COMUNICATO
Titolo III - Decisione relativa alla procedura di VIA del progetto di impianto di trattamento e recupero di rifiuti solidi urbani in localita' Tre Monti - Imola
L'Autorita' competente Provincia di Bologna comunica la deliberazione
relativa alla procedura di VIA concernente il
- progetto: impianto di trattamento e recupero di rifiuti solidi
urbani in localita' Tre Monti - Imola;
- localizzato: comune di Imola (BO), localita' Tre Monti;
- presentato da: Akron SpA, Via Molino Rosso n. 8 - 40026 Imola
(BO).
Il progetto interessa il territorio del comune di Imola e della
provincia di Bologna.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Provincia di Bologna con determinazione dirigenziale 3/04 del 4 marzo
2004 ha assunto la seguente decisione:
a) la Valutazione di impatto ambientale positiva con prescrizioni, ai
sensi dell'art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modifiche e integrazioni, del "Progetto di trattamento e recupero di
rifiuti solidi urbani in localita' Tre Monti-Imola" in provincia di
Bologna, presentato da Akron SpA, poiche' l'intervento previsto e',
secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il
26 febbraio 2004 (verbale P.G. n. 44010/2004 agli atti al fascicolo),
nel complesso ambientalmente compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare l'intervento di cui al
punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate
nel Rapporto sull'impatto ambientale conclusivo della Conferenza di
Servizi, che costituisce l'Allegato A), parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, di seguito trascritte:
"Per quanto riguarda il quadro di riferimento programmatico sono
state definite le seguenti prescrizioni:
- in merito al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PSAI)
dell'Autorita' del Bacino del Reno, visto che l'intervento ricade in
Zona 5 - Area di influenza sull'evoluzione del dissesto, in base
all'art. 9 del PSAI, gli interventi ammessi sono vincolati alle
seguenti prescrizioni generali:
- allontanamento delle acque superficiali attraverso congrue opere di
canalizzazione, al fine di evitare gli effetti dannosi dovuti al
ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione;
- verifica dello stato di conservazione e tenuta della rete
acquedottistica e fognaria; eventuali ripristini e/o la realizzazione
di nuove opere dovranno essere eseguiti con materiali idonei a
garantire la perfetta tenuta anche in presenza di sollecitazioni e
deformazioni da movimenti gravitativi;
- ogni intervento deve essere eseguito in modo tale da inibire grosse
alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni,
evitando in particolare gravosi riporti, livellamenti, e
movimentazioni di terreno anche se temporanei;
- le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del DM 11 marzo
1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilita' dei pendii e delle scarpate, . . . . . . . ) e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' nel rispetto delle
norme sismiche vigenti;
- in ogni nuovo intervento qualora durante opere di scavo venga
intercettata la presenza di acque sotterranee, dovranno essere
eseguiti drenaggi a profondita' superiore a quella di posa di
fondazioni dirette e comunque tale da intercettare le venute d'acqua
presenti; tali interventi dovranno essere raccordati alla rete
fognaria o alla rete di scolo superficiale.
In sede di Conferenza provinciale Rifiuti sara' preso in esame
l'aspetto relativo alla scheda in oggetto, al momento non ancora
adottata dal Comune di Imola.
- In merito al PRG del Comune di Imola, verificato che l'area di
intervento ricade entro un "Area a bassa potenzialita' di
ritrovamento di materiali archeologici", normata dall'art. 46 del
PRG, e considerato che sono previsti nel progetto scavi con
profondita' maggiore di 5 metri, il Comune di Imola dovra' dare
comunicazione alla Soprintendenza competente;
- relativamente al vincolo idrogeologico esistente sull'area, le
opere dovranno essere adeguate alle prescrizioni dettate dalla
Comunita' Montana competente nell'ambito dell'autorizzazione
definitiva;
- in merito al parere idraulico rilasciato dal STB Reno nell'ambito
della Conferenza si evidenzia che poiche' con l'opera che si andra' a
realizzare si avra' occupazione di suolo demaniale, dovra' essere
presentata al STB Reno, ai sensi dei TU sulle opere idrauliche 25
luglio 1904, n. 523 e RD 19 novembre 1921, n. 1688, apposita
richiesta di concessione. Per tale richiesta dovra' essere prodotto
il progetto esecutivo delle opere e dovra' essere pagato anche un
canone. Alla concessione sara' associato un disciplinare tecnico per
l'esecuzione delle opere in oggetto.
Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale sono state
individuate le seguenti prescrizioni:
- al fine di garantire la perfetta funzionalita' dell'opera di
scarico nel rio Rondinella, si richiede di prevedere la realizzazione
di pozzetti dissipativi anche lungo le condotte;
- l'eventuale percolato prodotto nelle fosse di accumulo dei rifiuti
non dovra' essere immesso nel sistema degli scarichi;
- per quanto riguarda lo scarico/smaltimento delle acque di prima
pioggia il proponente deve ancora chiarire quale soluzione intenda
adottare. La soluzione prescelta dovra' essere trasmessa ai membri
della Conferenza e al Servizio competente prima della convocazione
della Conferenza provinciale Rifiuti per l'opportuna valutazione
nell'ambito della Conferenza stessa. Si coglie l'occasione per
riepilogare le possibili soluzioni compatibili con la normativa
vigente e con le prossime direttive regionali in via di emanazione:
- le prime piogge separate possono essere stoccate ed inviate a
trattamento come rifiuto liquido o come rifiuto costituito da acque
reflue ai sensi del DLgs 22/97 (normativa rifiuti) presso impianto
autorizzato;
- le prime piogge possono essere separate e trattate in loco con
idoneo sistema di depurazione e quindi scaricate in acque
superficiali nel rispetto dei limiti di accettabilita' fissati dalla
Tab. 3 del DLgs 152/99 senza essere diluite con altre tipologie di
acque reflue e/o con acque prelevate appositamente;
- si ritiene che l'eventuale separazione, trattamento e scarico sul
suolo o nello strato superficiale del suolo non sia ammissibile salvo
le deroghe previste dall'art. 29, comma 1c) in quanto considerata
l'attivita' svolta sulle aree soggette a dilavamento le acque di
prima pioggia possono essere considerate "acque di scarico" a tutti
gli effetti, (in tale direzione si e' attivata la Regione per
definire la disciplina in applicazione dell'art. 39 del DLgs
152/99).
