DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2004, n. 1263
Approvazione disposizioni attuative del Capo II, Sezione III "Finanziamento delle attivita' e Sistema informativo" della L.R. 12/03
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di
accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,
attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro" ed in particolare
l'art. 13 "Finanziamento dei soggetti e delle attivita'";
- le proprie deliberazioni:
- n. 1475 dell'1/8/1997 "Direttive attuative per la formazione
professionale e per l'orientamento triennio 1997/99" e successive
modificazioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 528/99;
- n. 539 dell'1/3/2000 "Approvazione direttive regionali stralcio per
l'avvio della nuova programmazione 2000/2006" ed in particolare il
punto 2.2 "Assolvimento dell'obbligo formativo nell'apprendistato"
nonche' le determinazioni del Direttore generale Formazione
professionale e Lavoro 6398/00, 8125/00 e le determinazioni del
Responsabile del Servizio gestione diretta delle attivita' della
Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro 5295/01 e 12602/01;
- n. 1697 del 10/10/2000 "Approvazione modifiche alle direttive
regionali stralcio per l'avvio della nuova programmazione 2000/2006
di cui alla deliberazione 539/00" e successive integrazioni e
modificazioni;
- n. 615 dell'1/3/2000 "Approvazione del progetto sistema
esternalizzato di tesoreria per i pagamenti per l'attivita' formativa
nell'ambito del programma Agenda per la modernizzazione regionale" ed
in particolare il relativo allegato, nel quale sono individuate le
modalita' di pagamento esternalizzato con riferimento all'art. 14
della Convenzione stipulata in data 29/3/2000 tra la Regione
Emilia-Romagna e il Tesoriere nonche' la successiva Convenzione
sottoscritta in data 25/10/2000 e la determinazione del Direttore
generale Formazione Professionale e Lavoro n. 1027 del 15 febbraio
2000 e successive modificazioni;
- n. 709 dell'8/5/2001 "Implementazione del progetto Sistema
esternalizzato di Tesoreria per i pagamenti relativi ad attivita'
formativa nell'ambito del Programma "Agenda per la modernizzazione
regionale" - Approvazione e parziale modifica della deliberazione
615/00" nonche' l'ulteriore convenzione stipulata in data 3/9/2001
tra la Regione Emilia-Romagna e il Tesoriere;
- n. 2659 del 3/12/2001 "Integrazione alla propria deliberazione n.
615 dell'1/3/2000";
- n. 1201 del 26/7/2002 "Approvazione del nuovo modello di
preventivo/consuntivo dei progetti co-finanziati e della
sperimentazione di coerenti modalita' di contabilizzazione dei costi.
Regolamento applicativo della rendicontazione attraverso il
bilancio";
- n. 177 del 10/2/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie
di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di
formazione professionale";
- n. 2049 del 20/10/2003 "Approvazione modalita' di selezione dei
soggetti attuatori dell'offerta formativa rivolta ai ragazzi in
obbligo formativo a partire dall'anno 2004/2005 (L.R. 12, artt. 13 e
27)";
- n. 936 del 17/5/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la
definizione del sistema regionale delle qualifiche";richiamate le
"Disposizioni attuative del Capo II, Sezione III "Finanziamento delle
attivita' e Sistema informativo" della L.R. 12/03", di cui
all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
tenuto conto che le sopraccitate disposizioni:
- sono il risultato di un processo di collaborazione istituzionale
con le Province e di concertazione con le parti sociali a livello
regionale;
- fissano, in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 12/03, criteri
generali di attuazione, validi per tutti i piani e per tutti i
progetti, lasciando a specifici atti la normazione di azioni di tipo
sperimentale/innovativo o che presentino peculiarita' in ragione
della specifica tipologia di attivita';
- prevedono come campo di applicazione gli atti di programmazione
regionale, i piani provinciali, i progetti comunitari nazionali o
interregionali a titolarita' regionale o che prevedono una
approvazione regionale, nonche' i progetti che rilasciano una
certificazione regionale;
acquisiti:
- il parere favorevole espresso dal Comitato Interistituzionale di
Coordinamento, di cui alla L.R. 27 luglio 1998, n. 25, in data
27/5/2004;
- il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale
Tripartita, di cui alla L.R. 27 luglio 1998, n. 25, in data
4/6/2004;
ritenuto pertanto:
- di procedere all'approvazione delle citate disposizioni di cui
all'Allegato 1) parte integrante del presente atto, dando
contestualmente atto che le parti non espressamente abrogate con
detto documento rispetto alle Direttive attuative per la formazione
professionale e per l'orientamento triennio 1997-1999 approvate con
propria deliberazione 1475/97 e successive integrazioni e
modificazioni citate in premessa, rimangono valide ed operanti sino a
nuove disposizioni in materia;
- che eventuali integrazioni o modificazioni da apportare alle
presenti, saranno approvate con successivi propri atti, a seguito di
processi di collaborazione istituzionale e di concertazione con le
parti sociali;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale dell'area "Cultura, Formazione e Lavoro" dott.ssa
Cristina Balboni, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate, le "Disposizioni attuative del Capo II,
Sezione III "Finanziamento delle attivita' e Sistema informativo"
della L.R. 12/03" di cui all'Allegato 1) parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che:
- le parti non espressamente abrogate con detto documento rispetto
alle Direttive attuative per la formazione professionale e per
l'orientamento triennio 1997-1999 approvate con propria deliberazione
1475/97 e successive integrazioni e modificazioni citate in premessa,
rimangono valide ed operanti sino a nuove disposizioni in materia;
- restano in vigore le direttive per la gestione delegata delle
misure di politica del lavoro triennio 2000/2002 di cui alla propria
deliberazione 539/00 sopracitata;
- si confermano altresi' le disposizioni di cui al Cap. II della
propria deliberazione 1475/97 e successive integrazioni e
modificazioni, in attesa di ridefinire con successivi appositi atti,
il sistema regionale delle certificazioni ai sensi di quanto
previsto dall'art. 32 "Standard formativi e certificazioni" della
L.R. 12/03 e con quanto disposto con la propria deliberazione
936/04;
- eventuali integrazioni o modificazioni da apportare alle presenti
disposizioni, saranno approvate con successivi propri atti, a seguito
di processi di collaborazione istituzionale e di concertazione con le
parti sociali;
3) di stabilire l'entrata in vigore delle Disposizioni che con il
presente atto si approvano, dal giorno successivo alla loro
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
4) di dare altresi' atto che:
- i procedimenti in corso, approvati e attuati nel rispetto delle
direttive vigenti in materia di cui alla propria deliberazione
1475/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sopra richiamate,
rimangono disciplinati dalle stesse fino alla loro conclusione e
rendicontazione;
- le disposizioni, oggetto del presente provvedimento, troveranno
applicazione sulle attivita' bandite, con appositi avvisi pubblici,
dopo l'entrata in vigore delle stesse;
5) disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATO 1
Disposizioni attuative del Capo II, Sezione III
"Finanziamento delle attivita' e Sistema informativo"
della L.R. 12/03
INDICE
1. Premessa pag. 7
2. Finanziamento delle attivita' pag. 7
3. Informazione e pubblicita' degli interventi pag. 7
4. Progetti finanziabili pag. 7
5. Avvisi di diritto pubblico per la selezione dei progetti pag. 8
5.1 Contenuti minimi degli avvisi 5.2 Selezione dei progetti
6. Avvisi di diritto pubblico per la selezione di soggetti attuatori
pag. 9
7. Sostegno alla domanda individuale: assegni formativi e voucher di
servizio pag. 9 7.1 Assegni formativi 7.2 Voucher di servizio
8. Monitoraggio delle iniziative pag. 10 8.1 Monitoraggio delle
iniziative finanziate 8.2 Flusso informativo a supporto del
monitoraggio delle iniziative 8.3 Variazione di un progetto
approvato
9. Norme finanziarie pag. 10 9.1 Regole di finanziamento di un
progetto approvato 9.2 Parametri di costo 9.3 Voci di costo e
articolazione dei preventivi 9.4 Regole di ammissibilita'
rendicontuale dei costi 9.5. Aiuti di Stato 9.6 Modalita' di
erogazione dei finanziamenti
10. Diritti e responsabilita' dei soggetti attuatori pag. 15
11. Pista di controllo pag. 15 11.1 Le verifiche di conformita'
amministrativa in itinere (visite ispettive e controllo d'ufficio)
11.2 Verifiche economico-finanziarie 11.3 Esiti del controllo
12. Standard informativi ed informatici pag. 16
13. Coordinamento delle attivita' fra Regione, Province e Comuni
pag. 17
14. Norme transitorie e finali pag. 17
1. Premessa
La Regione Emilia-Romagna e le Province condividono l'obiettivo di
fornire una serie di riferimenti comuni per il sistema formativo
regionale in modo da favorire l'omogeneizzazione delle procedure e
delle prassi operative e la semplificazione nell'approccio degli
utenti e dei soggetti attuatori.
Le presenti disposizioni, frutto della collaborazione istituzionale
con le Province, sono l'esito di processo di concertazione con le
parti sociali avvenuto a livello regionale.
In coerenza con quanto previsto dalla L.R. 12/03 si concentra
l'attenzione su alcune disposizioni di carattere generale, comuni a
tutti i piani ed a tutti i progetti, lasciando a specifici atti la
normazione di azioni di tipo sperimentale/innovativo o che presentino
peculiarita' in ragione della specifica tipologia di attivita'.
Le disposizioni hanno come campo di applicazione gli atti di
programmazione regionale, i piani provinciali, i progetti comunitari
nazionali o interregionali a titolarita' regionale o che prevedono
una approvazione regionale, nonche' i progetti che rilasciano una
certificazione regionale.
Al fine di valorizzare i processi di concertazione e partenariato che
hanno portato alla stesura delle presenti disposizioni e di
perseguire gli obiettivi di cui all'art. 3 della LR 12/03, sono
valide solamente le integrazioni o le modifiche adottate alle
presenti disposizioni con atti della Giunta regionale, a seguito di
collaborazione istituzionale e concertazione con le parti sociali.
I destinatari delle disposizioni sono sia i soggetti di
programmazione che i soggetti destinatari di finanziamenti (d'ora
innanzi soggetti attuatori).
2. Finanziamento delle attivita'
La Regione e le Province provvedono alla scelta dei soggetti e delle
attivita' di formazione professionale e di integrazione fra
istruzione e formazione da finanziare nel rispetto dei principi di
parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita', mutuo
riconoscimento.
Il sostegno all'offerta organizzata di servizi ed alla domanda
individuale delle persone avviene utilizzando di norma:
a) avvisi di diritto pubblico per la selezione di progetti
b) avvisi di diritto pubblico per la selezione dei soggetti
attuatori
c) appalti pubblici di servizio.
Per quanto riguarda i progetti o le attivita' selezionate attraverso
appalti pubblici di servizio, il riferimento e' alla normativa
comunitaria e nazionale vigente. Nel caso in cui vengano utilizzate
risorse del Fondo Sociale Europeo, le gare espletate con questa
procedura dovranno tener conto di quanto previsto negli atti di
programmazione concordati con la Commissione Europea.
Per le finalita' di cui alla L.R. 12/03, la Regione Emilia-Romagna,
le Province e i Comuni con specifici atti possono finanziare
direttamente le istituzioni scolastiche autonome.
