REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

             TITOLO V                                                           
        NORME FINALI                                                            
          Art. 25                                                               
Disposizioni transitorie                                                        
1. I piani pluriennali di sviluppo delle Comunita' montane, approvati           
ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 19 luglio 1997, n. 22           
(Ordinamento delle Comunita' montane e disposizioni a favore della              
montagna), e vigenti alla data di entrata in vigore della presente              
legge, possono essere attuati secondo le disposizioni previgenti.               
2. I piani in scadenza nel corso dell'anno 2003, possono essere                 
aggiornati, prorogandone la validita' per il successivo anno                    
finanziario.                                                                    
NOTE ALL'ART. 25                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 27 della L.R. 19 luglio 1997, n. 22 concernente           
Ordinamento delle Comunita' montane e disposizioni a favore della               
montagna e' il seguente:                                                        
"Art. 27 - Approvazione del piano pluriennale di sviluppo                       
socio-economico                                                                 
1. Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico e' adottato dal             
Consiglio della Comunita' montana su proposta della Giunta, sentiti i           
Comuni che ne fanno parte.                                                      
2. Il Piano adottato e' trasmesso alla Provincia per l'approvazione.            
3. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento del piano, ne            
verifica la coerenza con le linee e gli obiettivi della                         
programmazione provinciale e regionale e, a seguito di valutazione              
positiva, lo approva.                                                           
4. In caso di valutazione negativa, entro la stessa scadenza di                 
sessanta giorni dal ricevimento, il piano di sviluppo socio-economico           
non coerente con le linee e gli obiettivi della programmazione                  
provinciale e regionale e' motivatamente rinviato alla Comunita'                
montana, che provvede alla sua modifica, alla successiva adozione ed            
alla nuova trasmissione alla Provincia per l'approvazione.                      
5. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che la Provincia               
abbia provveduto all'approvazione del piano, ovvero al suo motivato             
rinvio alla Comunita' montana, il piano e' da ritenersi approvato.              
6. Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico approvato e'                
inviato alla Regione.                                                           
7. Nel periodo di validita' del Piano, la Comunita' montana puo'                
adottare varianti in relazione a nuove e motivate esigenze di                   
sviluppo economico e sociale dell'area. Tali varianti sono sottoposte           
alle stesse procedure di approvazione di cui ai commi precedenti".              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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