COMUNICATO
Titolo III - Decisione in merito alla procedura di VIA relativa al progetto di centro di stoccaggio per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in comune di Anzola dell'Emilia (BO)
L'Autorita' competente Provincia di Bologna comunica la deliberazione
relativa alla procedura di VIA concernente il
- progetto: centro di stoccaggio per rifiuti speciali pericolosi e
non pericolosi;
- localizzato: comune di Anzola dell'Emilia (BO) sul lotto n. 1
dell'ampliamento della zona industriale/artigianale II Giugno;
- presentato da: Montieco Srl - Via Baiesi n. 118, Anzola Emilia
(BO).
Il progetto interessa il territorio del comune di Anzola Emilia e
della provincia di Bologna.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Provincia di Bologna con atto determinazione dirigenziale n. 4/03 del
24 luglio 2003 ha assunto la seguente decisione:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche e
integrazioni, del progetto di realizzazione di un un "Centro di
stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" da
realizzarsi in comune di Anzola dell'Emilia (BO), presentato da
Montieco Srl, poiche' l'intervento previsto e', secondo gli esiti
dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 21 luglio
2003 (verbale P.G. n. 129318/2003 agli atti al fascicolo), nel
complesso ambientalmente compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare l'intervento di cui al
punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate
nel Rapporto sull'impatto ambientale conclusivo della Conferenza di
Servizi, che costituisce l'Allegato A), parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, di seguito trascritte:
"per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale sono state
definite le seguenti prescrizioni:
- la capacita' (potenzialita') geometrica dell'impianto e' pari a
1739 mc.. La capacita' (potenzialita') reale di stoccaggio
dell'impianto richiesta e' pari a 1926,7 tonn. equivalente a 1593,00
mc., suddivisi in 373,30 tonn. di rifiuti speciali pericolosi
equivalente a 360,00 mc., 1.031,40 tonn. di rifiuti speciali non
pericolosi equivalente a 639,00 mc., 497,70 tonn di oli esausti
(emulsioni incluse) equivalenti a 567,00 mc. e 24,30 tonn. di oli
vegetali (emulsioni incluse) equivalenti a 27,00 mc.;
- si dovra' provvedere a proteggere la rete idrica mediante
controtubo, si dovra' altresi' prevedere affinche' la rete idrica
corra al di sopra del piano di posa della rete fognaria (si ritiene
adeguata una distanza verticale fra i due piani di almeno 60 cm). Ove
non fosse possibile rispettare la distanza verticale suddetta
dovranno essere individuate altre idonee soluzioni progettuali atte a
proteggere la rete idrica. Il percorso della rete idrica dovra'
essere verificato come il piu' idoneo a minimizzare ogni eventuale
rischio (anche solo ipotetico) di contaminazione con liquidi od altre
sostanze pericolose o nocive;
- circa la limitazione dell'inquinamento luminoso si rimanda
all'applicazione puntuale di quanto disposto dal vigente Regolamento
edilizio di Anzola dell'Emilia (art. 17.7 "Misure per la limitazione
dell'inquinamento luminoso").
