REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Titolo III - Decisione in merito alla procedura di VIA relativa al progetto di centro di stoccaggio per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in comune di Anzola dell'Emilia (BO)

L'Autorita' competente Provincia di Bologna comunica la deliberazione           
relativa alla procedura di VIA concernente il                                   
- progetto: centro di stoccaggio per rifiuti speciali pericolosi e              
non pericolosi;                                                                 
- localizzato: comune di Anzola dell'Emilia (BO) sul lotto n. 1                 
dell'ampliamento della zona industriale/artigianale II Giugno;                  
- presentato da: Montieco Srl - Via Baiesi n. 118, Anzola Emilia                
(BO).                                                                           
Il progetto interessa il territorio del comune di Anzola Emilia e               
della provincia di Bologna.                                                     
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come                   
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente           
Provincia di Bologna con atto determinazione dirigenziale n. 4/03 del           
24 luglio 2003 ha assunto la seguente decisione:                                
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.            
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche e                     
integrazioni, del progetto di realizzazione di un un "Centro di                 
stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" da                  
realizzarsi in comune di Anzola dell'Emilia (BO), presentato da                 
Montieco Srl, poiche' l'intervento previsto e', secondo gli esiti               
dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 21 luglio              
2003 (verbale P.G. n. 129318/2003 agli atti al fascicolo), nel                  
complesso ambientalmente compatibile;                                           
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare l'intervento di cui al             
punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate            
nel Rapporto sull'impatto ambientale conclusivo della Conferenza di             
Servizi, che costituisce l'Allegato A), parte integrante e                      
sostanziale della presente determinazione, di seguito trascritte:               
"per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale sono state            
definite le seguenti prescrizioni:                                              
- la capacita' (potenzialita') geometrica dell'impianto e' pari a               
1739 mc.. La capacita' (potenzialita') reale di stoccaggio                      
dell'impianto richiesta e' pari a 1926,7 tonn. equivalente a 1593,00            
mc., suddivisi in 373,30 tonn. di rifiuti speciali pericolosi                   
equivalente a 360,00 mc., 1.031,40 tonn. di rifiuti speciali non                
pericolosi equivalente a 639,00 mc., 497,70 tonn di oli esausti                 
(emulsioni incluse) equivalenti a 567,00 mc. e 24,30 tonn. di oli               
vegetali (emulsioni incluse) equivalenti a 27,00 mc.;                           
- si dovra' provvedere a proteggere la rete idrica mediante                     
controtubo, si dovra' altresi' prevedere affinche' la rete idrica               
corra al di sopra del piano di posa della rete fognaria (si ritiene             
adeguata una distanza verticale fra i due piani di almeno 60 cm). Ove           
non fosse possibile rispettare la distanza verticale suddetta                   
dovranno essere individuate altre idonee soluzioni progettuali atte a           
proteggere la rete idrica. Il percorso della rete idrica dovra'                 
essere verificato come il piu' idoneo a minimizzare ogni eventuale              
rischio (anche solo ipotetico) di contaminazione con liquidi od altre           
sostanze pericolose o nocive;                                                   
- circa la limitazione dell'inquinamento luminoso si rimanda                    
all'applicazione puntuale di quanto disposto dal vigente Regolamento            
edilizio di Anzola dell'Emilia (art. 17.7 "Misure per la limitazione            
dell'inquinamento luminoso").                                                   
 necessario che:                                                                
- le operazioni di stoccaggio e di movimentazione dei rifiuti                   
avvengano nel rispetto dei principi di tutela sanciti dall'art. 2 del           
DLgs 22/97 e nel rispetto delle modalita' di gestione indicate nella            
relazione tecnica allegata alla domanda ed all'autorizzazione, quale            
parte integrante e sostanziale;                                                 
- siano rispettate le disposizioni previste al punto 4.1 della                  
deliberazione del Comitato interministeriale del 27/7/1984 e                    
successive modifiche. In particolare:                                           
- i contenitori siano in possesso di adeguati requisiti di resistenza           
in relazione alle proprieta' chimico-fisiche ed alle caratteristiche            
di pericolosita' dei rifiuti contenuti;                                         
- i contenitori mobili siano provvisti di accessori e dispositivi               
atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di                  
riempimento e svuotamento e di mezzi di presa per rendere sicure ed             
agevoli le operazioni di movimentazione;                                        
- allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosita' dei                   
rifiuti, i contenitori siano opportunamente contrassegnati con                  
etichette o targhe, apposte sui contenitori stessi o collocate nelle            
aree di stoccaggio; detti contrassegni siano ben visibili per                   
dimensioni e collocazione;                                                      
- la capacita' di stoccaggio dell'impianto sia ripartita nelle                  
diverse aree di deposito funzionali nel seguente modo:                          
- le tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate secondo le                   
modalita' indicate dal proponente nella relazione tecnica;                      
- le eventuali operazioni di raggruppamento/miscelazione di rifiuti             
