COMUNICATO
Titolo III - Decisione in merito alla procedura di VIA relativa al progetto di centro di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in localita' Osteria Grande del comune di Castel San Pietro Terme (BO)
L'Autorita' competente Provincia di Bologna comunica la deliberazione
relativa alla procedura di VIA concernente il
- progetto: centro di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi;
- localizzato: localita' Osteria Grande in comune di Castel San
Pietro Terme (BO);
- presentato da: Callegari Ecology Service Srl - Via Sardegna n.
27/29 - 40060 Osteria Grande (BO).
Il progetto interessa il territorio del comune di Castel San Pietro
Terme e della provincia di Bologna.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Provincia di Bologna con determinazione dirigenziale n. 3/03 dell'1
luglio 2003 ha assunto la seguente decisione:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche e
integrazioni, del progetto di realizzazione di un "Centro di
stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" in
localita' Osteria Grande, Castel San Pietro Terme (BO), presentato da
Callegari Ecology Service Srl, poiche' l'intervento previsto e',
secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il
giorno 19 giugno 2003 (verbale P.G. n. 108633/2003 agli atti al
fascicolo), nel complesso ambientalmente compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare l'intervento di cui al
punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate
nel Rapporto sull'impatto ambientale conclusivo della Conferenza di
Servizi, che costituisce l'Allegato A), parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, di seguito trascritte:
"Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, si
prescrive che l'unico caso in cui si puo' creare flusso di materiale
da Via Sardegna a Via Molise (il flusso e' comunque unilaterale), e'
quando il materiale ha subito il processo di triturazione -
operazione che si realizza solo in Via Sardegna - e viene trasportato
e stoccato in Via Molise per permettere alla sede di Via Sardegna di
rimanere efficiente e sicura. Tale quantitativo trasportato e' al
massimo 6000 kg al giorno (equivalente ad un mezzo al giorno). In
conclusione non potranno quindi avvenire movimentazioni di materiale
da Via Molise a Via Sardegna. In particolare:
- i rifiuti ammessi all'impianto dovranno essere costituiti
esclusivamente da quelli elencati al precedente punto "Rifiuti
conferiti";
- il quantitativo massimo complessivo di stoccaggio provvisorio dei
rifiuti ammesso e' di 144,9 tonnellate equivalenti a 145,5 mc.;
- i rifiuti destinati allo stoccaggio provvisorio devono essere
successivamente inviati a impianti di smaltimento o di recupero
regolarmente autorizzati;
- durante lo stoccaggio provvisorio dovra' essere evitato ogni danno
per la salute, l'incolumita', il benessere e la sicurezza della
collettivita' e degli operatori addetti;
- le pavimentazioni dell'area dell'impianto devono essere mantenute
costantemente in buono stato di manutenzione al fine di evitare la
formazione di crepe e fessurazioni;
- l'attivita' dell'impianto deve svolgersi normalmente negli orari
definiti (8-18), comunque in orari tali da evitare disturbi e disagi
al vicinato, nel rispetto del Regolamento comunale in materia;
- durante le operazioni di carico e scarico delle diverse tipologie
di rifiuti dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di
sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo di ordine
igienico sanitario ed ambientale;
- per lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti, all'interno
delle diverse zone individuate, dovranno essere usati esclusivamente
contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire
una perfetta tenuta;
- le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e
non pericolosi devono essere utilizzate unicamente a questo scopo;
- nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni
precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo
un'organizzazione dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire una
sufficiente movimentazione dei rifiuti e un facile accesso nelle
stesse zone di stoccaggio;
- deve essere garantita, nelle varie zone di stoccaggio previste, la
compatibilita dei rifiuti in esse stoccate;
- devono essere prese tutte le precauzioni atte ad evitare il
propagarsi di cattivi odori;
- e' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi,
ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ai sensi
dell'art. 9 del DLgs 22/97 e successive integrazioni;
- le zone BE e O, rispettivamente destinate allo stoccaggio di
batterie esauste ed olii esausti, dovranno essere dotate di
pavimentazione antiacido;
- nel nuovo stabilimento in progetto deve essere previsto un idoneo
impianto di riscaldamento del capannone.
Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale, in
particolare per la componente atmosfera, in riferimento al centro di
stoccaggio di Via Molise, per l'autorizzazione ai due nuovi punti di
emissione, si prescrive:
- per l'emissione E01 (provenienza: impianto di aspirazione area di
sosta n. 2):
- portata massima: 3600 Nm3/h;
- altezza minima del punto di emissione: 9 m;
- durata massima 8 h/giorno;
- concentrazione massima ammessa degli inquinanti:
- materiale particellare : 20 mg/Nm3;
- Impianto di abbattimento: filtrazione a maniche;
- per l'emissione E02 (provenienza: impianto di aspirazione dei gas
di scarico dei mezzi operativi):
- non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione;
- l'altezza dei punti di emissione deve comunque attenersi al vigente
Regolamento comunale edilizio;
- per la verifica del limite di emissione sopra indicato, riferito al
punto di emissione E01, fatte salve le determinazioni che verranno
assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento,
analisi e valutazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, punto b) del DPR
25/4/1988, n. 203, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed
analisi adottati dall'UNICHIM e precisamente i metodi:
MU 467 per la determinazione della portata;
MU 494 per la determinazione del materiale particellare.