necessario che:
- le operazioni di stoccaggio e di movimentazione dei rifiuti
avvengano nel rispetto dei principi di tutela sanciti dall'art. 2 del
DLgs 22/97 e nel rispetto delle modalita' di gestione indicate nella
relazione tecnica allegata alla domanda ed all'autorizzazione, quale
parte integrante e sostanziale;
- siano rispettate le disposizioni previste al punto 4.1 della
deliberazione del Comitato interministeriale del 27/7/1984 e
successive modifiche. In particolare:
- i contenitori siano in possesso di adeguati requisiti di resistenza
in relazione alle proprieta' chimico-fisiche ed alle caratteristiche
di pericolosita' dei rifiuti contenuti;
- i contenitori mobili siano provvisti di accessori e dispositivi
atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di
riempimento e svuotamento e di mezzi di presa per rendere sicure ed
agevoli le operazioni di movimentazione;
- allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosita' dei
rifiuti, i contenitori siano opportunamente contrassegnati con
etichette o targhe, apposte sui contenitori stessi o collocate nelle
aree di stoccaggio; detti contrassegni siano ben visibili per
dimensioni e collocazione;
- la capacita' di stoccaggio dell'impianto sia ripartita nelle
diverse aree di deposito funzionali nel seguente modo:
- le tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate secondo le
modalita' indicate dal proponente nella relazione tecnica;
- le eventuali operazioni di raggruppamento/miscelazione di rifiuti
dovranno essere finalizzate unicamente a rendere piu' sicuro lo
smaltimento e/o il recupero dei rifiuti ed avvenga tra rifiuti che
per caratteristiche chimiche e fisiche sono tra loro compatibili e la
cui miscela e' compatibile con l'impianto di smaltimento/recupero
finale a cui sono destinati;
- il responsabile tecnico dell'impianto e' tenuto a verificare la
compatibilita dei contenitori mobili e/o fissi con i rifiuti oggetto
della presente istruttoria tecnica;
- durante le operazione di carico e trasferimento dei rifiuti siano
adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare
l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed
ambientale per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- per lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti identificati
con i codici europei dei rifiuti, che dovra' avvenire all'interno
delle zone individuate, siano usati esclusivamente contenitori in
buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta
tenuta;
- gli spazi destinati allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi
e speciali non pericolosi siano utilizzati unicamente a questo
scopo;
- i contenitori dei prodotti contenenti amianto siano a chiusura
ermetica anche sulla parte superiore;
- i rifiuti con descrizione generica (rifiuti non specificati
altrimenti) siano stoccati nelle rispettive zone funzionali,
separatamente da altri rifiuti, per consentirne l'identificazione da
parte degli organi di controllo;
- nelle zone di stoccaggio dei rifiuti sia presa ogni precauzione al
fine di garantire un ordinato stoccaggio, prevedendo
un'organizzazione dei contenitori contenenti i rifiuti idonea a
consentire, nelle zone destinate allo stoccaggio dei rifiuti, una
sufficiente movimentazione dei rifiuti, nonche' un facile accesso
nelle stesse zone di stoccaggio dei rifiuti da parte degli organi di
controllo;
- i rifiuti destinati allo stoccaggio provvisorio siano
successivamente inviati a impianti di smaltimento o di recupero
regolarmente autorizzati;
- i rifiuti contenenti amianto siano conferiti solo se trattati e
confezionati secondo le normative vigenti in materia, direttamente
dal produttore del rifiuto.
inoltre necessario che:
- l'impianto sia gestito con modalita' e mezzi tecnici atti ad
evitare rischi per l'ambiente e per l'uomo, in base al principio
fissato all'art. 2 del DLgs 22/97 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- l'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che
risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle
pavimentazioni cementate ed asfaltate, alla rete fognaria, ai bacini
di contenimento e vasche interrate, alle pavimentazioni dei locali
coperti, ecc..., in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di
contaminazione dell'ambiente;
- i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti fuori terra e interrati siano
sottoposti ad adeguata verifica del loro stato di conservazione e di
tenuta, almeno con cadenza annuale;
- sia garantito il periodico spazzamento e lavaggio dei piazzali
esterni e sottotettoia, se ed in quanto necessario;
- l'attivita' dell' impianto deve svolgersi in orari, tali da evitare
disturbi e disagio al vicinato, nel rispetto del regolamento comunale
in materia;
- l'impianto dovra' essere dotato, in ogni momento, di sistema
antincendio efficiente;
- e' fatto obbligo di tenere presso l'impianto un apposito registro
di carico e scarico previsto dal DLgs 22/97, con fogli numerati e
bollati dall'Ufficio del Registro, su cui devono essere annotati le
operazioni di carico e scarico dei rifiuti e tutte le relative
informazioni previste dal DM 148/98 sul modello uniforme di
registro;
- e' fatto, altresi', obbligo di conservare le relative copie del
formulario di trasporto nel rispetto delle vigenti norme previste dal
DLgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e dal DM 145/98;
- l'esercizio dell'impianto dovra' avvenire nel rispetto delle
normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle
acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori,
di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in
quanto applicabili;
- sono fatte salve autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze di
altri enti, con particolare riferimento alla licenza d'uso per le
opere edilizie ed all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue
di competenza comunale e alla certificazione di prevenzione incendi
di competenza del Comando provinciale dei VV.FF., nonche' i diritti
di terzi;
- dovra' essere data immediata comunicazione alla Provincia di
Bologna di ogni eventuale variazione strutturale e gestionale
dell'impianto.