dovranno essere finalizzate unicamente a rendere piu' sicuro lo                 
smaltimento e/o il recupero dei rifiuti ed avvenga tra rifiuti che              
per caratteristiche chimiche e fisiche sono tra loro compatibili e la           
cui miscela e' compatibile con l'impianto di smaltimento/recupero               
finale a cui sono destinati;                                                    
- il responsabile tecnico dell'impianto e' tenuto a verificare la               
compatibilita dei contenitori mobili e/o fissi con i rifiuti oggetto            
della presente istruttoria tecnica;                                             
- durante le operazione di carico e trasferimento dei rifiuti siano             
adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare                
l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed            
ambientale per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti;                           
- per lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti identificati             
con i codici europei dei rifiuti, che dovra' avvenire all'interno               
delle zone individuate, siano usati esclusivamente contenitori in               
buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta               
tenuta;                                                                         
- gli spazi destinati allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi           
e speciali non pericolosi siano utilizzati unicamente a questo                  
scopo;                                                                          
- i contenitori dei prodotti contenenti amianto siano a chiusura                
ermetica anche sulla parte superiore;                                           
- i rifiuti con descrizione generica (rifiuti non specificati                   
altrimenti) siano stoccati nelle rispettive zone funzionali,                    
separatamente da altri rifiuti, per consentirne l'identificazione da            
parte degli organi di controllo;                                                
- nelle zone di stoccaggio dei rifiuti sia presa ogni precauzione al            
fine di garantire un ordinato stoccaggio, prevedendo                            
un'organizzazione dei contenitori contenenti i rifiuti idonea a                 
consentire, nelle zone destinate allo stoccaggio dei rifiuti, una               
sufficiente movimentazione dei rifiuti, nonche' un facile accesso               
nelle stesse zone di stoccaggio dei rifiuti da parte degli organi di            
controllo;                                                                      
- i rifiuti destinati allo stoccaggio provvisorio siano                         
successivamente inviati a impianti di smaltimento o di recupero                 
regolarmente autorizzati;                                                       
- i rifiuti contenenti amianto siano conferiti solo se trattati e               
confezionati secondo le normative vigenti in materia, direttamente              
dal produttore del rifiuto.                                                     
 inoltre necessario che:                                                        
- l'impianto sia gestito con modalita' e mezzi tecnici atti ad                  
evitare rischi per l'ambiente e per l'uomo, in base al principio                
fissato all'art. 2 del DLgs 22/97 e successive modificazioni ed                 
integrazioni;                                                                   
- l'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che           
risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle           
pavimentazioni cementate ed asfaltate, alla rete fognaria, ai bacini            
di contenimento e vasche interrate, alle pavimentazioni dei locali              
coperti, ecc..., in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di                  
contaminazione dell'ambiente;                                                   
- i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti fuori terra e interrati siano            
sottoposti ad adeguata verifica del loro stato di conservazione e di            
tenuta, almeno con cadenza annuale;                                             
- sia garantito il periodico spazzamento e lavaggio dei piazzali                
esterni e sottotettoia, se ed in quanto necessario;                             
- l'attivita' dell' impianto deve svolgersi in orari, tali da evitare           
disturbi e disagio al vicinato, nel rispetto del regolamento comunale           
in materia;                                                                     
- l'impianto dovra' essere dotato, in ogni momento, di sistema                  
antincendio efficiente;                                                         
- e' fatto obbligo di tenere presso l'impianto un apposito registro             
di carico e scarico previsto dal DLgs 22/97, con fogli numerati e               
bollati dall'Ufficio del Registro, su cui devono essere annotati le             
operazioni di carico e scarico dei rifiuti e tutte le relative                  
informazioni previste dal DM 148/98 sul modello uniforme di                     
registro;                                                                       
- e' fatto, altresi', obbligo di conservare le relative copie del               
formulario di trasporto nel rispetto delle vigenti norme previste dal           
DLgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e dal DM 145/98;              
- l'esercizio dell'impianto dovra' avvenire nel rispetto delle                  
normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle              
acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori,            
di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in             
quanto applicabili;                                                             
- sono fatte salve autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze di            
altri enti, con particolare riferimento alla licenza d'uso per le               
opere edilizie ed all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue            
di competenza comunale e alla certificazione di prevenzione incendi             
di competenza del Comando provinciale dei VV.FF., nonche' i diritti             
di terzi;                                                                       
