna
dell'autoveicolo tali da consentire alla persona con disabilita' di
accedervi e di utilizzarlo.Le domande ammissibili sono quelle
relative agli acquisti o agli adattamenti effettuati nel corso
dell'anno precedente.
In sede di prima applicazione della presente direttiva relativamente
ai contributi di cui all'art. 9 indicati alle precedenti lettere a),
b), c) sono ammissibili a contributo unicamente le spese effettuate
in data successiva al 13 marzo 2003, data di pubblicazione della L.R.
2/03 con la quale e' stato modificato l'articolo 9 della L.R. 29/97.
I contributi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) non sono
cumulabili tra loro.
3) Soggetti ammessi al finanziamento
Hanno titolo a chiedere il contributo:
- per gli interventi di tipologia a), b), i cittadini, nella
situazione di handicap con connotazione di gravita' di cui all'art.
3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 accertata ai sensi
dell'articolo 4 della medesima legge o chi avendo con i medesimi
legami di parentela o di convivenza e' l'intestatario del veicolo
destinato abitualmente alla mobilita' della persona con disabilita'
ed ha relazioni significative con il disabile stesso, assicurandogli
un effettivo ed adeguato aiuto accertabile dai servizi sociali
territorialmente competenti;
- per gli interventi di tipologia c) i cittadini con eta' non
superiore ai 65 anni o con eta' superiore ai 65 anni con handicap
acquisito in eta' inferiore ai 65 anni, nella situazione di handicap
con connotazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3 della Legge 5
febbraio 1992, n.104 accertata ai sensi dell'articolo 4 della
medesima legge o chi avendo con i medesimi legami di parentela o di
convivenza e' l'intestatario del veicolo destinato abitualmente alla
mobilita' della persona con disabilita' ed ha relazioni significative
con il disabile stesso, assicurandogli un effettivo ed adeguato aiuto
accertabile dai Servizi sociali territorialmente competenti;
- per gli interventi di tipologia d) i cittadini con incapacita'
motorie permanenti titolari di patente di guida di Categoria A, B, C
speciale.
4) Criteri di accesso e valutazione
Sono requisiti di accesso ai contributi di cui alle precedenti
lettere a) e b):
- il possesso da parte della persona con disabilita', per la cui
mobilita' e' acquistato l'autoveicolo, della certificazione di
handicap con connotazione di gravita' di cui al comma 3 dell'articolo
3 della Legge 104/92, rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della
medesima legge nazionale;
- un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) riferito al nucleo familiare del soggetto intestatario
dell'autoveicolo non superiore a 21.000 Euro, calcolato secondo
quanto previsto dal DLgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche
ed integrazioni;
- la presenza di consolidati e verificabili rapporti di assistenza
tra la persona in situazione di handicap grave ed l'intestatario
dell'autoveicolo, nel caso si tratti di persone diverse.
Sono requisiti di accesso ai contributi di cui alla precedente
lettera c):
- il possesso da parte della persona con disabilita', per la cui
mobilita' e' acquistato l'autoveicolo, della certificazione di
handicap con connotazione di gravita' di cui al comma 3 dell'articolo
3 della Legge 104/92, rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della
medesima legge nazionale;
- un'eta' non superiore ai 65 anni ovvero il possesso della
certificazione di handicap di cui alla Legge 104/92 rilasciata prima
del sessantacinquesimo anno di eta' o della certificazione di
invalidita' con data antecedente al 5 febbraio 1992, data di
approvazione della Legge 104/92;
- un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) riferito al nucleo familiare del soggetto intestatario
dell'autoveicolo non superiore a 13.000 Euro, calcolato secondo
quanto previsto dal DLgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche
ed integrazioni;
- la presenza di consolidati e verificabili rapporti di assistenza
tra la persona in situazione di handicap grave ed l'intestatario
dell'autoveicolo, nel caso si tratti di persone diverse.
± requisito di accesso ai contributi di cui alla precedente lettera
d):
- il possesso di patente di guida di Categoria A, B o C speciale con
indicazione delle modifiche degli strumenti di guida da apportare sul
veicolo.
Nella formulazione della graduatoria dovranno avere precedenza i
beneficiari dei contributi di cui alla lettera d), in quanto
interventi previsti dalla Legge 104/92, per il cui accesso non e'
previsto alcun limite di reddito.
5) Cumulabilita' e periodicita' dei contributi
Secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 8 della L.R. 29/97,
il contributo di cui all'articolo 9 non e' cumulabile con altri
contributi previsti per le medesime finalita' da altre leggi
nazionali o regionali, fatte salve le agevolazioni fiscali e le
detrazioni previste dalla legislazione vigente.
I contributi di cui alle precedenti lettere a), b), c), competono per
un solo autoveicolo o per lo stesso adattamento nel corso di un
quadriennio decorrente dalla data di acquisto. possibile riottenere
il beneficio per acquisti e/o adattamenti effettuati entro il
quadriennio, qualora il primo autoveicolo beneficiario risulti
precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico.
In caso di furto il contributo regionale puo' essere richiesto entro
il quadriennio, in tal caso il contributo deve essere calcolato al
netto dell'eventuale rimborso assicurativo.
I contributi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), non sono
cumulabili tra loro.
In sede di prima applicazione della presente direttiva la Regione
provvede a fornire ai Comuni l'elenco di coloro che hanno ottenuto
contributi ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 29/97 nell'ultimo
quadriennio.