3. Informazione e pubblicita' degli interventi
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i
progetti cofinanziati o autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna e
dalle Province o per cui viene rilasciata una certificazione
regionale e mirano ad aumentare la visibilita' e la trasparenza
dell'azione regionale e provinciale e a garantire un'immagine
omogenea degli interventi in causa.
Il campo di applicazione e' rappresentato da:
a) azioni informative o di pubblicita'
b) conferenze o iniziative fieristiche
c) materiali prodotti
d) certificazioni rilasciate
e) notifiche ai beneficiari ed ai destinatari
f) qualsiasi altra iniziativa che abbia lo scopo di informare
potenziali beneficiari e destinatari sulle possibilita' offerte dagli
interventi realizzati dalla Regione e dalle Province e sui risultati
ottenuti dalle politiche pubbliche.
Le azioni informative e di pubblicita' (ad es. predisposizione di
materiali informativi, campagne pubblicitarie generali, azioni
promozionali di iniziative formative ecc. con cartelloni, targhe,
manifesti, opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi ecc.) nonche'
i materiali prodotti (cartacei, audio, video, su supporto
elettronico, siti web, ecc.) devono riportare chiaramente il logo
della Regione e della Provincia che le ha approvate e la dicitura
"progetto cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia
di ...".
Nel caso di manifestazioni informative (conferenze, seminari, fiere,
esposizioni, concorsi, ecc) e' fatto obbligo di segnalare nelle forme
piu' opportune nei materiali pubblicitari e all'interno degli spazi
utilizzati, il ruolo della Regione e delle Province nel
cofinanziamento dell'iniziativa.
Nella notifica della concessione dei contributi ai beneficiari finali
o ai destinatari, nonche' negli attestati rilasciati, da parte dei
soggetti di programmazione deve essere evidenziato il ruolo regionale
e provinciale nel cofinanziamento dell'attivita'.
Nel caso di progetti di "aiuto alle persone", la pubblicizzazione
delle attivita' effettuata dai soggetti attuatori deve
obbligatoriamente riportare:
- gli estremi di approvazione dell'iniziativa ed, in caso di
attivita' cofinanziata dal FSE, la presenza di tale caratteristica.
In assenza di atti formali di approvazione, il soggetto attuatore e'
tenuto, sotto la propria responsabilita', a citare gli estremi della
richiesta di finanziamento;
- i requisiti di accesso e gli eventuali criteri di selezione
previsti;
- l'attestato rilasciato al termine;
- il trattamento economico previsto (quota a carico dei partecipanti,
assegni di frequenza, rimborsi spese previsti, ecc.);
- la durata del percorso formativo con l'articolazione fra teoria e
stage;
- la descrizione sintetica del profilo professionale oggetto
dell'iniziativa;
- l'indicazione del tipo di sbocchi occupazionali previsti.
I partecipanti alle attivita' dovranno essere opportunamente
informati dai soggetti attuatori del finanziamento di cui gode
l'iniziativa, degli obiettivi dell'intervento, della natura della
fonte di finanziamento e degli obblighi che ne conseguono. I soggetti
attuatori sono tenuti a prevedere questo tipo di attivita' in fase di
presentazione dei progetti e a dimostrare, a chiusura degli stessi,
le modalita' adottate per assolvere a questi obblighi.
Per quanto riguarda i progetti cofinanziati anche dal Fondo Sociale
Europeo, i soggetti attuatori devono attenersi strettamente al
Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e
pubblicizzazione degli interventi dei Fondi Strutturali (Regolamento
CE 1159/2000). A tale proposito si evidenzia la necessita' di
prevedere una gerarchia dei loghi che tenga conto della
partecipazione dei diversi soggetti all'iniziativa.
In caso di mancata pubblicizzazione delle attivita', i soggetti
attuatori incorrono nel non riconoscimento del finanziamento
accordato. Se la pubblicizzazione risulta non conforme alle presenti
disposizioni, non risulta ammissibile il relativo finanziamento.
I soggetti attuatori che citano in modo indebito Regione o Province
per pubblicizzare le attivita' che non rientrano nell'ambito dei
piani sono passibili di denuncia agli organi competenti.
4. Progetti finanziabili
I progetti finanziabili devono essere ricondotti alle tipologie di
azione di cui all'articolo 29 della L.R. 12/03 ed alla delibera della
Giunta regionale n. 177 del 10/2/2003 e successive modificazioni.
Le tipologie di azione sono riconducibili alla distinzione fra
"azioni rivolte alle persone, azione di assistenza a strutture e
sistemi e misure di accompagnamento" di cui alle indicazioni del
Regolamento CE 1262/1999.
L'unita' minima di programmazione e' il progetto semplice. I progetti
semplici possono essere articolati in attivita'/azioni/iniziative
normalmente identificate da specifiche unita' di servizio/prodotto
(es. ore corso, tirocini, colloqui, bilanci di competenza, ore
utente, ecc.) che costituiscono elementi identificativi delle singole
attivita' e del progetto nel suo insieme. Esso e' posto sotto la
responsabilita' di un soggetto attuatore e deve essere riconducibile
ad una sola tipologia di azione. Il progetto si intende realizzato
quando lo sono tutte le attivita'/azioni/iniziative previste.
Il progetto integrato prevede la contestuale realizzazione di una
pluralita' di progetti semplici riconducibili a tipologie di azioni
diverse e a soggetti diversi. Il progetto integrato si intende
realizzato quando lo sono tutti i progetti semplici che lo
compongono.
5. Avvisi di diritto pubblico per la selezione dei progetti
5.1 Contenuti minimi degli avvisi
Gli avvisi pubblici di chiamata di progetti emanati dai soggetti di
programmazione devono riportare:
A) Riferimenti legislativi e normativi.
B) Obiettivi generali: contesto di riferimento entro cui si
inseriscono le azioni dell'avviso, strategie generali dell'intervento
e obiettivi specifici dello stesso.
C) Misure ed azioni finanziabili: descrizione analitica delle azioni
finanziabili nonche' indicazione di eventuali richieste di
integrazione tra le diverse tipologie di azione (persone, sistemi,
accompagnamento) e di standard di durata dei progetti. La descrizione
delle azioni deve consentire, laddove possibile, la presentazione di
progetti articolati per fasi di esecuzione e prodotti/servizi da
consegnare, nonche' fornire una chiara indicazione sui tempi e
modalita' di consegna dei prodotti/servizi.
D) Aiuti di Stato: riferimenti alla normativa comunitaria e regionale
in materia di aiuti, ove applicabile, ed individuazione delle azioni,
tra quelle messe a bando, che configurano aiuti di Stato.
E) Priorita': indicazione delle priorita' generali e di specifiche
modalita' attuative con riferimento almeno a: - eventuali riserve
finanziarie previste dai documenti di programmazione - contributo
alle politiche di sviluppo locale; - contributo alle politiche pari
opportunita'; - contributo alle politiche per la societa'
dell'informazione; - eventuali risorse riservate alle aree obiettivo
2.
F) Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti: indicazione dei
requisiti dei soggetti candidati alla realizzazione dei progetti
tenuto conto delle caratteristiche delle azioni dell'avviso;
composizione richiesta di eventuali partnership. Nel caso di progetti
per cui non e' richiesto l'accreditamento vanno specificate le
condizioni di partecipazione: onorabilita' del soggetto (condizioni
di cui all'articolo 93 del Regolamento del Consiglio Europeo
1605/02), assenza di eventuali casi di conflitto di interesse,
coerenza degli scopi del soggetto attautore con le azioni dell'avviso
pubblico, eventuali garanzie economiche, curriculum del soggetto
attautore rispetto ai servizi/prodotti di cui all'avviso.
G) Destinatari: i soggetti destinatari delle azioni facenti parte
degli avvisi devono essere chiaramente riconducibili ai documenti di
programmazione generale.
H) Risorse disponibili e vincoli finanziari: l'avviso deve contenere
un piano finanziario in cui vengono evidenziate le risorse messe a
disposizione per ogni linea di attivita'; l'avviso deve inoltre
indicare eventuali limiti di costo aggiuntivi per specifiche
tipologie di azione.
I) Modalita' e termini per la presentazione dei progetti: l'avviso
riporta il termine di scadenza (almeno 30 giorni dalla pubblicazione)
e le modalita' di presentazione delle candidature (formulari da
utilizzare, uffici di riferimento, modalita' informative, ecc.).
J) Procedure e criteri di valutazione: negli avvisi sono indicate le
condizioni di ammissibilita' dei progetti alla valutazione; i criteri
di valutazione dei progetti e i loro rispettivi pesi con riferimento
alle finalita' e alle priorita' dei documenti di programmazione; il
punteggio minimo per ottenere l'idoneita'.
K) Tempi ed Esiti delle istruttorie: negli avvisi sono indicati i
tempi previsti per la conclusione delle istruttorie e le modalita' di
pubblicizzazione dei risultati.
L) Termine per l'avvio dei progetti.
5.2 Selezione dei progetti
La selezione dei progetti viene schematizzata in tre fasi
a) verifica di ammissibilita' alla selezione
b) istruttoria tecnica e definizione delle graduatorie
c) presentazione degli esiti della selezione
A) Verifica di ammissibilita'
Per poter accedere alla fase di valutazione, i progetti candidati sui
singoli avvisi debbono essere in possesso dei requisiti formali
previsti dalle normative regionali.
In particolare, essere candidati da:
- soggetti attuatori accreditati per l'ambito/gli ambiti specifici
(attivita' formative);
- istituzioni scolastiche autonome in rete fra loro, formalizzate
mediante la costituzione di consorzi o la stipula di convenzioni, per
progetti di assistenza a strutture e sistemi o misure di
accompagnamento;
- i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti
singolarmente o in rete fra loro per progetti di assistenza a
strutture e sistemi e misure di accompagnamento;
- le imprese e gli enti pubblici e privati, nonche' le aziende
pubbliche, per lo svolgimento diretto di attivita' formative per i
propri dipendenti e collaboratori
- altri soggetti con specifiche competenze tecniche secondo quanto
previsto dagli avvisi pubblici (assistenza a strutture e sistemi,
misure di accompagnamento)
I progetti sono inoltre ritenuti ammissibili ed approvabili se:
- pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'avviso;
- compilati sull'apposito formulario regionale;
- coerenti con le misure e le azioni di riferimento, con finalita'
generali e specifiche indicate nell'avviso e con le linee di
programmazione regionali e provinciali;
- completi delle informazioni richieste.
Gli avvisi pubblici possono individuare altri criteri aggiuntivi di
ammissibilita' dei progetti alla valutazione coerentemente alle
indicazioni della programmazione comunitaria di riferimento ed alle
disposizioni regionali in materia. Tali criteri aggiuntivi non
possono in alcun modo limitare surrettiziamente l'accesso agli avvisi
pubblici che deve essere consentito al numero piu' largo possibile di
interlocutori.
In assenza di uno o piu' requisiti citati i progetti non potranno
essere ammessi alla successiva fase di istruttoria.
