REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

             TITOLO V                                                           
        NORME FINALI                                                            
          Art. 27                                                               
Modifica alla legge regionale n. 30 del 1981                                    
e istituzione dell'albo regionale delle imprese forestali                       
1. Nella legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo              
sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare           
riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle               
leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6), dopo            
l'articolo 3 e' aggiunto il seguente articolo 3 bis:                            
"Art. 3 bis                                                                     
Albo regionale delle imprese forestali                                          
1. E' istituito l'albo regionale delle imprese che operano nel                  
settore degli interventi pubblici agricolo-forestali.                           
2. All'albo possono essere iscritte le imprese singole o associate              
che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via                
continuativa o comunque prevalente, e che rispettano i requisiti                
definiti con apposita direttiva regionale.                                      
3. L'albo e' articolato per sezioni provinciali e la tenuta di                  
ciascuna sezione e' affidata alla competente Camera di Commercio,               
Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).                                   
4. Con la direttiva di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni              
relative all'iscrizione ed alla cancellazione delle imprese                     
dall'albo, ed alle modalita' di tenuta e di aggiornamento del                   
medesimo.".                                                                     
NOTA ALL'ART. 27                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 3 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30           
concernente Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle                 
risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano.           
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25 maggio 1974, n. 18 e alla L.R.           
24 gennaio 1975, n. 6 e' il seguente:                                           
"Art. 3 - Interventi di iniziativa pubblica                                     
Sono da considerarsi di iniziativa pubblica gli interventi, comprese            
le opere di servizio direttamente connesse, inclusi nei piani di cui            
all'art. 2 e promossi dagli enti delegati di cui alle lettere a) e b)           
dell'art. 1 riconosciuti di particolare rilevanza sociale. Detti                
interventi sono a totale carico della Regione qualora siano attuati             
nei territori classificati montani ed in quelli soggetti a vincolo              
idrogeologico ai sensi delle leggi vigenti. Negli altri territori               
possono essere parimenti a totale carico della Regione gli interventi           
di iniziativa pubblica interessanti il demanio ed il patrimonio                 
indisponibile degli Enti locali territoriali e di altre                         
amministrazioni pubbliche.                                                      
In applicazione di quanto disposto dall'art. 17 della Legge 31                  
gennaio 1994, n. 97, in deroga alle vigenti disposizioni di legge,              
l'esecuzione dei lavori previsti nel presente articolo e' di norma              
affidata in appalto a coltivatori diretti, singoli o associati,                 
ovvero a cooperative di produzione agricola e di lavoro                         
agricolo-forestale, in possesso dei requisiti previsti                          
rispettivamente nei commi 1 e 2 dello stesso art. 17 della L. n. 97             
del 1994. Gli importi dei lavori non possono essere annualmente                 
superiori a 15.493,71 Euro per singolo coltivatore diretto, ovvero a            
154.937,07 Euro per singola cooperativa.                                        
Le opere previste nel presente articolo possono essere dichiarate di            
pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di              
legge.".                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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