REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Titolo III - Decisione in merito alla procedura di VIA relativa al progetto di centro di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in localita' Osteria Grande del comune di Castel San Pietro Terme (BO)

L'Autorita' competente Provincia di Bologna comunica la deliberazione           
relativa alla procedura di VIA concernente il                                   
- progetto: centro di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non           
pericolosi;                                                                     
- localizzato: localita' Osteria Grande in comune di Castel San                 
Pietro Terme (BO);                                                              
- presentato da: Callegari Ecology Service Srl - Via Sardegna n.                
27/29 - 40060 Osteria Grande (BO).                                              
Il progetto interessa il territorio del comune di Castel San Pietro             
Terme e della provincia di Bologna.                                             
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come                    
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente           
Provincia di Bologna con determinazione dirigenziale n. 3/03 dell'1             
luglio 2003 ha assunto la seguente decisione:                                   
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.            
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche e                     
integrazioni, del progetto di realizzazione di un "Centro di                    
stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" in                  
localita' Osteria Grande, Castel San Pietro Terme (BO), presentato da           
Callegari Ecology Service Srl, poiche' l'intervento previsto e',                
secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il             
giorno 19 giugno 2003 (verbale P.G. n. 108633/2003 agli atti al                 
fascicolo), nel complesso ambientalmente compatibile;                           
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare l'intervento di cui al             
punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate            
nel Rapporto sull'impatto ambientale conclusivo della Conferenza di             
Servizi, che costituisce l'Allegato A), parte integrante e                      
sostanziale della presente determinazione, di seguito trascritte:               
"Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, si                   
prescrive che l'unico caso in cui si puo' creare flusso di materiale            
da Via Sardegna a Via Molise (il flusso e' comunque unilaterale), e'            
quando il materiale ha subito il processo di triturazione -                     
operazione che si realizza solo in Via Sardegna - e viene trasportato           
e stoccato in Via Molise per permettere alla sede di Via Sardegna di            
rimanere efficiente e sicura. Tale quantitativo trasportato e' al               
massimo 6000 kg al giorno (equivalente ad un mezzo al giorno). In               
conclusione non potranno quindi avvenire movimentazioni di materiale            
da Via Molise a Via Sardegna. In particolare:                                   
- i rifiuti ammessi all'impianto dovranno essere costituiti                     
esclusivamente da quelli elencati al precedente punto "Rifiuti                  
conferiti";                                                                     
- il quantitativo massimo complessivo di stoccaggio provvisorio dei             
rifiuti ammesso e' di 144,9 tonnellate equivalenti a 145,5 mc.;                 
- i rifiuti destinati allo stoccaggio provvisorio devono essere                 
successivamente inviati a impianti di smaltimento o di recupero                 
regolarmente autorizzati;                                                       
- durante lo stoccaggio provvisorio dovra' essere evitato ogni danno            
per la salute, l'incolumita', il benessere e la sicurezza della                 
collettivita' e degli operatori addetti;                                        
- le pavimentazioni dell'area dell'impianto devono essere mantenute             
costantemente in buono stato di manutenzione al fine di evitare la              
formazione di crepe e fessurazioni;                                             
- l'attivita' dell'impianto deve svolgersi normalmente negli orari              
definiti (8-18), comunque in orari tali da evitare disturbi e disagi            
al vicinato, nel rispetto del Regolamento comunale in materia;                  
- durante le operazioni di carico e scarico delle diverse tipologie             
di rifiuti dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di               
sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo di ordine           
igienico sanitario ed ambientale;                                               
- per lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti, all'interno             
delle diverse zone individuate, dovranno essere usati esclusivamente            
contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire             
una perfetta tenuta;                                                            
- le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e           
non pericolosi devono essere utilizzate unicamente a questo scopo;              
- nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni                     
precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo            
un'organizzazione dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire una           
sufficiente movimentazione dei rifiuti e un facile accesso nelle                
stesse zone di stoccaggio;                                                      
- deve essere garantita, nelle varie zone di stoccaggio previste, la            
compatibilita dei rifiuti in esse stoccate;                                     
- devono essere prese tutte le precauzioni atte ad evitare il                   
propagarsi di cattivi odori;                                                    
- e' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi,                 
ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ai sensi                  
dell'art. 9 del DLgs 22/97 e successive integrazioni;                           
- le zone BE e O, rispettivamente destinate allo stoccaggio di                  
batterie esauste ed olii esausti, dovranno essere dotate di                     
pavimentazione antiacido;                                                       
- nel nuovo stabilimento in progetto deve essere previsto un idoneo             
impianto di riscaldamento del capannone.                                        
Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale, in                     
particolare per la componente atmosfera, in riferimento al centro di            
stoccaggio di Via Molise, per l'autorizzazione ai due nuovi punti di            
emissione, si prescrive:                                                        
- per l'emissione E01 (provenienza: impianto di aspirazione area di             
sosta n. 2):                                                                    
- portata massima: 3600 Nm3/h;                                                  
- altezza minima del punto di emissione: 9 m;                                   
- durata massima 8 h/giorno;                                                    
- concentrazione massima ammessa degli inquinanti:                              
- materiale particellare : 20 mg/Nm3;                                           
- Impianto di abbattimento: filtrazione a maniche;                              
- per l'emissione E02 (provenienza: impianto di aspirazione dei gas             
di scarico dei mezzi operativi):                                                
- non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione;                  
- l'altezza dei punti di emissione deve comunque attenersi al vigente           
Regolamento comunale edilizio;                                                  
- per la verifica del limite di emissione sopra indicato, riferito al           
punto di emissione E01, fatte salve le determinazioni che verranno              
assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento,                
analisi e valutazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, punto b) del DPR           
25/4/1988, n. 203, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed            
analisi adottati dall'UNICHIM e precisamente i metodi:                          
MU 467 per la determinazione della portata;                                     
MU 494 per la determinazione del materiale particellare.                        
