REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Titolo III - Decisione relativa alla procedura di VIA del progetto di impianto di trattamento e recupero di rifiuti solidi urbani in localita' Tre Monti - Imola

L'Autorita' competente Provincia di Bologna comunica la deliberazione           
relativa alla procedura di VIA concernente il                                   
- progetto: impianto di trattamento e recupero di rifiuti solidi                
urbani in localita' Tre Monti - Imola;                                          
- localizzato: comune di Imola (BO), localita' Tre Monti;                       
- presentato da: Akron SpA, Via Molino Rosso n. 8 - 40026 Imola                 
(BO).                                                                           
Il progetto interessa il territorio del comune di Imola e della                 
provincia di Bologna.                                                           
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come                    
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente           
Provincia di Bologna con determinazione dirigenziale 3/04 del 4 marzo           
2004 ha assunto la seguente decisione:                                          
a) la Valutazione di impatto ambientale positiva con prescrizioni, ai           
sensi dell'art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive                 
modifiche e integrazioni, del "Progetto di trattamento e recupero di            
rifiuti solidi urbani in localita' Tre Monti-Imola" in provincia di             
Bologna, presentato da Akron SpA, poiche' l'intervento previsto e',             
secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il             
26 febbraio 2004 (verbale P.G. n. 44010/2004 agli atti al fascicolo),           
nel complesso ambientalmente compatibile;                                       
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare l'intervento di cui al             
punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate            
nel Rapporto sull'impatto ambientale conclusivo della Conferenza di             
Servizi, che costituisce l'Allegato A), parte integrante e                      
sostanziale della presente determinazione, di seguito trascritte:               
"Per quanto riguarda il quadro di riferimento programmatico sono                
state definite le seguenti prescrizioni:                                        
- in merito al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PSAI)                
dell'Autorita' del Bacino del Reno, visto che l'intervento ricade in            
Zona 5 - Area di influenza sull'evoluzione del dissesto, in base                
all'art. 9 del PSAI, gli interventi ammessi sono vincolati alle                 
seguenti prescrizioni generali:                                                 
- allontanamento delle acque superficiali attraverso congrue opere di           
canalizzazione, al fine di evitare gli effetti dannosi dovuti al                
ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione;                
- verifica dello stato di conservazione e tenuta della rete                     
acquedottistica e fognaria; eventuali ripristini e/o la realizzazione           
di nuove opere dovranno essere eseguiti con materiali idonei a                  
garantire la perfetta tenuta anche in presenza di sollecitazioni e              
deformazioni da movimenti gravitativi;                                          
- ogni intervento deve essere eseguito in modo tale da inibire grosse           
alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni,                   
evitando in particolare gravosi riporti, livellamenti, e                        
movimentazioni di terreno anche se temporanei;                                  
- le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del DM 11 marzo            
1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle                
rocce, la stabilita' dei pendii e delle scarpate, . . . . . . . ) e             
successive modifiche ed integrazioni, nonche' nel rispetto delle                
norme sismiche vigenti;                                                         
- in ogni nuovo intervento qualora durante opere di scavo venga                 
intercettata la presenza di acque sotterranee, dovranno essere                  
eseguiti drenaggi a profondita' superiore a quella di posa di                   
fondazioni dirette e comunque tale da intercettare le venute d'acqua            
presenti; tali interventi dovranno essere raccordati alla rete                  
fognaria o alla rete di scolo superficiale.                                     
