LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SERVIZI PUBBLICI E DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI PER LO SVILUPPO
DELLE ZONE MONTANE
Art. 22
Interventi per la promozione di nuove imprese
e modifica della legge regionale n. 3 del 1999
1. Al comma 4 dell'articolo 54 della legge regionale n. 3 del 1999,
dopo la lettera a), e' aggiunta la seguente lettera a bis):
"a bis) lo sviluppo dell'imprenditorialita' nelle zone montane;".
2. Le Comunita' montane al fine di favorire il riequilibrio
insediativo e il recupero dei centri abitati di montagna possono
concedere contributi per la ristrutturazione di immobili da destinare
ad attivita' economiche ed annessa abitazione, nell'osservanza delle
disposizioni dell'ordinamento comunitario.
NOTA ALL'ART. 22
Comma 1
1) Il testo dell'art. 54, comma 4, della legge regionale 21 aprile
1999, n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il
seguente:
"Art. 54 - Programma regionale
omissis
4. Il programma regionale sostiene inoltre, nel quadro della
legislazione regionale vigente:
a) la creazione di nuove imprese e la successione nella conduzione di
impresa, in particolare a favore dell'imprenditorialita' giovanile e
femminile;
b) la qualificazione delle risorse umane;
c) l'attivita' nel lavoro autonomo e nelle professioni;
d) la promozione, nell'ambito della attuazione delle funzioni
conferite alla Regione dal DLgs 23 dicembre 1997, n. 469, di
iniziative a sostegno delle aziende in difficolta', in particolare
per la ricerca di iniziative imprenditoriali sostitutive, anche in
forma cooperativa, che possono garantire la prospettiva del
mantenimento di livelli occupazionali adeguati, anche ai sensi della
legge 27 febbraio 1985, n. 49;
e) l'utilizzo di risorse umane per la ricerca e l'innovazione e la
partecipazione ai relativi programmi comunitari e nazionali;
f) la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti, nelle
tipologie e nei processi produttivi;
g) la realizzazione di sistemi di qualita' aziendale, la loro
certificazione e l'applicazione di metodologie di qualita' totale
basate sulla partecipazione attiva dei lavoratori;
h) l'applicazione di norme e procedure riguardanti la prevenzione di
rischi, la tutela della salute, la qualita' ambientale interna ed
esterna alle imprese;
i) la realizzazione di iniziative delle imprese volte a favorire
l'esportazione e l'internazionalizzazione.
omissis".