LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SERVIZI PUBBLICI E DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI PER LO SVILUPPO
DELLE ZONE MONTANE
Art. 18
Promozione e valorizzazione dei prodotti tipici
1. Al fine di promuovere e valorizzare le produzioni agricole,
alimentari e culinarie tradizionali e tipiche dei territori montani,
la Comunita' montana:
a) fornisce supporto ai produttori locali nella preparazione della
documentazione necessaria alla richiesta di "denominazione di
origine" o "indicazione geografica", di cui al regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
prodotti agricoli ed alimentari, e per l'inserimento nell'elenco
nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di cui
all'articolo 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole 8
settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per
l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8,
comma 1, del Dlgs 30 aprile 1998, n. 173);
b) favorisce la formazione di associazioni finalizzate alla
riscoperta delle tradizioni storico-culturali e culinarie del
territorio;
c) promuove e partecipa a progetti finalizzati alla valorizzazione
delle produzioni da agricoltura biologica, ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al
metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla
indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate
alimentari, anche attraverso fiere e manifestazioni specifiche;
d) promuove e partecipa a progetti finalizzati alla riscoperta dei
prodotti tipici del territorio, anche con il coinvolgimento degli
istituti scolastici locali.
NOTE ALL'ART. 18
Comma 1
1) Il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992
concerne Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli ed alimentari
2) Il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n.
350 concernente Regolamento recante norme per l'individuazione dei
prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del DLgs 30
aprile 1998, n. 173 e' il seguente:
"Art. 3 - Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali
1. E' istituito presso il Ministero per le politiche agricole
l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.
2. L'elenco e' formato dai prodotti definiti tradizionali dalle
Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ed inseriti
nei rispettivi elenchi.
3. Il Ministero per le politiche agricole cura la pubblicazione
annuale dell'elenco, promuovendone la conoscenza a livello nazionale
ed estero, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.
143".
3) Il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991
concerne Regolamento del Consiglio relativo al metodo di produzione
biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui
prodotti agricoli e sulle derrate alimentari