Per l'effettuazione di tali verifiche e' necessario che il camino di
emissione e i condotti di adduzione e scarico dell'impianto di
abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo
quanto descritto nel metodo UNICHIM MU 422.
Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti
metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due
pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte chiusa con
un tappo avvitabile.
Per quanto riguarda l'accessibilita' alle prese di misura, debbono
essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa
vigente in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro
ex DLgs 19 settembre 1994, n. 626;
- la messa a regime degli impianti deve avvenire entro un anno dalla
data di rilascio dell'autorizzazione, previa osservanza della
comunicazione obbligatoria riguardante la messa in esercizio e delle
modalita' previste dall'art. 8 del DPR 203/88;
- l'ARPA, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza,
effettuera' gli opportuni controlli tesi a verificare la conformita'
del progetto autorizzato, delle misure di prevenzione
dall'inquinamento atmosferico adottate, nonche' i controlli sulle
emissioni previsti dal comma 3 dell'art. 8 del DPR 203/88. La citata
agenzia effettua altresi' i controlli richiesti dalla Provincia
secondo la periodicita' ed i criteri definiti nell'ambito del proprio
piano di lavoro;
- l'effettuazione, ai sensi del citato art. 7, comma 5 del DPR
203/88, dei controlli a cura della ditta, con una periodicita'
annuale per il punto di emissione E01. La data, l'orario, i risultati
delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel
corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con
pagine numerate, bollate dall'ARPA e firmate dal Responsabile
dell'impianto, da tenere a disposizione degli organi di controllo
competenti;
- l'identificazione, da parte della Ditta, con scritta a vernice
indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sui
relativi manufatti;
- la trasmissione alla Provincia ed all'ARPA, Distretto territoriale
e Sezione provinciale di Bologna, di ogni eventuale ulteriore notizia
concernente l'attivita' autorizzata.
In riferimento al centro di stoccaggio esistente di Via Sardegna,
premesso che le prescrizioni puntuali, relative al nuovo impianto di
aspirazione ed abbattimento per il reparto di triturazione, sono
rimandate al rilascio dell'atto autorizzativo da parte del competente
Ufficio Risanamento e Controllo delle emissioni in atmosfera per la
modifica sostanziale di impianto ai sensi dell'art. 15a del DPR
203/88, si esprimono, comunque, in merito le seguenti
considerazioni:
- per i limiti di emissione delle sostanze inquinanti si intende
normare in tal senso:
- materiale particellare: 20 mg/Nm3 (per l'emissione E05)
- SOV: 15 mg/Nm3 (per entrambe le emissioni E01 ed E05);
- i carboni attivi a servizio delle emissioni E01 ed E05, secondo i
calcoli effettuati, dovranno essere sostituiti, rispettivamente, ogni
36.000 Kg. ed ogni 66.000 Kg. di rifiuti trattati.
Le periodiche manutenzioni agli impianti di abbattimento e la
sostituzione delle cartucce a carbone attivo dovranno essere
annotati, a cura del Responsabile dell'impianto, su apposito registro
avente le pagine numerate e bollate dall'Ente di controllo e tenuto a
disposizione dell'ente stesso.
In merito alla mobilita', si prescrive che venga effettuato al
massimo un solo viaggio al giorno da Via Sardegna a Via Molise per il
trasferimento dei rifiuti, cosi' come gia' indicato nelle note di
sintesi presentate dal proponente.
Le manovre dei mezzi all'interno degli impianti dovranno avvenire
garantendo la sicurezza degli operatori";
c) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni, copia della
presente determinazione al proponente Callegari Ecology Service Srl;
d) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16 citato, per opportuna
conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia
della presente determinazione ad Azienda Unita' sanitaria locale di
Imola, ARPA - Circondario di Imola, Comune di Castel San Pietro
Terme, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e ai membri della
Conferenza provinciale Rifiuti;
e) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, L.R. 9/99 e
successive modificazioni e integrazioni, che l'efficacia temporale
della presente Valutazione di impatto ambientale e' fissata in anni
3;
f) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. 9/99 e
successive modificazioni e integrazioni, il presente partito di
determinazione;
g) di dare atto che le spese istruttorie quantificate ai sensi della
normativa vigente in materia di impatto ambientale - come indicato in
narrativa - formeranno oggetto di apposito atto di accertamento
dell'ufficio competente.