LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 25
Disposizioni transitorie
1. I piani pluriennali di sviluppo delle Comunita' montane, approvati
ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 19 luglio 1997, n. 22
(Ordinamento delle Comunita' montane e disposizioni a favore della
montagna), e vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, possono essere attuati secondo le disposizioni previgenti.
2. I piani in scadenza nel corso dell'anno 2003, possono essere
aggiornati, prorogandone la validita' per il successivo anno
finanziario.
NOTE ALL'ART. 25
Comma 1
1) Il testo dell'art. 27 della L.R. 19 luglio 1997, n. 22 concernente
Ordinamento delle Comunita' montane e disposizioni a favore della
montagna e' il seguente:
"Art. 27 - Approvazione del piano pluriennale di sviluppo
socio-economico
1. Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico e' adottato dal
Consiglio della Comunita' montana su proposta della Giunta, sentiti i
Comuni che ne fanno parte.
2. Il Piano adottato e' trasmesso alla Provincia per l'approvazione.
3. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento del piano, ne
verifica la coerenza con le linee e gli obiettivi della
programmazione provinciale e regionale e, a seguito di valutazione
positiva, lo approva.
4. In caso di valutazione negativa, entro la stessa scadenza di
sessanta giorni dal ricevimento, il piano di sviluppo socio-economico
non coerente con le linee e gli obiettivi della programmazione
provinciale e regionale e' motivatamente rinviato alla Comunita'
montana, che provvede alla sua modifica, alla successiva adozione ed
alla nuova trasmissione alla Provincia per l'approvazione.
5. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che la Provincia
abbia provveduto all'approvazione del piano, ovvero al suo motivato
rinvio alla Comunita' montana, il piano e' da ritenersi approvato.
6. Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico approvato e'
inviato alla Regione.
7. Nel periodo di validita' del Piano, la Comunita' montana puo'
adottare varianti in relazione a nuove e motivate esigenze di
sviluppo economico e sociale dell'area. Tali varianti sono sottoposte
alle stesse procedure di approvazione di cui ai commi precedenti".