6) Entita' del finanziamento
Per i contributi di cui all'articolo 9 il tetto massimo di spesa
ammissibile a contributo e' fissato in:
- 30.000 Euro per l'acquisto di un autoveicolo adattato previsto alla
precedente lettera a);
- 8.000 Euro per l'adattamento di un autoveicolo previsto alla
precedente lettera b);
- 10.000 Euro per l'acquisto di un autoveicolo non adattato previsto
alla precedente lettera c).
I limiti di cui sopra sono rivalutati annualmente al 31/12 con
riferimento alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al
consumo calcolato dall'ISTAT con determinazione del Responsabile del
Servizio regionale competente.
Come previsto al comma 3 dell'articolo 9 della L.R. 29/97 il
contributo e' pari al 15% della spesa sostenuta e ritenuta
ammissibile in caso di acquisto e pari al 50% in caso di adattamento.
Per l'adattamento di cui alla precedente lettera d) il contributo e'
pari al 20% della spesa sostenuta.
ALLEGATO C
Criteri e modalita' di accesso ai contributi di cui all'articolo 10
della L.R. 29/97. Interventi per la permanenza nella propria
abitazione
1) Finalita'
La Regione, al fine di limitare le situazioni di dipendenza
assistenziale e per favorire l'autonomia, la gestione e la permanenza
nel proprio ambiente di vita delle persone in situazione di handicap
grave, concede contributi finalizzati all'acquisto di strumentazioni,
ausili, attrezzature e arredi personalizzati secondo le modalita' ed
i criteri di seguito indicati.
2) Interventi ammissibili e non ammissibili
Le richieste di contributo possono riguardare le spese gia'
effettuate per l'acquisto di strumentazioni, ausili e attrezzature
comprese nelle tre categorie previste all'articolo 10 della L.R.
29/97, fermo restando quanto indicato al comma 2 dell'articolo 8
della medesima L.R. 29/97, in base al quale le richieste di
contributo non possono riguardare interventi finanziati da altre
leggi nazionali o regionali.
Non e' possibile presentare domande con preventivo di spesa. Le
domande ammissibili sono quelle relative agli acquisti effettuati nel
corso dell'anno precedente.
Non sono ammissibili gli interventi finanziabili dalla Legge 13/89
"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati" e prescrivibili o
riconducibili al DM 332/98 "Regolamento recante norme per le
prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale: modalita' di erogazione e tariffe".
Si rimanda a successivo atto del Responsabile del Servizio regionale
competente la definizione dettagliata degli interventi compresi nelle
seguenti categorie:
a) strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo
dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attivita' quotidiane;
b) ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di
risolvere le esigenze di fruibilita' della propria abitazione;
c) attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere
attivita' di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio,
qualora la gravita' della disabilita' non consenta lo svolgimento di
tali attivita' in sedi esterne.
3) Soggetti ammessi al finanziamento
Hanno titolo a chiedere i contributi i cittadini in situazione di
handicap con connotazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3
della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 la cui situazione di gravita' sia
stata accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, chi ne
esercita la potesta', la tutela, o l'amministrazione di sostegno.
4) Criteri di accesso e valutazione
Sono requisiti di accesso ai contributi di cui alle precedenti
lettere a), b) e c):
- il possesso da parte della persona con disabilita' della
certificazione di handicap con connotazione di gravita' di cui al
comma 3 dell'articolo 3 della Legge 104/92, rilasciata ai sensi
dell'articolo 4 della medesima legge nazionale;
- un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) riferito al nucleo familiare della persona con disabilita' non
superiore a 21.000 Euro calcolato secondo quanto previsto dal DLgs 31
marzo 1998, n.109 e successive modifiche ed integrazioni.
5) Entita' del finanziamento
Il tetto massimo di spesa ammissibile per ogni contributo e' fissato
in:
- 13.000 Euro per gli interventi di cui alla lettera a) del
precedente punto 3);
- 11.000 Euro per gli interventi di cui alla lettera b) del
precedente punto 3);
- 4.000 Euro per gli interventi di cui alla lettera c) del precedente
punto 3).
Come previsto al comma 2 dell'articolo 10 della L.R. 29/97, il
contributo regionale non potra' essere superiore al cinquanta per
cento dei limiti di spesa ammissibile sopra riportati.
I limiti di cui sopra sono rivalutati annualmente al 31/12 con
riferimento alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al
consumo calcolato dall'ISTAT con determinazione del Responsabile del
Servizio regionale competente.
I Soggetti ammessi a finanziamento possono presentare ogni anno una
sola domanda di contributo riguardante uno o piu' ausili,
attrezzature, arredi o strumentazioni rientranti nelle tre categorie
di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 10 della L.R. 29/97,
fermi restando per ogni categoria il tetto massimo di spesa
ammissibile sopra riportato, nonche' un tetto massimo di spesa
ammissibile pari a Euro 13.000 in caso di acquisto di ausili,
attrezzature, arredi o strumentazioni rientranti in piu' di una delle
tre categorie di cui trattasi.
I contributi di cui alle precedenti lettere a) , b), c) competono per
ogni tipo di ausilio, attrezzatura, arredo o strumentazione nel corso
di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto. possibile
richiedere un contributo per lo stesso tipo di attrezzatura entro il
quadriennio, solo in caso di furto o rottura della stessa.