LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SERVIZI PUBBLICI E DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI PER LO SVILUPPO
DELLE ZONE MONTANE
Art. 23
Contributi per piccole opere
ed attivita' di riassetto idrogeologico
1. I contributi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), sono
concessi dalle Comunita' montane ad imprenditori agricoli, anche a
titolo non principale, che realizzino all'interno delle proprie
aziende agro-silvo-pastorali piccole opere ed attivita' di
manutenzione ambientale, compresi gli interventi di mantenimento,
miglioramento e razionale utilizzazione dei pascoli e dei boschi,
ritenute utili ai fini della sistemazione e della prevenzione di
fenomeni di dissesto idrogeologico, oltre che al mantenimento degli
impianti di forestazione attuati per il contenimento della CO2 in
atmosfera.
2. I contributi possono coprire fino al settantacinque per cento del
costo di ciascun intervento.
3. Le Comunita' montane, nel rispetto degli indirizzi della
programmazione regionale, fissano le modalita' di presentazione delle
domande di contributo e indicano le tipologie ammesse e le priorita'
d'intervento, privilegiando le zone di crinale o di vallata
caratterizzate da maggiori rischi di spopolamento e di dissesto
idrogeologico. Le Comunita' montane possono inoltre prevedere una
graduazione dei livelli di contribuzione in relazione alle differenti
tipologie e localizzazioni degli interventi.