B) Istruttoria tecnica e definizione delle graduatorie
Ogni progetto in possesso dei requisiti formali di ammissibilita'
viene valutato almeno sulla base dei seguenti criteri generali,
eventualmente articolabili per sotto-criteri:
- finalizzazione dell'attivita' alla programmazione;
- qualita' progettuale;
- economicita' dell'offerta;
- rispondenza dei progetti alle priorita' indicate.
I pesi attribuiti a ciascun criterio di valutazione sono definiti
nell'ambito dei singoli avvisi. Eventuali criteri aggiuntivi dovranno
essere coerenti con la programmazione comunitaria e le normative in
materia.In sede di istruttoria, ad ogni progetto viene associato un
punteggio globale frutto della valutazione dei singoli criteri. Tutti
i progetti che superano la soglia di punteggio minimo eventualmente
indicata dai singoli avvisi (progetti idonei) accedono alla fase di
selezione che, oltre al rispetto della qualita' globale espressa dai
punteggi, tiene conto:
- del grado di sovrapposizione dei progetti sullo stesso territorio;
- della distribuzione dei progetti rispetto ai vari settori
produttivi e dei servizi;
- di tutti gli altri fattori di possibile sovrapposizione previsti
dal singolo avviso.
In ogni caso, i progetti sovrapposti o ripetitivi vengono selezionati
sulla base della qualita' globale piu' elevata espressa, e percio'
sulla base del punteggio piu' elevato ottenuto.
L'Amministrazione regionale e provinciale si avvalgono, di norma, di
nuclei di valutazione composti da funzionari interni all'Ente
incaricati di predisporre la graduatoria finale dei progetti
sottoposti alla selezione. L'Amministrazione regionale e provinciale
possono avvalersi di attivita' di supporto alla valutazione
affidandoli a soggetti esterni purche' non si tratti di
rappresentanti dei soggetti che candidano i progetti.
Il nucleo di valutazione puo' richiedere una audizione al soggetto
proponente qualora si rendessero necessari ulteriori informazioni o
approfondimenti per la determinazione della qualita' del progetto.
C) Presentazione degli esiti della selezione
Gli esiti della selezione sono sottoposti all'approvazione degli
organi competenti, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la
presentazione delle candidature e comunque, se il numero e la
complessita' dei progetti pervenuti richieda tempi piu' lunghi, non
oltre i 120 giorni.
I progetti idonei possono essere approvati con richieste di modifica
a seguito di apposita istruttoria del nucleo di valutazione. In
questo caso il soggetto attuatore e' tenuto a ripresentare, prima
dell'approvazione della graduatoria, un progetto che tenga conto
delle modifiche richieste in fase di valutazione, pena l'esclusione
dalla stessa.
Le iniziative debbono attivarsi, di norma, entro 60 giorni dalla
comunicazione dell'ammissione al finanziamento.
6. Avvisi di diritto pubblico per la selezione di soggetti attuatori
Le procedure per l'identificazione di soggetti attuatori vengono
utilizzate nei seguenti casi:
a) formazione nell'obbligo formativo
b) scuole regionali specializzate come previsto dall'art. 37 della LR
12/03
c) sovvenzioni globali.
I singoli avvisi pubblici disciplinano le tipologie di soggetti
ammessi alla selezione e le procedure che verranno seguite per
l'identificazione dei contraenti.
Nel caso dell'offerta in obbligo formativo, la Regione Emilia-Romagna
definisce con proprio atto di indirizzo i criteri generali per la
selezione dei soggetti attuatori, che verra' effettuata con appositi
avvisi pubblici dalle Province. L'atto di indirizzo regionale
identifica le caratteristiche dei percorsi che si intende finanziare
e disciplina le condizioni per la candidatura dei soggetti e le
modalita' di approvazione e di finanziamento dei progetti. A
conclusione dell'iter di selezione, la Regione Emilia-Romagna adotta
l'elenco dei soggetti selezionati.
7. Sostegno alla domanda individuale: assegni formativi e voucher di
servizio
7.1 Assegni formativi
L'accesso individuale ad attivita' di formazione iniziale per adulti,
superiore, continua e permanente viene favorita tramite l'erogazione
di assegni formativi (voucher) alle persone che abbiano adempiuto
all'obbligo formativo.L'attuazione di questo obiettivo si esplica
attraverso l'emanazione di avvisi per la selezione dei soggetti
destinatari degli assegni e la realizzazione di elenchi (cataloghi)
dell'offerta formativa regionale.
A seconda delle tipologie di intervento da realizzare la Regione
Emilia-Romagna, d'intesa con le Province, con appositi atti
definisce:
- le modalita' di accesso dei soggetti attuatori agli elenchi (nel
rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
Regionale 177/03);
- le caratteristiche delle proposte formative attese;
- le caratteristiche dei destinatari dei voucher;
- i criteri e le modalita' di assegnazione dei voucher;
- gli obblighi dei soggetti attuatori e quelli del destinatario del
voucher.
Gli elenchi regionali delle proposte formative accessibili tramite
voucher sono realizzati ed aggiornati dalla Regione Emilia-Romagna,
anche tramite il supporto di soggetti specializzati. L'ammissione dei
soggetti attuatori agli elenchi avviene sulla base dei lavori di
validazione di una Commissione appositamente nominata dalla Regione
Emilia-Romagna. Con riferimento all'offerta formativa, la Regione
Emilia-Romagna, in accordo con le Province e su richiesta delle
stesse, potra' promuovere l'attivazione di corsi da inserire negli
elenchi per specifici settori, ambiti o profili, tenendo conto di
esigenze non soddisfatte degli aspiranti destinatari o di elementi di
priorita' programmatica individuati dalle Province medesime.
Non sono ammessi negli elenchi i corsi altrimenti finanziati
totalmente o parzialmente dalla Regione Emilia-Romagna, dalle
Province o da altre risorse pubbliche.
Gli elementi oggetto dell'offerta formativa, evidenziati all'interno
degli elenchi, sono tutti vincolanti per i soggetti attuatori nella
realizzazione dei corsi, sia nei confronti dei destinatari che della
pubblica Amministrazione. Nel caso in cui non siano rispettati i
vincoli posti dalla progettazione approvata, il soggetto attuatore
potra' essere escluso dagli elenchi delle offerte formative
validate.
Con riferimento alle modalita' di assegnazione dei voucher, la
selezione dei soggetti destinatari dell'aiuto, effettuata tramite
avvisi a partire da criteri di indirizzo regionali, deve avvenire
attraverso una procedura di evidenza pubblica garantendo parita' di
trattamento ai potenziali destinatari, un'equa distribuzione delle
opportunita' di accesso agli interventi formativi e trasparenza nelle
procedure.
L'avviso pubblico deve esplicitare con chiarezza la fonte normativa
di riferimento, le risorse disponibili, gli obiettivi dell'intervento
e le tipologie di destinatari ammissibili. Al momento
dell'assegnazione del voucher il beneficiario dovra' ricevere
adeguata documentazione informativa utile alla conoscenza dei propri
obblighi (tempestivita' nella partecipazione a percorsi formativi,
obbligo di frequenza e di registrazione della partecipazione, ecc) e
di quelli del soggetto attuatore nei suoi confronti (obbligo di avvio
dei corsi secondo i tempi, i contenuti e le modalita' del progetto
approvato; documenti da rilasciare al destinatario, ecc). Al
destinatario dovra' inoltre essere comunicato l'importo del voucher
assegnato e del finanziamento massimo concedibile per l'annualita' di
riferimento, nonche' la natura e le caratteristiche del programma e
dei soggetti che contribuiscono a finanziarlo.
Il destinatario del voucher dovra' essere in possesso delle
caratteristiche richieste dal canale di finanziamento individuato
dall'avviso pubblico ed e' tenuto a frequentare almeno il 70% della
durata del corso prescelto, pena la revoca del voucher. I voucher
revocati verranno riassegnati ad altra persona nell'ambito della
graduatoria di appartenenza e seguendo l'ordine della stessa.
Al di la' delle verifiche d'obbligo per l'assegnazione e il rimborso
dei voucher, ulteriori controlli potranno essere attuati direttamente
dalle Province con riferimento al possesso, da parte dei richiedenti,
dei requisiti d'accesso da essi dichiarati.Parimenti la Regione
potra' effettuare controlli a campione sulle sedi indicate per lo
svolgimento dei corsi, anche al fine di verificarne l'adeguatezza
alle norme di igiene e sicurezza oggetto delle auto-dichiarazioni
previste dalla deliberazione della Giunta regionale 177/03. In caso
di eventuali segnalazioni di anomalie riguardanti sia le sedi che le
attivita' corsuali, potra' inoltre effettuare controlli, d'intesa con
le Province interessate, tesi ad accertare la coerenza delle
attivita' con quanto approvato ed inserito a catalogo nonche'
l'adeguatezza delle sedi a quanto previsto dalle normative.
7.2 Voucher di servizio
La Regione Emilia-Romagna e le Province sono autorizzate a
sperimentare modalita' innovative per favorire l'accesso delle
persone alle politiche attive del lavoro (voucher di servizio). In
particolare i voucher di servizio potranno essere attivati per
sostenere ed accompagnare interventi a favore dell'occupabilita',
imprenditorialita', adattabilita' e pari opportunita'.
8. Monitoraggio delle iniziative
8.1 Monitoraggio delle iniziative finanziate
Tutte le attivita' gestite dalla Regione Emilia-Romagna e dalle
Province, comprese le attivita' autorizzate, rientrano nel sistema di
monitoraggio regionale.
Il Sistema informativo regionale e' il supporto operativo che
gestisce le informazioni sui progetti e produce tutti i dati che
vengono utilizzati per il monitoraggio delle attivita'. Tutti i
soggetti di programmazione ed i soggetti attuatori devono quindi
rispettare gli standard indicati nel paragrafo 12.
Poiche' il sistema di monitoraggio e' alla base della pista di
controllo fisico e finanziario e delle certificazioni ai soggetti
terzi (ad es. Unione Europea), ogni soggetto attuatore e'
responsabile della completezza, correttezza e coerenza dei dati
inviati alla Amministrazione competente.
Ogni soggetto di programmazione e' responsabile dei dati presenti nel
sistema informativo e deve mettere in campo misure di verifica e
controllo in ordine alla completezza, correttezza e coerenza dei
dati.
8.2 Flusso informativo a supporto del monitoraggio
economico-finanziario delle iniziative
Le esigenze di monitoraggio e controllo dell'ente finanziatore
richiedono un costante aggiornamento delle informazioni sullo
svolgimento dell'attivita'. Tale aggiornamento si esplica attraverso
la richiesta di formulari, schede di utenti/partecipanti, calendari
di attivita', stati di avanzamento lavori ed altre forme di documenti
informativi elaborati dalla Regione Emilia-Romagna, d'intesa con le
Province, e richiamati dagli specifici atti di approvazione.
Per regolare ed uniformare i flussi informativi di tipo gestionale
nel caso di avvisi pubblici per la selezione di soggetti e di
progetti, la Regione Emilia-Romagna, d'intesa con le Amministrazioni
provinciali, definisce le forme ed i modi per la trasmissione della
documentazione, eventualmente differenziate a seconda delle tipologie
di azione.