In sede di Conferenza provinciale Rifiuti sara' preso in esame                  
l'aspetto relativo alla scheda in oggetto, al momento non ancora                
adottata dal Comune di Imola.                                                   
- In merito al PRG del Comune di Imola, verificato che l'area di                
intervento ricade entro un "Area a bassa potenzialita' di                       
ritrovamento di materiali archeologici", normata dall'art. 46 del               
PRG, e considerato che sono previsti nel progetto scavi con                     
profondita' maggiore di 5 metri, il Comune di Imola dovra' dare                 
comunicazione alla Soprintendenza competente;                                   
- relativamente al vincolo idrogeologico esistente sull'area, le                
opere dovranno essere adeguate alle prescrizioni dettate dalla                  
Comunita' Montana competente nell'ambito dell'autorizzazione                    
definitiva;                                                                     
- in merito al parere idraulico rilasciato dal STB Reno nell'ambito             
della Conferenza si evidenzia che poiche' con l'opera che si andra' a           
realizzare si avra' occupazione di suolo demaniale, dovra' essere               
presentata al STB Reno, ai sensi dei TU sulle opere idrauliche 25               
luglio 1904, n. 523 e RD 19 novembre 1921, n. 1688, apposita                    
richiesta di concessione. Per tale richiesta dovra' essere prodotto             
il progetto esecutivo delle opere e dovra' essere pagato anche un               
canone. Alla concessione sara' associato un disciplinare tecnico per            
l'esecuzione delle opere in oggetto.                                            
Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale sono state             
individuate le seguenti prescrizioni:                                           
- al fine di garantire la perfetta funzionalita' dell'opera di                  
scarico nel rio Rondinella, si richiede di prevedere la realizzazione           
di pozzetti dissipativi anche lungo le condotte;                                
- l'eventuale percolato prodotto nelle fosse di accumulo dei rifiuti            
non dovra' essere immesso nel sistema degli scarichi;                           
- per quanto riguarda lo scarico/smaltimento delle acque di prima               
pioggia il proponente deve ancora chiarire quale soluzione intenda              
adottare. La soluzione prescelta dovra' essere trasmessa ai membri              
della Conferenza e al Servizio competente prima della convocazione              
della Conferenza provinciale Rifiuti per l'opportuna valutazione                
nell'ambito della Conferenza stessa. Si coglie l'occasione per                  
riepilogare le possibili soluzioni compatibili con la normativa                 
vigente e con le prossime direttive regionali in via di emanazione:             
- le prime piogge separate possono essere stoccate ed inviate a                 
trattamento come rifiuto liquido o come rifiuto costituito da acque             
reflue ai sensi del DLgs 22/97 (normativa rifiuti) presso impianto              
autorizzato;                                                                    
- le prime piogge possono essere separate e trattate in loco con                
idoneo sistema di depurazione e quindi scaricate in acque                       
superficiali nel rispetto dei limiti di accettabilita' fissati dalla            
Tab. 3 del DLgs 152/99 senza essere diluite con altre tipologie di              
acque reflue e/o con acque prelevate appositamente;                             
- si ritiene che l'eventuale separazione, trattamento e scarico sul             
suolo o nello strato superficiale del suolo non sia ammissibile salvo           
le deroghe previste dall'art. 29, comma 1c) in quanto considerata               
l'attivita' svolta sulle aree soggette a dilavamento le acque di                
prima pioggia possono essere considerate "acque di scarico" a tutti             
gli effetti, (in tale direzione si e' attivata la Regione per                   
definire la disciplina in applicazione dell'art. 39 del DLgs                    
152/99).                                                                        
La soluzione prescelta dovra' essere trasmessa ai membri della                  
Conferenza e al Servizio competente prima della convocazione della              
Conferenza provinciale Rifiuti per l'opportuna valutazione                      
nell'ambito della Conferenza stessa;                                            
- si ritiene necessario prevedere la realizzazione, in adiacenza ai             
muri del fabbricato, di aiuole di larghezza limitata (1 massimo 2               
metri) in modo da ospitare la vegetazione rampicante arborea ed                 
arbustiva;                                                                      
- in riferimento agli interventi su pendenze inferiori a 35 si                  
ritiene necessario prevedere il riporto di terreno vegetale (spessore           
10 cm.) opportunamente affrancato al sottosuolo (argilla) mediante              
l'uso di geostuoie, vista l'impossibilita' di una lavorazione del               
terreno che favorirebbe un miglior ammorsamento del riporto al                  
substrato argilloso;                                                            
- in riferimento agli interventi su pendenze superiori a 35 si                  