- dovra' essere data immediata comunicazione alla Provincia di                  
Bologna di ogni eventuale variazione strutturale e gestionale                   
dell'impianto.                                                                  
Per quanto riguarda la valutazione dei rischi, la ditta dovra', una             
volta iniziata l'attivita', provvedere ad effettuare una valutazione            
piu' approfondita, al fine di consentire la classificazione di                  
rischio moderato in base al DLgs 25/02. A tal fine dovra':                      
- mantenere un elenco aggiornato dei rifiuti stoccati e/o trattati              
con indicazione della composizione chimica degli stessi ed i relativi           
quantitativi;                                                                   
- individuare i rischi specifici degli agenti chimici contenuti nei             
rifiuti stessi;                                                                 
- effettuare misure o applicare modelli/algoritmi per determinare               
l'esposizione inalatoria e/o cutanea dei lavoratori addetti;                    
- se presenti agenti cancerogeni (idrocarburi policiclici aromatici             
etc.) dovra' applicarsi quanto previsto dal Titolo VII del DLgs                 
626/94.                                                                         
Per quanto riguarda il parco serbatoi dovranno essere rispettate le             
disposizioni previste dal DM 392/96 relative agli olii usati e alle             
miscele oleose, cosi' come definite all'art. 1 del DLgs 95/92, ed in            
particolare:                                                                    
- per la pavimentazione dei bacini deve essere previsto un                      
trattamento superficiale di indurimento o ciclo di verniciatura con             
prodotti resistenti agli oli minerali;                                          
- eventuali giunti sulla pavimentazione o sui muri di contenimento,             
debbono essere realizzati in materiale antisolvente;                            
- la movimentazione delle batterie nonche' dei contenitori mobili               
contenenti le batterie deve essere effettuata con particolare cura in           
modo tale da evitare spandimenti di liquidi elettrolitici all'esterno           
dei contenitori;                                                                
- le soluzioni elettrolitiche accidentalmente sversate devono essere            
periodicamente raccolte da ditte specializzate ed autorizzate;                  
- deve essere costantemente verificata la tenuta del contenitore di             
stoccaggio delle batterie esauste;                                              
- la pavimentazione del piazzale di stoccaggio delle batterie deve              
essere mantenuta in buone condizioni;                                           
- a seguito della dismissione dell'attivita', la ditta dovra'                   
verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla            
attivita', al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di               
messa in sicurezza e ripristino del sito, nel rispetto del Piano di             
ripristino del sito in caso di chiusura dell'impianto allegato alla             
domanda di autorizzazione, e nel rispetto delle normative vigenti in            
materia di bonifica di siti contaminati. Di tali operazioni dovra'              
essere data comunicazione tempestivamente all'Amministrazione                   
provinciale di Bologna ed al Distretto ARPA territorialmente                    
competente;                                                                     
- per quanto riguarda l'impianto di Via Baiesi, le prescrizioni si              
rimandano alle decisioni nell'ambito della Conferenza Rifiuti in                
merito alle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto            
esistente e ripristino del sito, nel rispetto delle normative vigenti           
(DM 471/99);                                                                    
- per quanto riguarda il nuovo impianto, per le prescrizioni per le             
operazioni di messa in sicurezza, chiusura e ripristino del sito, nel           
rispetto delle normative vigenti (DM 471/99), si rimanda                        
all'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attivita' di                  
stoccaggio, rilasciata dopo la realizzazione delle opere in oggetto             
(art. 28 del decreto Ronchi).                                                   
Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale sono state              
definite le seguenti prescrizioni:                                              
per la componente atmosfera                                                     
Si prescrivono alla ditta le modalita' di controllo e autocontrollo             
di seguito riportate:                                                           
- emissione A1 - pozzetti camera 1 e svuotamento fusti                          
portata  massima  170  Nm3/h                                                    
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  00                       
altezza minima    9  m                                                          
durata  massima  8  h/g                                                         
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:                                   
sostanze organiche volatili  20  mg/Nm3                                         
- emissione A2 - sfiato serbatoi                                                
portata  massima  100  Nm3/h                                                    
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0                        
altezza  minima  9  m                                                           
durata  massima  8  h/g                                                         
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:                                   
sostanze organiche volatili  50  mg/Nm3                                         
- impianto di abbattimento: adsorbimento su carbone attivo                      
il Responsabile di impianto dovra' annotare su apposito registro                
avente le pagine numerate e bollate dall'Ente di controllo le                   
manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento e le periodiche            
sostituzioni del carbone attivo;                                                