Relativamente agli aspetti economico-finanziari, i documenti che
tutti i soggetti attuatori sono tenuti ad inviare, sono i seguenti:
- il preventivo analitico dell'attivita' utilizzando il formulario
"conto economico analitico" nel quale e' necessario indicare elementi
economici di dettaglio sui costi che si presume sostenere nonche' sui
principali indicatori fisici ad essi relativi;
- la proposta di rendiconto a 90 giorni dalla data di conclusione del
progetto.
Per gli enti accreditati la proposta di rendiconto inviata a 90
giorni dalla conclusione del progetto ha natura di rendicontazione
provvisoria che deve essere integrata dall'invio della proposta di
rendiconto definitivo a chiusura del bilancio di esercizio,
unitamente al bilancio stesso e dagli allegati previsti dalla
rendicontazione attraverso il bilancio.
Per i soggetti che aderiscono al Sistema esternalizzato di Tesoreria,
nella fase di realizzazione dei progetti deve essere inviata la
dichiarazione di costi maturati (Allegato A previsto dal Sistema
esternalizzato di Tesoreria) e le dichiarazioni dei pagamenti
effettuati (Allegato B). A conclusione dell'attivita', deve essere
inviata la Dichiarazione di pagamenti effettuati a saldo (Allegato
C). L'invio di quest'ultimo documento deve avvenire entro 30 giorni
dall'erogazione del saldo da parte del soggetto di programmazione.
Nella fase di realizzazione del progetto deve essere redatta e
conservata la documentazione probante l'attivita' realizzata (ad es.
relazioni intermedie e finali, registri e schede di presenza,
elaborati, etc.) che costituisce base di riferimento per la
valutazione consuntiva del progetto terminato nonche' la
determinazione del finanziamento maturato. Devono inoltre essere
conservate dai soggetti attuatori che aderiscono al Sistema
esternalizzato di Tesoreria le autocertificazioni di spesa corredate
dall'elenco delle fatture relative alla dichiarazione. L'assenza di
tale documentazione o l'irregolarita' di tenuta comportano sanzioni
che variano dalla rideterminazione, alla revoca del finanziamento e,
nel caso di gravi e continuate irregolarita', alla perdita
dell'accreditamento.
La documentazione relativa alle attivita' finanziate dal Fondo
Sociale Europeo deve essere conservata per almeno tre anni dalla data
di pagamento del saldo alla Regione Emilia-Romagna da parte
dell'Unione Europea.
8.3 Variazione di un progetto approvato
Non sono ammesse variazioni sostanziali negli obiettivi e nei
contenuti dei progetti approvati.
Ogni variazione rispetto agli elementi caratteristici del progetto
approvato deve essere anticipatamente richiesta ai fini della
necessaria autorizzazione.
Nel caso in cui la pubblica Amministrazione non risponda nei termini
di 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la variazione
si intende autorizzata.
Le variazioni di tipo finanziario devono sempre essere autorizzate,
con la sola esclusione di quelle ammissibili rispetto al preventivo,
descritte al successivo punto 9.4.
9. Norme finanziarie
9.1 Regole di finanziamento di un progetto approvato
Le regole di finanziamento hanno di norma a riferimento i singoli
progetti semplici nonche' le singole attivita'/azioni/iniziative che
li contraddistinguono.
Nel caso di mancata realizzazione delle attivita' secondo il progetto
approvato il corrispettivo si intende revocato. In caso di parziale
realizzazione delle attivita', il corrispettivo pattuito e' soggetto
a riduzioni commisurate all'effettivo svolgimento dell'attivita'
stessa.
Il valore approvato rappresenta la valorizzazione economico
finanziaria preventiva delle attivita' previste nel progetto
approvato inteso in termini equivalenti di:
- costi complessivamente necessari per la sua realizzazione, come
risultanti dal preventivo economico;
- entita' complessiva e composizione del finanziamento (pubblico e
privato) previsto a copertura dei costi di realizzazione del
progetto.
Il valore approvato si traduce normalmente nel prodotto tra unita' di
prodotto/servizio previste nel progetto approvato ed un parametro
economico finanziario unitario (ad es. costo ora allievo, costo ora,
costo giornata uomo, ecc.).
Nella sua accezione finanziaria il valore approvato si esplicita
sempre in termini di:
- integrale copertura finanziaria da parte di finanziamento pubblico
oppure
- concorso di piu' fonti finanziarie pubbliche e private
(cofinanziamento).
Il finanziamento pubblico approvato, sia esso integrale o in regime
di cofinanziamento, costituisce limite massimo di finanziamento
erogabile di parte pubblica.
Il regime di cofinanziamento individua percentuali di partecipazione
finanziaria pubblica e privata che sono vincolanti anche per la
definizione del finanziamento consuntivo determinato in sede di
rendicontazione finale.
Il cofinanziamento privato puo' essere previsto in forma di
finanziamento in denaro, attraverso dimostrazione di mancato reddito
o con modalita' mista; la sua articolazione deve essere espressamente
precisata nel progetto. Per dimostrazione di mancato reddito si
intende la valorizzazione del costo (reddito equivalente nel caso di
lavoratori autonomi) di partecipanti/utenti occupati, calcolato in
relazione alla partecipazione al progetto in orario di lavoro.
Il valore maturato (o massimo rendicontabile) rappresenta la
valorizzazione consuntiva delle attivita' effettivamente realizzate
nell'ambito del progetto che costituisce il massimo valore
riconoscibile in sede di verifica rendicontuale. La determinazione
del valore maturato viene effettuata al termine del progetto
prendendo in esame il parametro unitario di approvazione e le unita'
di prodotto/servizio effettivamente realizzate, secondo modalita'
differenziate per le diverse tipologie progettuali.
Il valore riconosciuto rappresenta la valorizzazione consuntiva del
progetto a seguito di verifica rendicontuale in termini di costi
complessivamente sostenuti e riconosciuti ammissibili al
finanziamento o cofinanziamento pubblico.
Il valore riconosciuto non puo' essere superiore al valore maturato.
In caso di integrale copertura finanziaria pubblica il finanziamento
pubblico consuntivo coincide con il valore riconosciuto.
In caso di cofinanziamento, le quote di partecipazione finanziaria
pubblica e privata consuntive si definiscono applicando al valore
riconosciuto le percentuali definite in sede di approvazione. Il
riscontro di finanziamento privato eccedente detta percentuale, se
non compensato da maggiori costi sostenuti con specifica inerenza al
progetto, comporta corrispondente riduzione del finanziamento
pubblico consuntivo. Il cofinanziamento privato deve risultare
conforme a quanto previsto nel progetto approvato. Il riscontro
rendicontuale di proventi non conformi a quanto previsto nel progetto
ne' successivamente autorizzati, conseguiti con riferimento al
progetto, possono comportare la revoca del finanziamento.
a. Aiuti alle persone
Norme generali
I progetti che sviluppano "Aiuti alle persone" devono identificare
gli indicatori fisici specifici dell'attivita'/servizio offerto in
termini di:
- articolazione dei percorsi;
- durata dei singoli percorsi;
- partecipanti/utenti che l'azione si prefigge di servire;
- modalita' di erogazione del servizio.
I progetti devono risultare realizzati per intero, in tutte le
attivita'/azioni/iniziative/percorsi previste con una partecipazione
degli utenti nei termini descritti dal progetto approvato.
Finanziamento tramite il parametro costo ora/partecipante
Il valore approvato si esplicita normalmente nel prodotto tra il
monte ore approvato (partecipanti previsti per le ore del singolo
percorso) ed il parametro unitario di finanziamento (parametro costo
ora/partecipante).
Il progetto si intende completamente realizzato ed il valore maturato
coincide con il valore approvato, quando i partecipanti effettivi
risultano almeno pari al 70% dei partecipanti approvati. A tale
riguardo si definiscono partecipanti/utenti effettivi, coloro che
hanno frequentato almeno il 70% delle ore approvate. Qualora il
risultato del calcolo non sia un numero intero deve intendersi
arrotondato all'unita' inferiore.
Nel caso in cui i partecipanti effettivi siano inferiore al 70% dei
partecipanti approvati, Il valore maturato deve essere calcolato
moltiplicando il parametro unitario di finanziamento per il monte ore
risultante dalla seguente formula:
monte ore rideterminato =
monte ore approvato * partecipanti effettivi
70%*partecipanti approvati
Nel caso di progetto articolato in sottoprogetti l'applicazione della
formula di cui sopra avviene per ciascun sottoprogetto.
Percorsi individualizzati
Nel caso di attivita' individualizzate (cioe' progettate ad hoc per
ogni singolo utente), fermo restando l'accertamento dell'efficacia di
ciascun intervento individualizzato, le verifiche avvengono sui
singoli momenti di incontro e sull'effettiva partecipazione del
singolo utente/partecipante, sulla cui base avviene l'eventuale
riparametrazione del progetto. In particolare, nel caso di percorsi
individuali (percorsi formativi individualizzati e tirocini), si
considera condizione minima di efficacia, al di sotto del quale non
si ha diritto ad alcun finanziamento, una realizzazione pari ad
almeno il 70% di quanto previsto. Superata tale soglia minima, il
finanziamento maturato in relazione al singolo percorso individuale
e' strettamente commisurato alla sua effettiva realizzazione. Onde
permettere il raggiungimento della soglia minima di realizzazione il
soggetto attuatore ha la possibilita' di richiedere una proroga del
termine previsto dell'attivita' fino a compimento delle ore
programmate. Nel caso in cui il percorso non abbia raggiunto la
soglia minima sopra indicata per cause di forza maggiore che il
soggetto e' in grado di dimostrare, lo stesso puo' richiedere una
ridefinizione (riduzione) del percorso individuale previsto che sara'
valutata in funzione della possibilita' di attribuire una seppur
parziale efficacia del percorso ridotto.
Finanziamento tramite il parametro costo/ora
Il finanziamento approvato di tali progetti si esplicita normalmente
nel prodotto tra le ore approvate ed il parametro unitario di
finanziamento (parametro costo/ora).
Il finanziamento approvato e' assegnato una volta certificata la
presenza degli allievi minimi previsti dagli avvisi pubblici. Nel
caso in cui il percorso venga completamente realizzato (ore erogate
pari a quelle approvate) il valore finanziario maturato coincide con
quello approvato.
I percorsi in obbligo formativo nel segmento della formazione
professionale vengono attivati qualora si raggiunga il numero di 15
iscritti. L'avvio di percorsi con un numero inferiore di iscritti e'
possibile solo previa autorizzazione provinciale. La Provincia invia
tempestivamente alla Regione il provvedimento di autorizzazione in
cui viene motivata la deroga. La Regione entro 7 giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento puo' richiedere chiarimenti o
supplementi di istruttoria. A conclusione di questa fase ed in caso
di parere negativo da parte della Regione, il percorso non si intende
autorizzato.
L'autorizzazione all'avvio di percorsi con un numero di allievi
inferiori ai 15 potra' essere rilasciata solo in caso di dislocazioni
territoriali in aree deboli o in montagna o di presenza significativa
di soggetti in situazione di disabilita' certificata.
