REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

             TITOLO IV                                                          
        DISPOSIZIONI IN MATERIA                                                 
     DI SERVIZI PUBBLICI E DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI  PER LO SVILUPPO        
        DELLE ZONE MONTANE                                                      
          Art. 19                                                               
Salvaguardia e valorizzazione                                                   
del patrimonio culturale                                                        
1. Le Comunita' montane operano al fine della salvaguardia                      
dell'identita' culturale e sociale degli ambiti territoriali, quale             
elemento fondante di coesione e di valorizzazione del sistema                   
locale.                                                                         
2. In particolare, le Comunita' montane promuovono la salvaguardia,             
la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale            
del proprio territorio, anche attraverso la promozione delle                    
attivita' espressive tradizionali e popolari ed anche con la                    
collaborazione delle organizzazioni del volontariato e delle altre              
associazioni interessate.                                                       
3. Le Comunita' montane sostengono la salvaguardia e la                         
valorizzazione dei mestieri tradizionali della zona, anche con                  
progetti di formazione ed altri interventi per la riqualificazione e            
la promozione delle attivita' artigianali a carattere artistico e               
tradizionale individuate dal decreto del Presidente della Repubblica            
25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei            
settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonche'                    
dell'abbigliamento su misura).                                                  
NOTA ALL'ART. 19                                                                
Comma 3                                                                         
1) Il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288            
concerne Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle             
lavorazioni artistiche e tradizionali, nonche' dell'abbigliamento su            
misura.                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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