- emissione A3 - pozzetti camera 3                                              
portata massima    600  Nm3/h                                                   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0                     
altezza  minima  9  m                                                           
Durata  massima  8  h/g                                                         
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:                                   
sostanze organiche  volatili  20  mg/Nm3                                        
- Emissione A4 - Ricambio aria camera 1                                         
- Emissione A5 - Ricambio aria camera 2                                         
Per le emissioni A4 e A5 non sono fissati limiti di sostanze                    
inquinanti in emissione.                                                        
Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati debbono essere           
utilizzati i metodi di prelievo ed analisi adottati dall'UNICHIM e              
precisamente i metodi:                                                          
- MU 467 per la determinazione della portata;                                   
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10493 per la determinazione dei              
composti organici volatili per adsorbimento su carboni attivi ed                
analisi gascromatografica.                                                      
Per l'effettuazione di tali verifiche e' necessario che i camini di             
emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di                 
abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo                
quanto descritto nel metodo UNICHIM MU 422.                                     
Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti                    
metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due                  
pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna e             
chiusi con un tappo avvitabile.                                                 
Per quanto riguarda l'accessibilita' alle prese di misura, debbono              
essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa                 
vigente in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro           
ex DLgs 19 settembre 1994, n. 626.                                              
Ai sensi del citato art. 7, comma 5 del DPR 203/88, debbono essere              
effettuati i controlli a cura dello stabilimento con una periodicita'           
semestrale per i punti di emissione A1, A2 ed A3.                               
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di             
funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere                  
annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPA            
e firmate dal Responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi           
di controllo competenti.                                                        
La ditta deve provvedere ad identificare, con scritta a vernice                 
indelebile, il numero dell'emissione ed il diametro del camino sul              
relativo manufatto.                                                             
per la componente ambiente idrico-acque superficiali                            
Si prescrive di garantire il drenaggio e la raccolta delle acque                
superficiali anche durante la fase di cantiere.                                 
Lo scarico del depuratore (troppo pieno) deve essere convogliato,               
attraverso condotta dedicata dotata di pozzetto di campionamento,               
alla fognatura comunale collegata al depuratore comunale onde evitare           
possibili fenomeni di inquinamento del rio Sanguinettola, dovuti al             
possibile malfunzionamento del depuratore.                                      
Qualora, in fase di cantiere, si intercettino acque da scaricare,               
sara' necessario richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione                
provinciale.                                                                    
Per la componente suolo-sottosuolo e acque sotterranee                          
Si prescrive nella fase di cantiere di operare in modo da ridurre il            
rischio di sversamenti accidentali nel suolo e/o nelle acque della              
falda superficiale.                                                             
In particolare nella realizzazione delle sottofondazioni, delle                 
fondazioni e delle pareti verticali interrate si richiede di adottare           
idonee tecniche di scavo e idonei materiali da costruzione;";                   
c) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. 18 maggio               
1999, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni, copia della               
presente determinazione al proponente Montieco Srl;                             
d) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16 citato, per opportuna                  
conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia                
della presente determinazione al Comune di Anzola dell'Emilia, ARPA -           
Distretto territoriale urbano, AUSL Bologna Sud - Dipartimento di               
Prevenzione, Consorzio di Bonifica Reno-Palata, Regione                         
Emilia-Romagna Servizio Tecnico Bacino Reno, Comando provinciale dei            
Vigili del Fuoco, membri della Conferenza provinciale Rifiuti;                  
e) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, L.R. 9/99 e                    
successive modificazioni e integrazioni, che l'efficacia temporale              
della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata in anni             
3;                                                                              
f) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. 9/99 e             
successive modificazioni e integrazioni, il presente partito di                 
determinazione;                                                                 
g) di dare atto che le spese istruttorie quantificate ai sensi della            
normativa vigente in materia di impatto ambientale - come indicato in           
narrativa - formeranno oggetto di apposito atto di accertamento                 
dell'ufficio competente.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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