REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI ANIMALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI ANIMALI 29 giugno 2004, n. 8688

Quote latte - Sistemi informatizzati di registrazione delle analisi del tenore di materia grassa del latte - Applicazione art. 13, DM 31/7/2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Viste:                                                                          
- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo Unico in materia di                 
organizzazione e di rapporto di lavoro nella regione Emilia-Romagna"            
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
- la deliberazione n. 447, in data 24 marzo 2003, recante "Indirizzi            
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture            
e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                  
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 4244 del 31           
marzo 2004 relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali                
nell'ambito della propria Direzione, nonche' la successiva                      
deliberazione della Giunta regionale n. 642 del 5 aprile 2004 recante           
"Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello             
dirigenziale (decorrenza 1/4/2004)";                                            
visti:                                                                          
- il Reg. CE 1788/03 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel               
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e il Reg. CE 595/04           
della Commissione che fissa le modalita' di applicazione del prelievo           
supplementare di cui al citato Regolamento 1788/03;                             
- il DL 28 marzo 2003, n. 49 convertito con Legge 30 maggio 2003, n.            
119 "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo               
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari",           
che stabilisce le modalita' di attuazione della normativa comunitaria           
in materia di quote latte e di prelievo supplementare;                          
- il DM 31 luglio 2003 recante "Modalita' di attuazione della Legge             
30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel               
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";                             
- la delibera della Giunta regionale n. 2623 del 15 dicembre 2003               
avente per oggetto "Indicazione dei laboratori per la determinazione            
del tenore di materia grassa del latte ai sensi del DM 31 luglio                
2003";                                                                          
considerato che il citato Reg. CE 595/04:                                       
- stabilisce che l'acquirente effettui, al termine di ciascun periodo           
di 12 mesi, per ogni produttore, un conteggio nel quale sono indicati           
il quantitativo e il tenore di materia grassa del latte consegnato,             
da trasmettere all'autorita' competente dello Stato membro (art. 8,             
paragrafi 1 e 2);                                                               
- prescrive la tenuta da parte del medesimo acquirente di una                   
specifica contabilita' nella quale, sia indicato, fra l'altro, per              
ciascun produttore e per ogni mese, il tenore medio di materia grassa           
del latte ritirato;                                                             
considerato, altresi', che l'articolo 13 del DM 31 luglio 2003                  
prevede che:                                                                    
- gli acquirenti effettuino uno o due prelievi al mese - in base alla           
localizzazione territoriale dell'azienda e/o all'ammontare della                
quota posseduta - per il calcolo del tenore di materia grassa                   
effettuando le analisi presso gli Istituti Zooprofilattici od in                
altri laboratori secondo quanto disposto dalle Regioni;                         
- i certificati delle analisi devono essere tenuti unitamente alla              
documentazione contabile relativa alle quote latte;                             
- le Regioni possono autorizzare sistemi informatizzati di                      
registrazione delle analisi che comunque garantiscano l'effettivo               
controllo delle stesse;                                                         
rilevato che:                                                                   
- a livello regionale alcuni laboratori utilizzano sistemi                      
informatizzati per l'invio dei dati relativi alle analisi del latte,            
tra cui quelle del grasso;                                                      
- i dati analitici sono trasmessi in formati non modificabili e che             
comunque sono archiviati anche su supporto cartaceo, presso il                  
laboratorio che effettua le analisi;                                            
valutato che i suddetti sistemi informatizzati contribuiscono in modo           
rilevante alla semplificazione delle operazioni di gestione dei dati            
facilitando l'attivita' degli acquirenti;                                       
ritenuto pertanto che l'archiviazione informatica dei dati relativi             
alle analisi del grasso unitamente alla archiviazione cartacea degli            
stessi presso il laboratorio che effettua le analisi, garantisca                
l'effettivo controllo delle stesse;                                             
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai           
sensi della deliberazione 447/03;                                               
determina:                                                                      
1) di consentire, per quanto indicato in premessa e qui integralmente           
richiamato, la registrazione informatica dei dati relativi alle                 
analisi del grasso, purche' siano rispettate le seguenti condizioni:            
a) la trasmissione dei dati da parte del laboratorio sia effettuata             
attraverso un formato non modificabile;                                         
b) l'archiviazione cartacea dei dati avvenga presso il laboratorio              
che effettua le analisi;                                                        
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Davide Barchi                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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