REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2004, n. 1264

Diritto allo studio. Piano riparto fra i Comuni delle risorse per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo (Legge 23/12/1998, n. 448 - DPCM 320/99 - DPCM 226/00)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il DPCM 4 luglio 2000, n. 226 recante disposizioni per l'attuazione           
dell'art. 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 concernente la                
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni che            
adempiono all'obbligo scolastico e agli studenti delle scuole medie             
superiori;                                                                      
- la Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la                
formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno            
2004 ed in particolare la Tabella F;                                            
- il decreto 29 dicembre 2003 del Ministero dell'Economia e delle               
Finanze relativo alla ripartizione in capitoli delle UPB afferenti al           
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, che             
per le finalita' di cui al predetto art. 27 della Legge 448/98 ha               
appostato nel Capitolo 7243 del Ministero dell'Interno la somma di              
Euro 103.291.000,00 invariata rispetto agli anni precedenti;                    
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 ed in particolare l'art. 7, comma 3,             
in base al quale la Giunta regionale provvede al riparto dei fondi a            
favore delle Province per gli interventi di cui all'art. 3;                     
- il decreto dirigenziale del 13 febbraio 2002 del MIUR che                     
stabilisce il tetto massimo della dotazione libraria necessaria per             
le discipline di ciascun anno di corso della scuola secondaria di               
primo grado e del primo anno di corso delle diverse tipologie delle             
scuole secondarie superiori, confermato anche per l'a.s. 2004/2005              
con circolare ministeriale n. 38 del 31 marzo 2004, prot. n. 6934 a             
firma del Direttore generale per gli Ordinamenti Scolastici -                   
Dipartimento per l'Istruzione del MIUR;                                         
rilevato:                                                                       
- che con decreto dipartimentale n. 30 del 7 giugno 2004 con il quale           
- in attesa di apposito DPCM che recepisca i dettami della sentenza             
della Corte Costituzionale n. 419 del 3/21 dicembre 2001 che ha                 
annullato l'art. 3, comma 1 del DPCM 320/99 e l'art. 1, commi 1 e 2             
del DPCM 226/00 laddove escludono dal beneficio le Province autonome            
di Trento e Bolzano - e' disposto il Piano di riparto tra le Regioni            
della somma complessiva di 103.291.000,00 di cui alla citata Legge              
448/01 e che pertanto risulta assegnata alla Regione Emilia-Romagna             
la somma di Euro 2.940.478,00 per gli alunni che adempiono l'obbligo            
scolastico e per gli alunni della scuola secondaria superiore;                  
- che le risorse vengono erogate alle Regioni all'atto della                    
trasmissione al Ministero dell'Interno dei Piani di riparto fra i               
Comuni, cosi' come disposto dall'art. 1, comma d) del DPCM n. 226 del           
4/7/2000;                                                                       
ritenuto di dover procedere alla definizione del Piano di riparto               
delle risorse 2004, in armonia con i citati DPCM 320/99 e 226/00 al             
fine di avviare le procedure per disporre delle risorse relative alla           
fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli aventi                
diritto sin dall'inizio dell'a. s. 2004/2005;                                   
ritenuto opportuno - a seguito dell'abrogazione della Legge 9/99                
disposta dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 e stante l'attesa                     
dell'emanazione del DLgs con il quale sara' ridefinito ed ampliato              
l'obbligo di istruzione di cui all'art. 34 della Costituzione -                 
ricomprendere le quote spettanti agli alunni del I anno della scuola            
secondaria di II grado nel quadro delle risorse destinate alla scuola           
secondaria di II grado;                                                         
rilevato che essendo disponibili i dati relativi al numero di                   
studenti che hanno usufruito del provvedimento nell'anno scolastico             
2003/2004 in applicazione del DPCM 320/99 e successive modifiche,               
nonche' dei criteri di cui alla deliberazione del Consiglio regionale           
n. 300 del 18 dicembre 2001, e' possibile predisporre su tale base il           
Piano regionale di riparto per l'anno scolastico 2004/2005, soggetto            
ad una ulteriore definizione successivamente alla trasmissione alla             
Regione, a consuntivo, dei dati relativi alle domande effettivamente            
accolte da parte degli EE.LL..;                                                 
considerato:                                                                    
- che al fine di coordinare e rendere quanto piu' rapido possibile              
l'espletamento delle procedure di competenza delle Province, dei                
Comuni e della scuole si rende opportuno fissare al 15 ottobre 2004             
il termine per la presentazione delle domande compilate sull'apposito           
modello concertato con l'apposito gruppo interistituzionale,                    
ricostituito con determina del D.G. Cultura Formazione e Lavoro n.              