Nel caso in cui gli iscritti al secondo anno di un percorso formativo
in obbligo siano inferiori a 15, la Provincia potra' decidere di
provvedere alla soppressione dello stesso ed alla ricollocazione
degli allievi su percorsi coerenti nel rispetto delle aspettative dei
partecipanti e della economicita' nell'impiego dei finanziamenti
pubblici. Nel caso in cui non sia possibile procedere in tal senso,
il percorso potra' essere autorizzato dalle Province con le forme
previste precedentemente. Sia nel caso di soppressione di percorsi
che di autorizzazione all'avvio in deroga, la Provincia, sentita la
Regione, e' tenuta a valutare l'eventuale esclusione per gli anni
successivi di convenzione dell'offerta formativa in oggetto
dall'elenco dei percorsi/soggetti selezionati.
b. Azioni di assistenza strutture e sistemi e misure di
accompagnamento
Le azioni di assistenza e le misure di accompagnamento devono di
norma esplicitare chiaramente le unita' di prodotto/servizio previste
per ciascun sottoprogetto/fase, utili per la valutazione in sede di
approvazione e di verifica rendicontuale. In caso di servizio a corpo
devono essere esplicitate fasi intermedie di realizzazione, risultati
previsti, prodotti consegnati per singola fase ed alla conclusione
dell'attivita' e, laddove possibile, le giornate uomo offerte per
fase con relativa valorizzazione. Questa descrizione deve rendere
possibile una loro verifica intermedia, di norma, al 25%, al 50% e al
75% della loro realizzazione.
Nel caso di progetti che prevedono l'integrazione di servizi diversi,
esplicitati in diversi sottoprogetti/fasi, devono essere ipotizzati
in sede di progettazione i margini di flessibilita' dei vari
interventi, predefinendo i limiti entro cui l'intervento conserva la
sua efficacia. In tali progetti e' ammissibile la variazione di
finanziamento da un sottoprogetto all'altro, entro un limite massimo
del 20% rispetto alla previsione approvata di ciascuno di essi, a
condizione che i sottoprogetti interessati risultino interamente
realizzati.
Il valore finanziario maturato viene commisurato al numero di unita'
di prodotto/servizio realizzate valorizzate al costo unitario
desumibile dal progetto approvato.
9.2 Parametri di costo
a. Aiuti alle persone
Finanziamento tramite il parametro costo ora partecipante
I parametri massimi di costo ora/partecipante approvabili sono i
seguenti:
- Formazione iniziale per adulti e formazione superiore: Euro 12,00
- Formazione continua: Euro 21,00
- Formazione permanente: Euro 12,00
- Tirocini: Euro 6,00 elevabili fino a Euro 9,00 per soggetti in
condizione di svantaggio documentata, ovvero a fronte di particolari
esigenze connesse alle caratteristiche dell'iniziativa da valutare
caso per caso
- apprendistato: Euro 13,00.
I valori massimi definiti possono essere superati solo in casi
speciali e tenuto conto di elementi di peculiarita' dell'iniziativa
(transnazionalita', convittualita',ecc.).
Nel caso di utenza svantaggiata, l'indennita' riconosciuta ai
partecipanti deve essere esclusa dal calcolo del parametro.
Finanziamento tramite il parametro costo/ora nell'obbligo formativo
Per i percorsi integrati di istruzione e formazione professionale
nell'obbligo formativo il costo complessivo massimo per corso e per
anno e' composto da una parte variabile commisurata alle ore
approvate calcolata sulla base del parametro di costo/ora fissato in
100 Euro e da una parte fissa pari a 5.000,00 Euro a copertura di
attivita' di coprogettazione, monitoraggio ed autovalutazione del
progetto.
Il costo massimo per classe e per anno nell'obbligo formativo nella
formazione professionale e' di 110.000 Euro (pari ad un massimo di
122,22 Euro/ora). In aggiunta a questo finanziamento, e' possibile
riconoscere un rimborso per un massimo di 1.000 Euro anno pro-capite
a fronte dei costi, debitamente documentati, per mense, trasporti non
ricompresi nei costi dell'attivita' formativa. Il riconoscimento
economico relativo alla convittualita' deve ritenersi aggiuntivo
rispetto ai massimali indicati. I percorsi in obbligo formativo nella
formazione professionale possono essere integrati da misure di
accompagnamento volte a favorire la socializzazione degli allievi, a
rafforzare le competenze necessarie al raggiungimento della
qualifica, al recupero ed alla rimotivazione. Il finanziamento
massimo per questo tipo di misure e' di 10.000 Euro per classe e per
anno
Qualora fra gli iscritti nella formazione professionale in obbligo
formativo siano presenti disabili saranno ammissibili costi
aggiuntivi pari a 4.500 Euro/anno per il sostegno di ogni allievo
inserito e la realizzazione di percorsi personalizzati.
Voucher
Nel caso di voucher (assegni formativi, voucher di servizio) il
finanziamento massimo accordabile verra' definito da singoli atti di
programmazione. Il valore di ogni singolo assegno formativo assegnato
non potra' comunque superare il costo di iscrizione al corso
prescelto.
b. Assistenza a strutture e sistemi e misure di accompagnamento
Nel caso di assistenza strutture e sistemi e misure di
accompagnamento, il finanziamento deve intendersi complessivo sulla
base della quantificazione dell'obiettivo progettuale finale e della
sua articolazione in fasi intermedie. Eventuali indicazioni di
parametri unitari e limiti massimi di approvazione aggiuntivi,
rispetto a quelli individuati nei paragrafi successivi per questo
tipo di attivita', sono lasciate ai relativi avvisi pubblici.
9.3 Voci di costo e articolazione dei preventivi
I costi del progetto devono essere esposti unitamente al progetto
presentato, utilizzando il seguente schema di conto economico
articolato in macrovoci di costo
B. Costi di progetto 1. Preparazione 2. Realizzazione 3. Diffusione
dei risultati 4. Direzione e Valutazione
C. Costi indiretti di funzionamento
D. Costi figurativi
I progetti che configurano prestazioni imponibili ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto devono inoltre prevedere apposita
voce finanziaria "Totale IVA" nella quale deve essere valorizzata
l'imposta addebitata nella fatturazione della prestazione.
Successivamente all'approvazione del progetto, i costi del progetto
devono sempre essere esposti in voci corrispondenti allo schema di
cui al conto economico analitico di progetto, sia in fase di
preventivazione di dettaglio che di rendicontazione.
9.4 Regole di ammissibilita' rendicontuale dei costi
Principi generali
I costi presentati a rendiconto sono ammissibili solo se risultino
direttamente o indirettamente inerenti al progetto approvato e se
documentati attraverso l'esibizione dei relativi contratti o lettere
di incarico, documenti giustificativi di costo e documenti probanti
l'effettiva quietanza. Tale documentazione deve essere presentata in
originale.
I costi presentati a rendiconto sono altresi' ammissibili se non
rientrano fra quelli che trovano gia' copertura finanziaria tramite
altri canali ordinari o straordinari di finanziamento.
Quale supporto al controllo dei costi e dei relativi pagamenti
possono essere richiesti prospetti estratti dalla contabilita'
dell'ente gestore, compresi resoconti dei movimenti bancari. Nella
categoria dei costi ammissibili di indiretta inerenza dei progetti
sono ricomprese congrue quote proporzionali di costi di funzionamento
dei soggetti attuatori accreditati.
Costi di funzionamento
I costi di funzionamento sono costi a carattere generale riferibili
all'operazione finanziata in base ad un calcolo pro-rata secondo un
metodo equo e corretto debitamente giustificato.I costi di
funzionamento attribuiti a ciascun progetto, unitamente a quelli di
gestione e rendicontazione non possono risultare superiori al 35% del
totale dei costi di progetto.
Variazioni ammissibili rispetto al preventivo
Il preventivo analitico, da inviarsi in sede di avvio attivita', puo'
prevedere variazioni massime del 20% al livello di macrovoce di
costo, rispetto al preventivo contenuto nel progetto approvato.
Variazioni superiori devono essere specificamente richieste e
sottoposte ad autorizzazione. E' fatta salva la possibilita', da
esercitarsi, di norma, entro il 50% dello stato d'avanzamento del
progetto, di richiedere ulteriori variazioni economiche, eccedenti il
limite del 20%, attraverso la presentazione di nuovo preventivo
analitico aggiornato accompagnato da idonea richiesta di
autorizzazione.
A rendiconto non sono ammissibili scostamenti di macrovoce di costo
superiori al 20% rispetto al preventivo analitico.
Ad integrazione alla regola sopra esposta:
- una economia rendicontuale relativa alle Attivita' di sostegno
all'utenza ed alla Pubblicizzazione delle iniziative non puo' essere
compensata da variazioni in aumento in altre voci di costo;
- la voce di costo D1 - Mancato reddito non puo' in alcun caso
prevedere valori superiori a quanto approvato.
Tipologie di costi non ammissibili
Rispetto al principio generale di ammissibilita' precedentemente
esposto, si precisano le seguenti eccezioni e regole particolari.
- Non sono di norma ammissibili imposte e tasse. Sono tuttavia
ammissibili l'imposta IRAP in quanto e nella misura in cui risulti
costo accessorio al costo del lavoro-indennita' nonche' le tasse
quali corrispettivi per servizi pubblici che possono rientrare tra i
costi di progetto o tra i costi di funzionamento. E' inoltre
ammissibile il costo di IVA che in base al regime fiscale del
soggetto attuatore non sia compensabile con IVA a credito.
Non sono inoltre ammissibili:
- oneri bancari non direttamente inerenti i progetti gestiti (sono
ammissibili costi di apertura e di tenuta in relazione a conti
correnti bancari utilizzati per i pagamenti dei costi dei progetti
finanziati e le commissioni per bonifici, quale costo accessorio dei
pagamenti cui si riferiscono; non sono ammissibili costi legati a
singole operazioni finanziarie non inerenti);
- costi di parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese
per consulenza tecnica o finanziaria se non direttamente legate alla
preparazione o esecuzione dei progetti finanziati;
- compensi ed indennita' di carica relativi agli organi istituzionali
del soggetto attuatore;
- costi per contabilita' o revisione contabile non direttamente
legati all'operazione;
- gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite di cambio
ed altri oneri meramente finanziari. Tuttavia, nel solo caso di
finanziamenti globali, gli interessi debitori pagati
dall'intermediario designato, a causa di pagamenti anticipati
rispetto al saldo finale, sono ammissibili, previa detrazione degli
interessi creditori sugli anticipi riscossi all'inizio
dell'intervento;
- costi per garanzie fidejussorie non richieste dalla normativa
regionale, nazionale o comunitaria;
- costi per ammende, penali e spese per controversie legali;
- corrispettivi pattuiti espressi in percentuale del costo totale del
progetto approvato;
- i riscatti di attrezzature in leasing o noleggio;
- nei progetti di riqualificazione aziendale o di qualificazione
volti all'assunzione presso l'azienda, i costi per acquisto o
utilizzo attrezzature inerenti il processo produttivo caratteristico
dell'azienda stessa;
- costi per quote associative ad organizzazioni locali, nazionali od
estere;
- costi per l'utilizzo di taxi e autonoleggio se non in casi
particolari per i quali sia motivata e documentata la reale
impossibilita' a raggiungere agevolmente e tempestivamente la sede
dell'attivita' formativa utilizzando mezzi pubblici;
- costi di rappresentanza del soggetto attuatore;
- elementi ad personam del costo di lavoro dipendente: commissioni,
indennita' forfettarie, liberalita' o altre forme di riconoscimento
extracontrattuale non derivanti dalle previsioni normative e
retributive dei contratti di lavoro collettivi o individuali o non
rientranti fra gli elementi retributivi corrisposti
continuativamente;
- il costo per l'utilizzo di beni di uso promiscuo, privato ed
aziendale (telefonia mobile, auto) e' ammissibile al 50%;
- nei progetti di riqualificazione aziendale o di qualificazione
volti all'assunzione presso l'azienda, se non espressamente previsti
nel progetto approvato o successivamente autorizzati, i costi per
prestazioni degli imprenditori o componenti del consiglio di
amministrazione. In caso di autorizzazione, il relativo compenso deve
risultare nella media delle analoghe prestazioni del progetto.