La soluzione prescelta dovra' essere trasmessa ai membri della
Conferenza e al Servizio competente prima della convocazione della
Conferenza provinciale Rifiuti per l'opportuna valutazione
nell'ambito della Conferenza stessa;
- si ritiene necessario prevedere la realizzazione, in adiacenza ai
muri del fabbricato, di aiuole di larghezza limitata (1 massimo 2
metri) in modo da ospitare la vegetazione rampicante arborea ed
arbustiva;
- in riferimento agli interventi su pendenze inferiori a 35 si
ritiene necessario prevedere il riporto di terreno vegetale (spessore
10 cm.) opportunamente affrancato al sottosuolo (argilla) mediante
l'uso di geostuoie, vista l'impossibilita' di una lavorazione del
terreno che favorirebbe un miglior ammorsamento del riporto al
substrato argilloso;
- in riferimento agli interventi su pendenze superiori a 35 si
ritiene necessario, oltre quanto gia' previsto, l'uso di geostuoie in
grado di favorire l'ammorsamento del riporto con il substrato
argilloso;
- per i primi due anni dell'impianto dovranno essere previsti almeno
5/6 turni irrigui di adacquamento nella stagione secca
(giugno-settembre) con un apporto idrico di circa 20 litri per
pianta;
- al piede delle scarpate il filare di alberi ed arbusti dovra' avere
un sesto d'impianto di 50 cm. per gli arbusti e 5 m. per gli alberi;
- in generale si ritiene opportuno utilizzare, per il materiale
vegetale d'impianto, sedime forestale; in particolare per gli arbusti
si dovranno utilizzare piante in fitocella, mentre per gli alberi si
consiglia l'uso di astoni in zolla;
- a valle dell'impianto si dovra' prevedere almeno una fascia di 20
metri costituita da alberi ed arbusti con piante in fitocella o
astoni, ad integrazione della eventuale vegetazione naturale
preesistente. Per tale impianto dovranno essere adottate tutte le
pratiche agronomiche-forestali necessarie per eseguire il lavoro a
regola d'arte;
- in sostituzione del Populus nigra si richiede di utilizzare specie
arboree come il Ostrya carpinifolia e Salix caprea;
- al termine della posa delle condutture e della realizzazione nel
rio Rondinella del manufatto di scarico delle acque, si dovranno
prevedere interventi di ripristino ambientale delle aree di cantiere,
che interessano zone occupate da vegetazione a bosco, prato
cespugliato e vegetazione riparia del rio. Si dovra' ripristinare lo
stato iniziale dei luoghi e reimpiantare la vegetazione
preesistente.
Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale sono state
individuate le seguenti prescrizioni:
- come indicato nelle verifiche di stabilita' allegate negli
elaborati geologici, la profondita' massima ammissibile degli scavi
senza fare uso di sistemi di stabilizzazione delle pareti e' di circa
- 6,5 m dal piano di campagna. Sara' quindi necessario prevedere
opere di sostegno dello scavo (tipo palancole) o eseguire le
escavazioni mediante gradoni di altezza inferiore ai 6,5 m nel caso
in cui, come previsto per le fosse per il conferimento degli RSU, le
profondita' siano maggiori;
- poiche' l'impianto e' localizzato in zona sismica, si prescrive di
verificare la stabilita' delle pareti di scavo delle fosse di
accumulo dei rifiuti in condizioni dinamiche; qualora non risultino
stabili, si dovra' ridurre la pendenza delle pareti;
- i cantieri dovranno essere adeguatamente progettati sia come
lay-out sia come modalita' gestionale e operativa, al fine di
limitare i disagi per la popolazione. Dovranno essere utilizzati
macchinari rispondenti alla normativa, dotati di dispositivi per la
riduzione delle emissioni acustiche;";
c) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni, copia della
presente determinazione alla proponente Societa' Akron, al Comune di
Imola, ad ARPA di Imola, ad AUSL di Imola - Dipartimento di Sanita'
pubblica, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Comunita'
Montana Valle del Santerno, al Comune di Riolo Terme, alla Provincia
di Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna: Autorita' di Bacino del Reno
e Servizio Tecnico Bacino del Reno e ai membri della Conferenza
Rifiuti;
d) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, L.R. 9/99 e
successive modificazioni e integrazioni, che l'efficacia temporale
della presente Valutazione di impatto ambientale e' fissata in anni
3;
e) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. 9/99 e
successive modificazioni e integrazioni, il presente partito di
determinazione;
f) di dare atto che le spese istruttorie quantificate ai sensi della
normativa vigente in materia di impatto ambientale - come indicato in
narrativa - formeranno oggetto di apposito atto di accertamento
dell'ufficio competente.