ritiene necessario, oltre quanto gia' previsto, l'uso di geostuoie in           
grado di favorire l'ammorsamento del riporto con il substrato                   
argilloso;                                                                      
- per i primi due anni dell'impianto dovranno essere previsti almeno            
5/6 turni irrigui di adacquamento nella stagione secca                          
(giugno-settembre) con un apporto idrico di circa 20 litri per                  
pianta;                                                                         
- al piede delle scarpate il filare di alberi ed arbusti dovra' avere           
un sesto d'impianto di 50 cm. per gli arbusti e 5 m. per gli alberi;            
- in generale si ritiene opportuno utilizzare, per il materiale                 
vegetale d'impianto, sedime forestale; in particolare per gli arbusti           
si dovranno utilizzare piante in fitocella, mentre per gli alberi si            
consiglia l'uso di astoni in zolla;                                             
- a valle dell'impianto si dovra' prevedere almeno una fascia di 20             
metri costituita da alberi ed arbusti con piante in fitocella o                 
astoni, ad integrazione della eventuale vegetazione naturale                    
preesistente. Per tale impianto dovranno essere adottate tutte le               
pratiche agronomiche-forestali necessarie per eseguire il lavoro a              
regola d'arte;                                                                  
- in sostituzione del Populus nigra si richiede di utilizzare specie            
arboree come il Ostrya carpinifolia e Salix caprea;                             
- al termine della posa delle condutture e della realizzazione nel              
rio Rondinella del manufatto di scarico delle acque, si dovranno                
prevedere interventi di ripristino ambientale delle aree di cantiere,           
che interessano zone occupate da vegetazione a bosco, prato                     
cespugliato e vegetazione riparia del rio. Si dovra' ripristinare lo            
stato iniziale dei luoghi e reimpiantare la vegetazione                         
preesistente.                                                                   
Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale sono state              
individuate le seguenti prescrizioni:                                           
- come indicato nelle verifiche di stabilita' allegate negli                    
elaborati geologici, la profondita' massima ammissibile degli scavi             
senza fare uso di sistemi di stabilizzazione delle pareti e' di circa           
- 6,5 m dal piano di campagna. Sara' quindi necessario prevedere                
opere di sostegno dello scavo (tipo palancole) o eseguire le                    
escavazioni mediante gradoni di altezza inferiore ai 6,5 m nel caso             
in cui, come previsto per le fosse per il conferimento degli RSU, le            
profondita' siano maggiori;                                                     
- poiche' l'impianto e' localizzato in zona sismica, si prescrive di            
verificare la stabilita' delle pareti di scavo delle fosse di                   
accumulo dei rifiuti in condizioni dinamiche; qualora non risultino             
stabili, si dovra' ridurre la pendenza delle pareti;                            
- i cantieri dovranno essere adeguatamente progettati sia come                  
lay-out sia come modalita' gestionale e operativa, al fine di                   
limitare i disagi per la popolazione. Dovranno essere utilizzati                
macchinari rispondenti alla normativa, dotati di dispositivi per la             
riduzione delle emissioni acustiche;";                                          
c) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. 18 maggio               
1999, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni, copia della               
presente determinazione alla proponente Societa' Akron, al Comune di            
Imola, ad ARPA di Imola, ad AUSL di Imola - Dipartimento di Sanita'             
pubblica, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Comunita'           
Montana Valle del Santerno, al Comune di Riolo Terme, alla Provincia            
di Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna: Autorita' di Bacino del Reno           
e Servizio Tecnico Bacino del Reno e ai membri della Conferenza                 
Rifiuti;                                                                        
d) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, L.R. 9/99 e                    
successive modificazioni e integrazioni, che l'efficacia temporale              
della presente Valutazione di impatto ambientale e' fissata in anni             
3;                                                                              
e) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. 9/99 e             
successive modificazioni e integrazioni, il presente partito di                 
determinazione;                                                                 
f) di dare atto che le spese istruttorie quantificate ai sensi della            
normativa vigente in materia di impatto ambientale - come indicato in           
narrativa - formeranno oggetto di apposito atto di accertamento                 
dell'ufficio competente.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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