Il costo (o rimborso spesa) per vitto dei partecipanti e'
ammissibile, per un pasto al giorno, solo nel caso di attivita'
formativa con frequenza giornaliera di almeno 6 ore, svolta con un
intervallo per il pranzo ed un rientro pomeridiano. Nel caso di
visite guidate ovvero nelle giornate di trasferimento durante gli
stages all'estero, non si tiene conto del vincolo delle 6 ore
giornaliere. Nel caso in cui il progetto preveda costi di
residenzialita' dei partecipanti e' ammissibile il rimborso anche per
il pasto serale.
Il costo (o rimborso spesa) per alloggio dei partecipanti/utenti e'
ammissibile solo nel caso in cui la residenzialita' sia prevista nel
progetto approvato.
Non e' di norma ammissibile il costo (o rimborso spesa) per il
trasporto dei partecipanti/utenti per il raggiungimento della sede
delle attivita'. Tale rimborso puo' essere autorizzato a singoli
partecipanti nel caso in cui la distanza elevata e condizioni di
forte disagio geografico richiedano l'utilizzo del mezzo di trasporto
proprio. E' sempre riconosciuto il rimborso dei trasporti speciali
richiesti dai portatori di handicap.
Sono ammissibili al finanziamento solo le indennita' di frequenza
erogate nei confronti di persone non occupate che usufruiscano dei
servizi di cui al D.Lgs. 469/97, partecipanti a percorsi di
tirocinio, orientamento, formazione ovvero ad azioni di politica
attiva del lavoro e che rientrino nelle seguenti condizioni:
- donne inserite in percorsi specifici (Asse E) e finalizzati ad
agevolarne l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
- persone disabili di cui alla Legge 68/99;
- persone in condizione di svantaggio sociale e/o individuale di cui
alla L.R. 14/00 (soggetti in situazione di disagio sociale o
familiare, ex detenuti assoggettati nel corso degli ultimi cinque
anni a misure limitative della liberta' per almeno sei mesi e
detenuti ammessi al lavoro esterno o in regime di semiliberta',
persone sottoposte al trattamento curativo per tossicodipendenza o
alcoolismo cosi' come segnalate dai competenti servizi, nonche' altre
categorie sulla base delle determinazioni previste al c.2, art. 2
della citata L.R. 14/00);
- detenuti e internati;
- cittadini provenienti da aree extra UE, ovvero provenienti dai
nuovi Paesi membri UE, in regola con la normativa vigente;
- disoccupati di lunga durata secondo le disposizioni della UE.
L'indennita' di frequenza agli allievi e' ammissibile se commisurata
alle ore d'effettiva presenza dei partecipanti e la sua
corresponsione non puo' essere subordinata a limiti minimi di
frequenza/partecipazione. Le aziende ospitanti i soggetti teste'
richiamati in attivita' di tirocinio possono corrispondere loro
borse-lavoro finalizzate a facilitarne la partecipazione alla
iniziative, di norma non cumulabili con l'assegno di frequenza.
Documentazione dei costi
Rispetto al principio generale della documentazione dei costi
precedentemente esposto, si precisa quanto segue:
- i costi documentati da giustificativi che non permettano di
identificare l'identita' del fruitore del bene o servizio acquistato
non sono ammissibili. Sono tuttavia ammissibili costi documentati da
scontrini fiscali quando parte integrante di rimborsi missioni di
dipendenti e collaboratori o se sostenuti in Paesi che non prevedono
il rilascio di fattura;
- i costi relativi a rimborsi di trasporti, vitto e alloggio dei
partecipanti possono essere documentati con ricevuta del singolo
partecipante all'attivita' formativa che attesti specifica (date,
mezzi, importi) dei viaggi, dei pernottamenti e dei pasti per i quali
si e' richiesto ed ottenuto rimborso. Alle ricevute dei partecipanti
devono comunque essere allegati i giustificativi di spesa dagli
stessi sostenuti;
- i costi relativi al lavoro del personale tecnico/didattico che ha
concorso alla preparazione ed alla realizzazione del progetto (es.
progettazione, tutoraggio, coordinamento o direzione del progetto)
sono ammissibili a condizione che il concorso di questo personale
(con separata indicazione di nominativi e funzioni svolte) risulti
chiaramente indicato nella relazione finale, parte integrante della
proposta di rendiconto, la cui redazione si intende a carico della
direzione o coordinamento di progetto. Per tutto il personale
impegnato nel progetto, si dovra' inoltre predisporre la relativa
documentazione originale di curriculum professionale, rispetto alla
quale desumere qualifiche ed esperienze maturate in ordine alle
valutazioni di ammissibilita' (in particolare di congruenza) con
riferimento particolare, ma non esclusivo, al carattere senior o
junior della prestazione.
Massimali di costo
Al fine di tenere sotto controllo la dinamica dei corrispettivi di
alcune categorie di costi particolarmente rilevanti per la
realizzazione dei progetti, sono fissate alcune regole in termini di
massimali di costo.
Per le prestazioni di personale tecnico caratteristico della
preparazione e realizzazione di progetto (es coordinamento,
progettazione, tutoraggio, ecc.), non puo' essere riconosciuto, se
non autorizzato, costo orario superiore a 36,00 Euro/ora per la
prestazione junior ed 62,00 Euro/ora per la prestazione senior.
La realizzazione della funzione di coordinamento di progetti
formativi corsuali si intende caratterizzata da un mix di competenze
amministrative, organizzative e didattiche/tecniche, di norma
rivestite da una medesima persona incaricata, ma che possono essere
affidate disgiuntamente a persone diverse con specifica
professionalita' maturata. Per quanto riguarda il coordinamento
didattico/tecnico inoltre, in caso di progetti complessi, tale
funzione puo' essere a sua volta affidata a piu' persone operanti in
ambiti specifici del progetto (ambiti geografici o tematici). In tale
ultimo caso il preventivo analitico deve esplicitamente descrivere
l'organizzazione adottata. Non sono ammissibili costi di
coordinamento di un progetto che non rispondano ai requisiti
quantitativi e qualitativi sopra indicati.
Per le prestazioni di docenza non puo' essere riconosciuto costo
orario superiore a 62,00 Euro/ora per la prestazione junior e 103,00
Euro/ora per la prestazione senior.
I precedenti massimali potranno essere superati, previa
autorizzazione, solo per esperti di chiara fama nazionale o per
esperti stranieri chiamati ad intervenire nell'ambito delle
iniziative avanzate sempre all'interno del preventivo complessivo
approvato.
Il compenso per le commissioni di esame viene stabilito come segue:
al Presidente spetta un gettone di presenza di 193,00 Euro per ogni
giornata (ivi compresa la seduta di insediamento) - ai commissari
spetta un gettone di presenza di 129,00 Euro per ogni giornata (ivi
compresa la seduta di insediamento della commissione). Al docente che
partecipi in qualita' di commissario d'esame con il particolare
incarico di predisposizione, somministrazione e correzione di prove
finali scritte potra' essere pagato corrispettivo su base oraria nei
limiti dei massimali previsti per la docenza, a valere per le ore di
effettiva partecipazione all'esame.Tutti i compensi per le
prestazioni di cui sopra si intendono onnicomprensivi e devono
considerarsi al netto di eventuali oneri accessori a carico del
soggetto attuatore. Si intendono ammissibili quali oneri accessori al
costo delle prestazioni, l'imposta sul valore aggiunto fatturata, le
quote di contributi previdenziali a carico del soggetto attuatore e
l'IRAP eventualmente calcolata sul valore della prestazione.
Esclusivamente per i dipendenti e collaboratori coordinati o a
progetto si intendono altresi' ammissibili, quali oneri accessori, il
rimborso per trasporti, vitto e alloggio risultanti da regolari fogli
di missione, conformi ai contratti di lavoro di riferimento e
comunque non superiori ai massimali previsti nella normativa in
vigore per le missioni dei pubblici dipendenti.
Il rimborso spesa per vitto dei partecipanti non puo' superare il
limite di Euro 7,75 per singolo pasto. Questo massimale puo' essere
superato nel caso di visite guidate e progetti transnazionali: in tal
caso come massimali si fa riferimento a quelli previsti nella
normativa in vigore per le missioni dei dipendenti pubblici.
Laddove siano ammissibili, gli assegni di frequenza possono essere
corrisposti nella misura di Euro 3,10 per ora frequentata fino ad un
massimo di 413,17 Euro mensili.
Ricavato delle vendite dei prodotti realizzati
In linea di principio, salvo specifiche indicazioni progettuali, il
soggetto attuatore, liberatosi a monte di tutti i diritti
patrimoniali degli autori, e' tenuto a valorizzare al massimo i
prodotti realizzati in esecuzione di un progetto cofinanziato
(materiali didattici fad, prototipi, software etc.) attraverso i
seguenti istituti:
- il comodato gratuito;
- la distribuzione su richiesta, al solo costo di riproduzione;
- la vendita o il noleggio.
In tutti i casi di cessione a titolo oneroso (vendita o noleggio) i
corrispettivi conseguiti devono essere dedotti dai costi di
funzionamento da imputare nei progetti da rendicontare. Medesima
disciplina deve intendersi in vigore per la gestione dei prodotti
realizzati dai partecipanti nello svolgimento dei progetti.
9.5. Aiuti di Stato
In attuazione della normativa sugli aiuti di stato alla formazione e
degli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) e' previsto un
cofinanziamento privato dei progetti di formazione generale e
specifica rivolti ad imprese nella misura prevista dai regolamenti CE
n. 68 e 69 richiamati alla deliberazione della Giunta regionale n.
254 del 6/3/2001 "Approvazione regime di aiuti in attuazione del
regolamento CE 68/01" e successive integrazioni e modificazioni in
attuazione dei nuovi Regolamenti CE di esenzione 363/04 e 364/04.
Nel caso di progetti che scelgano il regime de minimis il
cofinanziamento aziendale al progetto non puo' essere inferiore al
20%.
La percentuale di cofinanziamento deve risultare rispettata in sede
di rendicontazione finale e puo' avvenire con finanziamento in
denaro, con dimostrazione di mancato reddito o con modalita' mista;
la sua articolazione deve essere espressamente precisata nel
progetto.
Un eventuale cofinanziamento privato in denaro eccedente la
percentuale di approvazione comporta corrispondente riduzione del
finanziamento pubblico, a meno che a tale eccedenza non corrispondano
prestazioni aggiuntive con conseguente aumento di costi sostenuti e
riconosciuti ammissibili.
