LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SERVIZI PUBBLICI E DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI PER LO SVILUPPO
DELLE ZONE MONTANE
Art. 19
Salvaguardia e valorizzazione
del patrimonio culturale
1. Le Comunita' montane operano al fine della salvaguardia
dell'identita' culturale e sociale degli ambiti territoriali, quale
elemento fondante di coesione e di valorizzazione del sistema
locale.
2. In particolare, le Comunita' montane promuovono la salvaguardia,
la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale
del proprio territorio, anche attraverso la promozione delle
attivita' espressive tradizionali e popolari ed anche con la
collaborazione delle organizzazioni del volontariato e delle altre
associazioni interessate.
3. Le Comunita' montane sostengono la salvaguardia e la
valorizzazione dei mestieri tradizionali della zona, anche con
progetti di formazione ed altri interventi per la riqualificazione e
la promozione delle attivita' artigianali a carattere artistico e
tradizionale individuate dal decreto del Presidente della Repubblica
25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei
settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonche'
dell'abbigliamento su misura).
NOTA ALL'ART. 19
Comma 3
1) Il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288
concerne Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle
lavorazioni artistiche e tradizionali, nonche' dell'abbigliamento su
misura.