DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI ANIMALI 29 giugno 2004, n. 8688
Quote latte - Sistemi informatizzati di registrazione delle analisi del tenore di materia grassa del latte - Applicazione art. 13, DM 31/7/2003
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste:
- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella regione Emilia-Romagna"
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la deliberazione n. 447, in data 24 marzo 2003, recante "Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture
e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 4244 del 31
marzo 2004 relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali
nell'ambito della propria Direzione, nonche' la successiva
deliberazione della Giunta regionale n. 642 del 5 aprile 2004 recante
"Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale (decorrenza 1/4/2004)";
visti:
- il Reg. CE 1788/03 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e il Reg. CE 595/04
della Commissione che fissa le modalita' di applicazione del prelievo
supplementare di cui al citato Regolamento 1788/03;
- il DL 28 marzo 2003, n. 49 convertito con Legge 30 maggio 2003, n.
119 "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari",
che stabilisce le modalita' di attuazione della normativa comunitaria
in materia di quote latte e di prelievo supplementare;
- il DM 31 luglio 2003 recante "Modalita' di attuazione della Legge
30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";
- la delibera della Giunta regionale n. 2623 del 15 dicembre 2003
avente per oggetto "Indicazione dei laboratori per la determinazione
del tenore di materia grassa del latte ai sensi del DM 31 luglio
2003";
considerato che il citato Reg. CE 595/04:
- stabilisce che l'acquirente effettui, al termine di ciascun periodo
di 12 mesi, per ogni produttore, un conteggio nel quale sono indicati
il quantitativo e il tenore di materia grassa del latte consegnato,
da trasmettere all'autorita' competente dello Stato membro (art. 8,
paragrafi 1 e 2);
- prescrive la tenuta da parte del medesimo acquirente di una
specifica contabilita' nella quale, sia indicato, fra l'altro, per
ciascun produttore e per ogni mese, il tenore medio di materia grassa
del latte ritirato;
considerato, altresi', che l'articolo 13 del DM 31 luglio 2003
prevede che:
- gli acquirenti effettuino uno o due prelievi al mese - in base alla
localizzazione territoriale dell'azienda e/o all'ammontare della
quota posseduta - per il calcolo del tenore di materia grassa
effettuando le analisi presso gli Istituti Zooprofilattici od in
altri laboratori secondo quanto disposto dalle Regioni;
- i certificati delle analisi devono essere tenuti unitamente alla
documentazione contabile relativa alle quote latte;
- le Regioni possono autorizzare sistemi informatizzati di
registrazione delle analisi che comunque garantiscano l'effettivo
controllo delle stesse;
rilevato che:
- a livello regionale alcuni laboratori utilizzano sistemi
informatizzati per l'invio dei dati relativi alle analisi del latte,
tra cui quelle del grasso;
- i dati analitici sono trasmessi in formati non modificabili e che
comunque sono archiviati anche su supporto cartaceo, presso il
laboratorio che effettua le analisi;
valutato che i suddetti sistemi informatizzati contribuiscono in modo
rilevante alla semplificazione delle operazioni di gestione dei dati
facilitando l'attivita' degli acquirenti;
ritenuto pertanto che l'archiviazione informatica dei dati relativi
alle analisi del grasso unitamente alla archiviazione cartacea degli
stessi presso il laboratorio che effettua le analisi, garantisca
l'effettivo controllo delle stesse;
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai
sensi della deliberazione 447/03;
determina:
1) di consentire, per quanto indicato in premessa e qui integralmente
richiamato, la registrazione informatica dei dati relativi alle
analisi del grasso, purche' siano rispettate le seguenti condizioni:
a) la trasmissione dei dati da parte del laboratorio sia effettuata
attraverso un formato non modificabile;
b) l'archiviazione cartacea dei dati avvenga presso il laboratorio
che effettua le analisi;
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Davide Barchi