1518 del 18/2/2003 e successive modifiche;                                      
- che per il conseguimento degli obiettivi oggetto delle norme in               
applicazione si rende altresi' necessario stabilire che l'importo del           
beneficio non puo' superare il costo della dotazione di testi della             
classe frequentata, stabilito per l'anno scolastico 2004/2005 con il            
decreto dirigenziale del 13 febbraio 2002 del MIUR, nonche' il costo            
effettivamente sostenuto, qualora inferiore;                                    
- che le quote di risorse destinate agli alunni della scuola                    
dell'obbligo e delle scuole secondarie di II grado possono essere               
utilizzate secondo il fabbisogno effettivo e percio' a reciproca                
integrazione;                                                                   
ritenuto di procedere all'approvazione del Piano di riparto fra i               
Comuni delle risorse destinate alla fornitura gratuita o semigratuita           
dei libri di testo, al fine di trasmettere il Piano stesso al                   
Ministero dell'Interno;                                                         
richiamati l'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e la propria                
delibera n. 447 del 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle            
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                    
dato atto ai sensi della predetta legge e deliberazione: del parere             
di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore generale                   
Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni;                        
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare il Piano di riparto fra i Comuni delle risorse                  
assegnate alla Regione Emilia-Romagna secondo le Tabelle A e A/1                
allegate al decreto dipartimentale n. 30 del MIUR del 7 giugno 2004             
cosi' come riportato nel quadro allegato alla presente deliberazione            
quale parte integrante e sostanziale, soggetta ad una ulteriore                 
definizione successivamente alla trasmissione alla Regione, a                   
consuntivo, dei dati relativi alle domande accolte dagli EE.LL.;                
2) di dare atto che si provvedera' con apposito provvedimento ad                
apportare le conseguenti variazioni al Bilancio regionale per                   
l'esercizio finanziario 2004 sia nello stato di previsione delle                
entrate sia in quello delle spese ai sensi dell'art. 11 della L.R. 22           
dicembre 2003, n. 29;                                                           
3) di stabilire che la misura massima del beneficio erogabile e'                
determinata nel costo della dotazione di testi della classe                     
frequentata entro i limiti stabiliti per l'anno scolastico 2004/2005            
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;                
4) di stabilire inoltre che le quote assegnate per gli alunni della             
scuola media inferiore e delle scuole secondarie superiori possono              
essere utilizzate a reciproca integrazione in relazione al numero               
effettivo degli aventi diritto al beneficio;                                    
5) di stabilire infine che per le domande relative agli alunni di               
scuole dell'Emilia-Romagna residenti in regioni che erogano il                  
beneficio secondo il criterio della scuola frequentata, competente              
all'erogazione del beneficio e' il Comune sul cui territorio si trova           
la scuola frequentata dallo studente; qualora il richiedente risieda            
in una regione, diversa dalla regione Emilia-Romagna, che applichi il           
criterio della residenza, il Comune, nel cui territorio si trova la             
scuola frequentata, dovra' trasmettere la domanda al Comune di                  
residenza ed in copia, per conoscenza, alla Regione di residenza;               
6) di dare atto che all'assunzione degli impegni di spesa e alla                
liquidazione ed erogazione alle Province provvedera' successivamente            
alla trasmissione dei dati a consuntivo, con propri atti formali il             
Dirigente regionale competente per materia;                                     
7) di fissare al 15 ottobre 2004 il termine definitivo per la                   
presentazione alle scuole delle domande di ottenimento del                      
beneficio;                                                                      
8) di stabilire che i Comuni devono effettuare il controllo delle               
autocertificazioni presentate su un campione non inferiore al 5%, con           
possibilita' di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la           
completezza e veridicita' dei dati dichiarati;                                  
9) di trasmettere il presente atto deliberativo al Ministero                    
dell'Interno ai sensi e per gli effetti dei DPCM richiamati in                  
premessa;                                                                       
10) di disporre l'integrale pubblicazione del presente atto nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione.                                             
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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