Per quanto riguarda la valutazione dei rischi, la ditta dovra', una
volta iniziata l'attivita', provvedere ad effettuare una valutazione
piu' approfondita, al fine di consentire la classificazione di
rischio moderato in base al DLgs 25/02. A tal fine dovra':
- mantenere un elenco aggiornato dei rifiuti stoccati e/o trattati
con indicazione della composizione chimica degli stessi ed i relativi
quantitativi;
- individuare i rischi specifici degli agenti chimici contenuti nei
rifiuti stessi;
- effettuare misure o applicare modelli/algoritmi per determinare
l'esposizione inalatoria e/o cutanea dei lavoratori addetti;
- se presenti agenti cancerogeni (idrocarburi policiclici aromatici
etc.) dovra' applicarsi quanto previsto dal Titolo VII del DLgs
626/94.
Per quanto riguarda il parco serbatoi dovranno essere rispettate le
disposizioni previste dal DM 392/96 relative agli olii usati e alle
miscele oleose, cosi' come definite all'art. 1 del DLgs 95/92, ed in
particolare:
- per la pavimentazione dei bacini deve essere previsto un
trattamento superficiale di indurimento o ciclo di verniciatura con
prodotti resistenti agli oli minerali;
- eventuali giunti sulla pavimentazione o sui muri di contenimento,
debbono essere realizzati in materiale antisolvente;
- la movimentazione delle batterie nonche' dei contenitori mobili
contenenti le batterie deve essere effettuata con particolare cura in
modo tale da evitare spandimenti di liquidi elettrolitici all'esterno
dei contenitori;
- le soluzioni elettrolitiche accidentalmente sversate devono essere
periodicamente raccolte da ditte specializzate ed autorizzate;
- deve essere costantemente verificata la tenuta del contenitore di
stoccaggio delle batterie esauste;
- la pavimentazione del piazzale di stoccaggio delle batterie deve
essere mantenuta in buone condizioni;
- a seguito della dismissione dell'attivita', la ditta dovra'
verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla
attivita', al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di
messa in sicurezza e ripristino del sito, nel rispetto del Piano di
ripristino del sito in caso di chiusura dell'impianto allegato alla
domanda di autorizzazione, e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di bonifica di siti contaminati. Di tali operazioni dovra'
essere data comunicazione tempestivamente all'Amministrazione
provinciale di Bologna ed al Distretto ARPA territorialmente
competente;
- per quanto riguarda l'impianto di Via Baiesi, le prescrizioni si
rimandano alle decisioni nell'ambito della Conferenza Rifiuti in
merito alle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto
esistente e ripristino del sito, nel rispetto delle normative vigenti
(DM 471/99);
- per quanto riguarda il nuovo impianto, per le prescrizioni per le
operazioni di messa in sicurezza, chiusura e ripristino del sito, nel
rispetto delle normative vigenti (DM 471/99), si rimanda
all'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attivita' di
stoccaggio, rilasciata dopo la realizzazione delle opere in oggetto
(art. 28 del decreto Ronchi).
Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale sono state
definite le seguenti prescrizioni:
per la componente atmosfera
Si prescrivono alla ditta le modalita' di controllo e autocontrollo
di seguito riportate:
- emissione A1 - pozzetti camera 1 e svuotamento fusti
portata massima 170 Nm3/h
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00
altezza minima 9 m
durata massima 8 h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
sostanze organiche volatili 20 mg/Nm3
- emissione A2 - sfiato serbatoi
portata massima 100 Nm3/h
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
altezza minima 9 m
durata massima 8 h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
sostanze organiche volatili 50 mg/Nm3
- impianto di abbattimento: adsorbimento su carbone attivo
il Responsabile di impianto dovra' annotare su apposito registro
avente le pagine numerate e bollate dall'Ente di controllo le
manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento e le periodiche
sostituzioni del carbone attivo;
- emissione A3 - pozzetti camera 3
portata massima 600 Nm3/h
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
altezza minima 9 m
Durata massima 8 h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
sostanze organiche volatili 20 mg/Nm3
- Emissione A4 - Ricambio aria camera 1
- Emissione A5 - Ricambio aria camera 2
Per le emissioni A4 e A5 non sono fissati limiti di sostanze
inquinanti in emissione.
Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati debbono essere
utilizzati i metodi di prelievo ed analisi adottati dall'UNICHIM e
precisamente i metodi:
- MU 467 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10493 per la determinazione dei
composti organici volatili per adsorbimento su carboni attivi ed
analisi gascromatografica.
Per l'effettuazione di tali verifiche e' necessario che i camini di
emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di
abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo
quanto descritto nel metodo UNICHIM MU 422.
Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti
metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due
pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna e
chiusi con un tappo avvitabile.
Per quanto riguarda l'accessibilita' alle prese di misura, debbono
essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa
vigente in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro
ex DLgs 19 settembre 1994, n. 626.
Ai sensi del citato art. 7, comma 5 del DPR 203/88, debbono essere
effettuati i controlli a cura dello stabilimento con una periodicita'
semestrale per i punti di emissione A1, A2 ed A3.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di
funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere
annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPA
e firmate dal Responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi
di controllo competenti.
La ditta deve provvedere ad identificare, con scritta a vernice
indelebile, il numero dell'emissione ed il diametro del camino sul
relativo manufatto.
per la componente ambiente idrico-acque superficiali
Si prescrive di garantire il drenaggio e la raccolta delle acque
superficiali anche durante la fase di cantiere.
Lo scarico del depuratore (troppo pieno) deve essere convogliato,
attraverso condotta dedicata dotata di pozzetto di campionamento,
alla fognatura comunale collegata al depuratore comunale onde evitare
possibili fenomeni di inquinamento del rio Sanguinettola, dovuti al
possibile malfunzionamento del depuratore.
Qualora, in fase di cantiere, si intercettino acque da scaricare,
sara' necessario richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione
provinciale.
Per la componente suolo-sottosuolo e acque sotterranee
Si prescrive nella fase di cantiere di operare in modo da ridurre il
rischio di sversamenti accidentali nel suolo e/o nelle acque della
falda superficiale.
In particolare nella realizzazione delle sottofondazioni, delle
fondazioni e delle pareti verticali interrate si richiede di adottare
idonee tecniche di scavo e idonei materiali da costruzione;";
c) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni, copia della
presente determinazione al proponente Montieco Srl;
d) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16 citato, per opportuna
conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia
della presente determinazione al Comune di Anzola dell'Emilia, ARPA -
Distretto territoriale urbano, AUSL Bologna Sud - Dipartimento di
Prevenzione, Consorzio di Bonifica Reno-Palata, Regione
Emilia-Romagna Servizio Tecnico Bacino Reno, Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco, membri della Conferenza provinciale Rifiuti;
e) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, L.R. 9/99 e
successive modificazioni e integrazioni, che l'efficacia temporale
della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata in anni
3;
f) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. 9/99 e
successive modificazioni e integrazioni, il presente partito di
determinazione;
g) di dare atto che le spese istruttorie quantificate ai sensi della
normativa vigente in materia di impatto ambientale - come indicato in
narrativa - formeranno oggetto di apposito atto di accertamento
dell'ufficio competente.