Per l'effettuazione di tali verifiche e' necessario che il camino di            
emissione e i condotti di adduzione e scarico dell'impianto di                  
abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo                
quanto descritto nel metodo UNICHIM MU 422.                                     
Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti                    
metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due                  
pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte chiusa con            
un tappo avvitabile.                                                            
Per quanto riguarda l'accessibilita' alle prese di misura, debbono              
essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa                 
vigente in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro           
ex DLgs 19 settembre 1994, n. 626;                                              
- la messa a regime degli impianti deve avvenire entro un anno dalla            
data di rilascio dell'autorizzazione, previa osservanza della                   
comunicazione obbligatoria riguardante la messa in esercizio e delle            
modalita' previste dall'art. 8 del DPR 203/88;                                  
- l'ARPA, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza,                      
effettuera' gli opportuni controlli tesi a verificare la conformita'            
del progetto autorizzato, delle misure di prevenzione                           
dall'inquinamento atmosferico adottate, nonche' i controlli sulle               
emissioni previsti dal comma 3 dell'art. 8 del DPR 203/88. La citata            
agenzia effettua altresi' i controlli richiesti dalla Provincia                 
secondo la periodicita' ed i criteri definiti nell'ambito del proprio           
piano di lavoro;                                                                
- l'effettuazione, ai sensi del citato art. 7, comma 5 del DPR                  
203/88, dei controlli a cura della ditta, con una periodicita'                  
annuale per il punto di emissione E01. La data, l'orario, i risultati           
delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel                
corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con            
pagine numerate, bollate dall'ARPA e firmate dal Responsabile                   
dell'impianto, da tenere a disposizione degli organi di controllo               
competenti;                                                                     
- l'identificazione, da parte della Ditta, con scritta a vernice                
indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sui             
relativi manufatti;                                                             
- la trasmissione alla Provincia ed all'ARPA, Distretto territoriale            
e Sezione provinciale di Bologna, di ogni eventuale ulteriore notizia           
concernente l'attivita' autorizzata.                                            
In riferimento al centro di stoccaggio esistente di Via Sardegna,               
premesso che le prescrizioni puntuali, relative al nuovo impianto di            
aspirazione ed abbattimento per il reparto di triturazione, sono                
rimandate al rilascio dell'atto autorizzativo da parte del competente           
Ufficio Risanamento e Controllo delle emissioni in atmosfera per la             
modifica sostanziale di impianto ai sensi dell'art. 15a del DPR                 
203/88, si esprimono, comunque, in merito le seguenti                           
considerazioni:                                                                 
- per i limiti di emissione delle sostanze inquinanti si intende                
normare in tal senso:                                                           
- materiale particellare: 20 mg/Nm3 (per l'emissione E05)                       
- SOV: 15 mg/Nm3 (per entrambe le emissioni E01 ed E05);                        
- i carboni attivi a servizio delle emissioni E01 ed E05, secondo i             
calcoli effettuati, dovranno essere sostituiti, rispettivamente, ogni           
36.000 Kg. ed ogni 66.000 Kg. di rifiuti trattati.                              
Le periodiche manutenzioni agli impianti di abbattimento e la                   
sostituzione delle cartucce a carbone attivo dovranno essere                    
annotati, a cura del Responsabile dell'impianto, su apposito registro           
avente le pagine numerate e bollate dall'Ente di controllo e tenuto a           
disposizione dell'ente stesso.                                                  
In merito alla mobilita', si prescrive che venga effettuato al                  
massimo un solo viaggio al giorno da Via Sardegna a Via Molise per il           
trasferimento dei rifiuti, cosi' come gia' indicato nelle note di               
sintesi presentate dal proponente.                                              
Le manovre dei mezzi all'interno degli impianti dovranno avvenire               
garantendo la sicurezza degli operatori";                                       
c) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. 18 maggio               
1999, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni, copia della               
presente determinazione al proponente Callegari Ecology Service Srl;            
d) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16 citato, per opportuna                  
conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia                
della presente determinazione ad Azienda Unita' sanitaria locale di             
Imola, ARPA - Circondario di Imola, Comune di Castel San Pietro                 
Terme, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e ai membri della               
Conferenza provinciale Rifiuti;                                                 
e) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, L.R. 9/99 e                    
successive modificazioni e integrazioni, che l'efficacia temporale              
della presente Valutazione di impatto ambientale e' fissata in anni             
3;                                                                              
f) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. 9/99 e             
successive modificazioni e integrazioni, il presente partito di                 
determinazione;                                                                 
g) di dare atto che le spese istruttorie quantificate ai sensi della            
normativa vigente in materia di impatto ambientale - come indicato in           
narrativa - formeranno oggetto di apposito atto di accertamento                 
dell'ufficio competente.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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