La partecipazione privata attraverso mancato reddito puo' essere
dimostrata esclusivamente attraverso la valorizzazione del costo
(reddito nel caso di lavoratori autonomi) dei lavoratori
partecipanti/utenti del progetto, calcolato in relazione alla
effettiva partecipazione allo stesso in normale orario di lavoro.
9.6 Modalita' di erogazione dei finanziamenti
I contributi pubblici agli organismi accreditati vengono erogati con
le modalita' previste dal Sistema esternalizzato di Tesoreria.
Tale progetto di innovazione del sistema organizzativo regionale
presentato nell'ambito dell'"Agenda per la modernizzazione",
approvato con deliberazione della Giunta regionale 615/00 e
successive integrazioni, consente all'ente finanziatore di erogare
"in conto sospeso" - grazie a convenzioni in atto con gli Istituti di
credito che gestiscono il Sistema di tesoreria della Regione e delle
Amministrazioni provinciali - e regolarizzare solo successivamente
con registrazione del corrispondente mandato di pagamento nella
contabilita' di bilancio.
I pagamenti ai soggetti attuatori avvengono normalmente a titolo di
anticipo iniziale, acconti periodici a titolo di rimborso e saldo
finale.
Le procedure in "conto sospeso" sono estese anche ai soggetti non
accreditati per i quali e' prevista la presentazione di garanzia
fidejussoria commisurata al valore dell'anticipazione percepita. Lo
svincolo della garanzia fidejussioria puo' aver luogo solo a seguito
di presentazione della dichiarazione finale di pagamenti effettuati a
cura del legale rappresentante del soggetto attuatore che attesti il
pagamento del 100% dei costi ammessi a rendiconto. Onde evitare la
costituzione di garanzia fidejussoria, e' possibile accedere solo ad
acconti periodici a titolo di rimborso, rinunciando all'anticipo
iniziale.
Ulteriori e diverse forme di pagamento rispetto a quelle previste dal
Sistema esternalizzato di Tesoreria devono essere indicate negli
specifici atti di approvazione.
10. Diritti e responsabilita' dei soggetti attuatori
L'ente finanziatore, con l'atto di approvazione delle attivita',
garantisce al soggetto attuatore l'assegnazione ed il pagamento del
corrispettivo pattuito delle prestazioni, alle condizioni e con le
modalita' previste nell'atto stesso e nel rispetto delle presenti
disposizioni.
Il soggetto attuatore si impegna ad attuare l'attivita' approvata e
risponde della realizzazione del progetto approvato nonche' della
corretta gestione amministrativa e contabile nel rispetto delle
normative comunitarie nazionali e regionali e delle procedure
gestionali definite ai sensi del presente atto e dei singoli atti di
approvazione.
Si impegna inoltre a garantire la diretta realizzazione
dell'attivita' progettata, vale a dire, di norma, la progettazione,
il controllo ed il coordinamento dell'attivita', nonche', la
direzione di merito degli aspetti caratteristici del progetto.
La fornitura di servizi caratteristici dell'attivita' finanziata da
parte di persone giuridiche, deve essere espressamente prevista da
progetto e contribuirne alla realizzazione attraverso un "maggior
valore aggiunto" (vedi Regolamento CE 448/2004).
Le forniture di tali servizi non possono comunque superare il 45% dei
costi complessivi del progetto. Tale soglia puo' essere superata,
previa autorizzazione in fase di approvazione, qualora si tratti di
progetti svolti da soggetti tra i quali intercorre un vincolo
associativo, societario o consortile, o nel caso in cui l'apporto di
soggetti attuatori diversi venga esplicitamente richiesta dal bando
di gara (ad es. progetti volti a favorire la messa in rete di
soggetti; progetti in integrazione fra scuola - formazione -
universita' - imprese, ecc.).
Nel caso di affidamento ad altra persona giuridica, il massimale dei
costi generali (35%) si calcola con riferimento ai costi sostenuti e
rendicontati al netto di quelli relativi alle forniture di servizi
che sono gia' comprensive di quote di costi di funzionamento del
soggetto affidatario. Il corrispettivo per la fornitura di tali
servizi deve essere valorizzato al costo sostenuto dal fornitore,
inteso come comprensivo di quote di costi generali di funzionamento
nella misura massima del 35%. Il soggetto attuatore e beneficiario
finale del finanziamento si assume ogni responsabilita' in merito al
dovere di informare i propri fornitori di tale disciplina ed
assicurarne il rispetto attraverso forme contrattuali che
garantiscano il controllo da parte dell'ente finanziatore. Il
contratto stipulato deve inoltre garantire che l'attivita' assegnata
ad altra persona giuridica venga svolta direttamente dalla stessa.
Per i progetti assegnati tramite appalti di servizio, sono valide le
disposizioni della legislazione in materia vigente in merito a
responsabilita' del soggetto attuatore ed al subappalto.
Quando il titolare del finanziamento e' un'associazione temporanea
d'impresa (ATI), dal relativo atto costitutivo dovra' risultare che
al capogruppo mandatario e' stato conferito mandato speciale con
rappresentanza esclusiva dei singoli mandanti nei confronti del
soggetto di programmazione; l'atto costitutivo deve indicare inoltre
l'entita' della partecipazione economica di ciascun associato,
nonche' le modalita' di gestione e rendicontazione delle rispettive
quote di finanziamento. Qualsiasi sia la forma di rappresentanza
prevista dall'ATI, l'associato capofila, oltre che dell'esecuzione
della propria attivita', risponde del coordinamento economico
finanziario dell'attivita' complessiva e del relativo risultato
finale. Pertanto sono di sua competenza tutte le principali
comunicazioni gestionali con l'ente finanziatore ed in particolare le
eventuali richieste di autorizzazione per variazioni del progetto in
itinere. Il capofila, in quanto unico soggetto che riceve i
finanziamenti, e' responsabile delle eventuali somme erroneamente
percepite dagli associati in eccedenza rispetto a quanto riconosciuto
e della corresponsione di eventuali penali, ove previste.
Il soggetto attuatore si impegna a gestire il progetto nel rispetto
degli standard informativi ed informatici del Sistema Informativo
regionale ed al termine dello stesso, si impegna a presentare un
rendiconto economico finanziario dei costi realmente sostenuti per la
sua realizzazione, utilizzando la modulistica predisposta dalla
Regione.
Si impegna inoltre a mettere a disposizione tutta la documentazione
attestante l'avvenuta realizzazione del progetto e l'effettivo
sostenimento dei costi presentati a rendiconto.
Gli organismi di formazione professionale accreditati ai sensi
dell'art. 33 della L.R. 12/03 sono tenuti a gestire i progetti
approvati attraverso una contabilita' analitica allineata alla
contabilita' generale, al fine della rendicontazione finale
attraverso il bilancio (in conformita' a quanto disciplinato nel
regolamento di contabilita' approvato con delibera della Giunta
regionale n. 1201 dell'8/7/ 2002); sono tenuti a redigere bilancio
d'esercizio secondo la normativa vigente, integrando la nota
integrativa con apposito allegato di riconciliazione dei valori della
contabilita' generale ed analitica ed a mettere a disposizione il
proprio sistema informativo contabile per le verifiche dell'ente
finanziatore. Nel caso in cui l'entita' dei finanziamenti approvati
da Regione e Province risulti scarsamente rilevante in termini
assoluti e/o rispetto al volume d'affari complessivamente gestito da
parte di un organismo accreditato, si provvedera' a definire un
sistema di controllo semplificato rispetto a quello previsto dalle
disposizioni in vigore.
11. Pista di controllo
La pista di controllo ha come riferimento gli aspetti amministrativi,
contabili e di qualita' ed e' integrata e complementare ai controlli
previsti dal sistema dell'accreditamento. Si sviluppa nelle fasi ex
ante, in itinere ed ex-post e prevede verifiche realizzate presso la
sede della pubblica Amministrazione competente o presso le sedi
amministrative e operative dei soggetti attuatori. Le informazioni
richieste dall'art. 7 del Regolamento 438/00 in merito alla pista di
controllo, sono contenute nel Manuale di qualita' della Direzione
generale Cultura, Lavoro e Formazione, che descrive analiticamente i
processi, le procedure ed individua le responsabilita' delle
funzioni.
11.1 Le verifiche di conformita' amministrativa in itinere (visite
ispettive e controllo d'ufficio)
Le verifiche di conformita' amministrativa hanno come obiettivo
quello di controllare la corrispondenza fra progetto approvato e
progetto effettivamente realizzato nonche' il permanere di requisiti
di ammissibilita' del progetto stesso.
In particolare le verifiche di conformita' sono svolte secondo un
modello regionale appositamente predisposto ed hanno principalmente
le seguenti finalita':
- accertare il regolare svolgimento delle attivita' e la regolare
utilizzazione dei fondi pubblici, attraverso la trasparenza della
gestione;
- assicurare il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e
regionale;
- prevenire eventuali irregolarita' amministrative, correggendo
comportamenti amministrativi e formali non corretti;
- recuperare finanziamenti pubblici in caso di abusi o negligenze;
- fornire informazioni e dati integrativi agli uffici preposti alla
gestione ed ai controlli ex ante ed ex post.
Nel caso di aiuti alle persone i controlli hanno prioritariamente per
oggetto la verifica sull'andamento dell'attivita', sul corretto
svolgimento delle azioni e sulla conformita' delle stesse alle norme
gestionali in ordine agli adempimenti con particolare riguardo alla
corretta tenuta e conservazione della documentazione probante
l'attivita' in corso.
Le verifiche di conformita', effettuate a campione, possono essere
svolte:
a) presso gli uffici regionali e provinciali sulla base della
documentazione inviata;
b) presso le sedi di svolgimento delle attivita' sulla base di
calendari inviati dai soggetti attuatori;
c) presso le sedi amministrative dei soggetti attuatori;
d) presso i partecipanti tramite interviste telefoniche.
Le funzioni di monitoraggio e verifica di merito sono di competenza
della Regione e delle Amministrazioni provinciali, negli ambiti di
rispettiva competenza, secondo criteri e metodologie omogenee su
tutto il territorio regionale. E' facolta' della Regione e delle
Amministrazioni provinciali affidare ad uno o piu' enti esterni
l'attivita' di valutazione. In tale circostanza, l'Amministrazione
pubblica stipulera' un apposito accordo scritto con l'ente esterno in
cui saranno incluse anche apposite clausole sulla riservatezza e
l'assenza di conflitto di interessi circa le attivita' di valutazione
da svolgere.
L'accertamento, in sede di verifica di conformita', della mancata
realizzazione delle iniziative formative, secondo quanto previsto dal
progetto approvato, o di gravi irregolarita' nella attuazione
comporta l'adozione di sanzioni commisurate alla scala di gradazione
delle irregolarita' riscontrate che possono variare dalla
prescrizione, alla sospensione del progetto fino alla revoca del
finanziamento.
11.2 Verifiche economico-finanziarie
Il soggetto di programmazione esercita il controllo economico
finanziario sui costi e sui relativi pagamenti sostenuti dai soggetti
attuatori in riferimento ai progetti realizzati ed ha a principale
riferimento la relativa documentazione giustificativa, che puo'
essere estesa al risconto con la contabilita' del soggetto
attuatore.
