REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI E DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE Art. 20 Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico 1. Le Comunita' montane operano al fine di tutelare il patrimonio ambientale e paesaggistico della montagna quale elemento portante della sua valorizzazione per lo sviluppo del turismo di qualita'.