LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 27
Modifica alla legge regionale n. 30 del 1981
e istituzione dell'albo regionale delle imprese forestali
1. Nella legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo
sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare
riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle
leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6), dopo
l'articolo 3 e' aggiunto il seguente articolo 3 bis:
"Art. 3 bis
Albo regionale delle imprese forestali
1. E' istituito l'albo regionale delle imprese che operano nel
settore degli interventi pubblici agricolo-forestali.
2. All'albo possono essere iscritte le imprese singole o associate
che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via
continuativa o comunque prevalente, e che rispettano i requisiti
definiti con apposita direttiva regionale.
3. L'albo e' articolato per sezioni provinciali e la tenuta di
ciascuna sezione e' affidata alla competente Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).
4. Con la direttiva di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni
relative all'iscrizione ed alla cancellazione delle imprese
dall'albo, ed alle modalita' di tenuta e di aggiornamento del
medesimo.".
NOTA ALL'ART. 27
Comma 1
1) Il testo dell'art. 3 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30
concernente Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle
risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25 maggio 1974, n. 18 e alla L.R.
24 gennaio 1975, n. 6 e' il seguente:
"Art. 3 - Interventi di iniziativa pubblica
Sono da considerarsi di iniziativa pubblica gli interventi, comprese
le opere di servizio direttamente connesse, inclusi nei piani di cui
all'art. 2 e promossi dagli enti delegati di cui alle lettere a) e b)
dell'art. 1 riconosciuti di particolare rilevanza sociale. Detti
interventi sono a totale carico della Regione qualora siano attuati
nei territori classificati montani ed in quelli soggetti a vincolo
idrogeologico ai sensi delle leggi vigenti. Negli altri territori
possono essere parimenti a totale carico della Regione gli interventi
di iniziativa pubblica interessanti il demanio ed il patrimonio
indisponibile degli Enti locali territoriali e di altre
amministrazioni pubbliche.
In applicazione di quanto disposto dall'art. 17 della Legge 31
gennaio 1994, n. 97, in deroga alle vigenti disposizioni di legge,
l'esecuzione dei lavori previsti nel presente articolo e' di norma
affidata in appalto a coltivatori diretti, singoli o associati,
ovvero a cooperative di produzione agricola e di lavoro
agricolo-forestale, in possesso dei requisiti previsti
rispettivamente nei commi 1 e 2 dello stesso art. 17 della L. n. 97
del 1994. Gli importi dei lavori non possono essere annualmente
superiori a 15.493,71 Euro per singolo coltivatore diretto, ovvero a
154.937,07 Euro per singola cooperativa.
Le opere previste nel presente articolo possono essere dichiarate di
pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di
legge.".