REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SERVIZI PUBBLICI E DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI PER LO SVILUPPO
DELLE ZONE MONTANE
Art. 20
Tutela e valorizzazione
del patrimonio ambientale e paesaggistico
1. Le Comunita' montane operano al fine di tutelare il patrimonio
ambientale e paesaggistico della montagna quale elemento portante
della sua valorizzazione per lo sviluppo del turismo di qualita'.