Esame di costi a preventivo
La prima fase di verifica economica sui progetti approvati riguarda
l'esame del preventivo analitico che il soggetto attuatore e' tenuto
ad inviare in fase di avvio delle attivita'. Tale esame riguarda la
congruenza di talune voci di costo preventivate e viene effettuato
sulla base dei massimali definiti nelle presenti disposizioni o di
valutazioni su prezzi di mercato ed ha l'obiettivo di verificare il
rispetto da parte del beneficiario finale del principio della sana
gestione economico finanziaria dei progetti, onde prevenire la
presentazione di costi ritenuti non ammissibili al finanziamento.
Le fasi successive di verifica riguardano il controllo di
ammissibilita' dei costi e pagamenti effettivamente sostenuti, come
presentati nelle certificazioni intermedie e si basano in via
principale, ma non esclusiva, sull'esame dei documenti elementari
attestanti i costi sostenuti ed i relativi pagamenti, verifica che,
in caso di soggetti attuatori accreditati puo' avvenire anche secondo
modalita' campionaria.
Verifiche sulle dichiarazioni di pagamenti effettuati
Le dichiarazioni di pagamenti effettuati presentate in allegato alle
fatturazioni del soggetto attuatore per la liquidazione del
finanziamento a rimborso tramite tesoreria regionale sono sottoposte
a verifica a campione che puo' essere effettuata sia in corso d'opera
che al termine del progetto in sede di verifica rendicontuale. Nel
caso di soggetti attuatori accreditati, tale controllo e' affidato
alle visite contabili in itinere sul sistema informativo contabile ed
alla verifica rendicontuale definitiva in sede di controllo del
bilancio d'esercizio.
Controllo del rendiconto
Entro 60 giorni dal termine di ciascun progetto, il soggetto
attuatore deve predisporre ed inviare la proposta di rendiconto
accompagnata da specifica dichiarazione di responsabilita' a firma
del legale rappresentante. Il controllo rendicontuale prende il via
dal ricevimento di tale proposta di rendiconto e si concreta nella
valutazione finale dell'ammontare di valore finanziario maturato e
riconosciuto, attraverso il riscontro dell'effettiva realizzazione
del progetto, nei suoi indicatori fisici e la valutazione di
ammissibilita' dei costi sostenuti e presentati al finanziamento. Il
controllo di ammissibilita' ha per oggetto il riscontro
dell'effettivo sostenimento economico e finanziario per il
beneficiario finale, dell'inerenza diretta o indiretta all'attivita'
finanziata, della conformita' alle prescrizioni ed ai massimali
previsti e si estende alla valutazione di congruenza di voci di costo
caratteristiche sulla base di parametri di riferimento appositamente
definiti.
Verifiche sui soggetti attuatori accreditati
I soggetti attuatori accreditati sono tenuti ad una specifica
gestione contabile ai fini rendicontuali, in collegamento con la
contabilita' civilistico-fiscale in conformita' a quanto previsto
nell'allegato alla delibera della Giunta regionale n. 1201
dell'8/7/2002 "Regolamento rendicontazione attraverso il bilancio".
In tale regolamento sono delineate anche le relative modalita' di
verifica sui singoli progetti realizzati nonche' sulla contabilita'
del soggetto attuatore.
Casi particolari - Progetti autofinanziati
Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano ai
progetti approvati ma non cofinanziati con contributo pubblico. In
tale caso la verifica economico finanziaria si limita al riscontro
documentale di conformita' dell'attivita' realizzata e della
corrispondenza delle quote di finanziamento incassate dai
partecipanti nel rispetto del progetto approvato.
11.3 Esiti del controllo
Fatte salvo quanto previsto dall'attuale legislazione per chi
fornisce false o mendaci dichiarazioni o fornisca o produca false
attestazioni, ed in conformita' con quanto gia' indicato in merito
all'istituto della revoca dell'accreditamento del soggetto attuatore,
il sistema dei controlli contabili, amministrativi e di qualita', in
caso di gravi irregolarita' nella realizzazione del progetto e nella
sua gestione amministrativa e contabile, puo' dare luogo ai seguenti
provvedimenti:
- sospensione dell'attivita';
- revoca del finanziamento;
- revoca dell'accreditamento.
Le principali fattispecie cui si riferiscono provvedimenti di revoca
del finanziamento sono, per esempio, le seguenti:
- mancato rispetto delle scadenze massime previste per l'avvio ed il
termine delle attivita';
- realizzazione parziale delle attivita' approvate tali da non
garantire il pieno raggiungimento dell'obiettivo previsto;
- gravi e ripetuti errori causati da negligenza nelle gestione dei
progetti (solo a titolo esemplificativo: frequenti errori nella
compilazione dei formulari di gestione, non completa compilazione dei
registri di presenza, uso improprio di cancellazioni e barrature
delle assenze, frequenti errori nella documentazione economico
finanziaria messa a disposizione per il relativo controllo, etc.).
12. Standard informativi ed informatici
In tutte le comunicazioni gestionali con l'Amministrazione titolare
il soggetto attuatore e' tenuto al rispetto degli standard
informativi ed informatici definiti dalla Regione Emilia-Romagna,
d'intesa con le Province, ed in particolare all'utilizzo dei
formulari e dei software gestionali predisposti a cura
dell'Assessorato Scuola, Formazione professionale, Universita',
Lavoro, Pari opportunita'.
Le informazioni e gli standard sono disponibili presso il sito della
formazione professionale, www.form-azione.it link SIFP
http//sifp.regione.emilia-romagna.it
13. Coordinamento delle attivita' fra Regione, Province e Comuni
La Regione Emilia-Romagna garantisce il coordinamento della
programmazione tramite gli Indirizzi programmatici approvati dal
Consiglio regionale.
I Programmi provinciali rappresentano gli strumenti di definizione
delle scelte programmatiche locali nell'ambito degli indirizzi
regionali e sono elaborati attraverso un processo ampio di
partenariato istituzionale con gli Enti locali, di consultazione e
concertazione con le parti sociali ed economiche a livello
territoriale, di partecipazione attiva dei soggetti formativi e delle
famiglie.
Le Province, nell'approvazione dei propri documenti di programmazione
indicheranno le procedure di partenariati, consultazione e
concertazione previste e realizzate, con particolare riferimento, per
la relazione fra Province e Comuni, a quanto previsto all'art. 46
della L.R. 12/03.
Con riferimento alle scelte programmatiche di sviluppo concordate fra
Regione e Province, e nel rispetto delle specificita' territoriali,
la Giunta regionale approva, anche con atti differenziati, le
disponibilita' finanziarie da assegnare alle Province inerenti i
diversi ambiti o programmi di intervento (ivi compresi quelli di
competenza dei Comuni), con riferimento alle specifiche
disponibilita' finanziarie derivate da risorse regionali o da
trasferimenti comunitari o nazionali.
La ripartizione delle assegnazioni fra le singole Province avverra'
sulla base di indicatori di riferimento, da individuarsi
concordemente fra Regione, Province e Parti sociali, riferiti alle
specifiche politiche ed utenze individuate negli Indirizzi per il
sistema formativo approvati dal Consiglio regionale.
Sulla base delle deliberazioni di Giunta regionale che assegnano e
ripartiscono i fondi alle Province, il Servizio regionale competente
provvede, con atti del dirigente, al relativo impegno, alla
liquidazione ed erogazione delle risorse, di norma secondo le
modalita' di seguito indicate:
- una anticipazione sull'assegnazione annuale, da definirsi in
funzione delle politiche e dei programmi, che sara' riassorbita
dall'erogazione a saldo;
- liquidazioni successive, per stati di avanzamento intermedi, sulla
base dei pagamenti effettuati dai tesorieri provinciali ai
beneficiari finali degli interventi, rilevati attraverso il Sistema
Informativo regionale, nonche' dei pagamenti non esternalizzati,
effettuati dalle Amministrazioni provinciali con mandati
trasformati;
- l'ammontare dell'anticipazione e delle liquidazioni intermedie
potra' al massimo raggiungere il 95% dell'assegnazione annuale,
mentre il saldo avverra' con le stesse modalita' dei rimborsi per
stati d'avanzamento, sulla base del pagato dalle Province, con
riferimento ai rendiconti provvisori delle attivita', rilevato
tramite il Sistema Informativo della formazione professionale.
A seguito dei rendiconti definitivi le Province comunicheranno alla
Regione eventuali economie rispetto al saldo gia' ricevuto e la
Regione potra' stabilire se richiederne la restituzione o lasciarle
alle Province quale acconto su successive attivita'.
La Regione garantisce alle Province ed ai Comuni la continuita' dei
finanziamenti annuali con le assegnazioni del periodo immediatamente
precedente, con l'unica condizione della loro spendibilita' entro il
termine ultimo di attuazione delle specifiche politiche, cosi' come
fissati dalle normative di riferimento (comunitarie, regionali o
nazionali).
La Regione e le Province adottano il sistema di monitoraggio e
controllo previsto dalle presenti disposizioni e cooperano affinche'
la trasmissione dei dati sia tempestiva e la qualita' degli stessi
sia tale da favorire una puntuale valutazione in sede intermedia e
finale delle politiche.
14. Norme transitorie e finali
Le presenti disposizioni si applicano alle attivita' bandite
successivamente alla data di pubblicazione del presento atto nel
Bollettino regionale.
Viene previsto un gruppo tecnico composto da funzionari regionali,
rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e dei soggetti
attuatori rappresentativi del territorio con l'obiettivo di
monitorare l'applicazione delle presenti disposizioni.
Le presenti disposizioni abrogano i Capitoli IV, V, VI e VII con
eccezione di quanto relativo alla selezione dei partecipanti ed alla
tenuta della documentazione di cui ai Paragrafi VII.6 e VII.7 delle
Direttive attuative per la formazione professionale e per
l'orientamento Triennio 1997-1999 (delibera di Giunta regionale 1
agosto 1997, n. 1475) e successive integrazioni e modificazioni.
Restano in vigore le direttive per la gestione delegata delle misure
di politica del lavoro triennio 2000/2002, contenute nella delibera
di Giunta regionale 1 marzo 2000, n. 539 "Approvazione direttive
regionali stralcio per l'avvio della nuova programmazione
2000/2006".
Di seguito si riportano le deliberazioni ed i materiali richiamati
nel testo delle presenti disposizioni:
- delibera di Giunta regionale 20 ottobre 2003, n. 2049 "Approvazione
modalita' di selezione dei soggetti attuatori dell'offerta formativa
rivolta ai ragazzi in obbligo formativo a partire dall'anno
2004/2005";
- delibera di Giunta regionale 23 gennaio 2003, n. 177 "Direttive
regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per
l'accreditamento degli oranismi di formazione professionale";
- delibera di Giunta regionale 8 luglio 2002, 1201/2002 "Approvazione
del nuovo modello di preventivo/consuntivo dei progetti co-finanziati
e della sperimentazione di coerenti modalita' di contabilizzazione
dei costi. Regolamento applicativo della rendicontazione attraverso
il bilancio dei soggetti accreditati per la gestione di attivita'
formative";
- delibera di Giunta regionale 1 marzo 2000 n. 615 "Sistema
esternalizzato di tesoreria per i pagamenti relativi all'attivita'
formativa" e successive modificazioni e integrazioni;
- Manuale di qualita' della Direzione regionale per la pista dei
controlli di cui al Regolamento CE 438/2000.