LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 26
Modifica alla legge regionale n. 11 del 2001,
in materia di contributi per il primo impianto
ed il funzionamento delle Comunita' montane
1. Nella legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle
forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali),
dopo l'articolo 7 e' aggiunto il seguente articolo 7 bis:
"Art. 7 bis
Contributi per le spese di primo impianto
di funzionamento delle Comunita' montane
1. La Giunta regionale delibera le spese di primo impianto per le
Comunita' montane di nuova costituzione e delibera altresi'
annualmente il riparto dei fondi per le spese di mantenimento e
funzionamento delle Comunita' montane secondo i seguenti parametri:
a) una prima quota di 260 mila Euro e' ripartita in parti uguali tra
le singole Comunita' montane;
b) una seconda quota, pari a due terzi dello stanziamento totale
decurtato della quota di cui al punto a), e' ripartita in proporzione
alla superficie delle Comunita' montane;
c) una terza quota, pari ad un terzo dello stanziamento totale
decurtato della quota di cui al punto a), e' ripartita in proporzione
alla popolazione delle Comunita' montane.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo la
Regione fa fronte mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente
sul Capitolo 03215 del bilancio annuale di previsione.".
NOTA ALL'ART. 26
Comma 1
1) Il testo dell'art. 7 della L.R. 26 aprile 2001, n. 11 concernente
Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di
enti locali e' il seguente:
"Art. 7 - Istituzione di nuove Comunita' montane e modifica delle
delimitazioni territoriali delle Comunita' montane esistenti
1. Qualora sia istituita una nuova Comunita' montana, il Presidente
della Giunta regionale, con proprio decreto, in conformita' alle
delimitazioni territoriali, indica i comuni che ne fanno parte e
costituisce la Comunita' stessa. Con il medesimo decreto sono
stabilite le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo
della Comunita' montana.
2. Qualora venga modificato l'ambito territoriale di una Comunita'
montana esistente, il Presidente della Giunta regionale, con proprio
decreto, in conformita' alle delimitazioni territoriali indica i
comuni che ne fanno parte, regolando, ove necessario, gli aspetti
successori.
3. Nel corso della prima seduta, il Consiglio provvisorio della
Comunita' montana provvede all'elezione del Presidente e della Giunta
ai sensi del comma 2 dell'art. 27 del DLgs n. 267 del 2000. Tali
organi durano in carica sino al loro rinnovo ai sensi dello statuto.
4. Il Consiglio provvisorio delibera lo statuto entro sei mesi dalla
data di costituzione della Comunita' montana.
5. Il Consiglio eletto ai sensi del comma 1 dura in carica fino alla
scadenza prevista dallo statuto ed esercita le sue funzioni fino
all'insediamento del nuovo Consiglio.".