LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 28
Abrogazioni
1. La legge regionale 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento delle
Comunita' montane e disposizioni a favore della montagna) e'
abrogata, fatti salvi gli effetti transitori di cui all'articolo 25
della presente legge.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 20 gennaio 2004 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 28
Comma 1
1) La L.R. 19 luglio 1997, n. 22 concerne Ordinamento delle Comunita'
montane e disposizioni a favore della montagna.
LAVORI PREPARATORI
Progetti di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1437 del 21 luglio 2003; oggetto consiliare n. 4686 (VII
legislatura); dei consiglieri Ridolfi, Filippi, Francesconi, Leoni,
Lombardi, Nervegna, Salomoni, Villani e Varani, presentato in data 8
maggio 2002; oggetto consiliare n. 2880 (VII legislatura);
- pubblicati sul Supplemento speciale del Bollettino ufficiale della
Regione rispettivamente, sul n. 256 in data 31 luglio 2003 e n. 168
in data 14 maggio 2002;
- assegnati alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio
Programmazione Affari generali e istituzionali" in sede referente e
in sede consultiva, per l'oggetto n. 4686, alle Commissioni
consiliari "Attivita' produttive", "Territorio Ambiente
Infrastrutture" e "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro", per
l'oggetto n. 2880, alle Commissioni consiliari "Attivita'
produttive", "Territorio Ambiente Infrastrutture", "Sanita' e
Politiche sociali" e "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 11 del 3
dicembre 2003 , con richiesta di relazione orale in aula del
consigliere Zanichelli;
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15
gennaio 2004 atto n. 125.