LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SERVIZI PUBBLICI E DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI PER LO SVILUPPO
DELLE ZONE MONTANE
Art. 17
Interventi per i giovani agricoltori
e per la ricomposizione fondiaria nelle zone montane
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 4 della
legge n. 97 del 1994, la Regione, al fine di favorire l'accesso dei
giovani all'attivita' agricola e di evitare la frammentazione delle
aziende agricole nelle zone montane, accorda, nel rispetto della
legge regionale 6 luglio 1974, n. 26 (Provvidenze per lo sviluppo
della proprieta' coltivatrice diretta, singola e cooperativa),
preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni montani, sino
alla concorrenza di almeno il trenta per cento delle disponibilita'
finanziarie recate dalle leggi vigenti in materia di formazione,
ampliamento e consolidamento della proprieta' coltivatrice, ai
seguenti beneficiari:
a) coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale
che non abbiano ancora compiuto i quarant'anni di eta';
b) societa' di persone e societa' cooperative considerate
imprenditori agricoli a titolo principale, a norma dell'articolo 12,
comma sesto, lettere a) e b) della legge 9 maggio 1975, n. 153
(Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per
la riforma dell'agricoltura), nelle quali almeno il quaranta per
cento dei soci sia costituito da imprenditori agricoli a titolo
principale di eta' inferiore a quarant'anni;
c) societa' di capitali considerate imprenditori agricoli a titolo
principale, a norma dell'articolo 12, comma sesto, lettera c) della
legge n. 153 del 1975, nelle quali almeno il quaranta per cento degli
amministratori, e comunque tutti i rappresentanti legali, sia
costituito da imprenditori agricoli a titolo principale di eta'
inferiore a quarant'anni; nelle societa' in accomandita per azioni
deve inoltre essere costituito da imprenditori agricoli a titolo
principale, di eta' inferiore a quarant'anni, almeno il quaranta per
cento dei soci accomandatari;
d) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della
legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), delle
porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi,
che intendono acquistare le quote medesime secondo le modalita' ed i
limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 97 del 1994.
2. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunita'
montane, sulla base di criteri predeterminati ai sensi dell'articolo
12 della legge n. 241 del 1990, possono concedere contributi a
copertura delle spese relative agli atti di compravendita e permuta
dei terreni agricoli.
NOTE ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'art. 13, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97
concernente Nuove disposizioni per le zone montane e' il seguente:
"Art. 13 - Interventi per lo sviluppo di attivita' produttive
omissis
4. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, le
Regioni e la Cassa per la formazione della piccola proprieta'
contadina, istituita con D.Lgs. 5 marzo 1948, n. 121, al fine di
favorire l'accesso dei giovani alle attivita' agricole, agevolano le
operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti di
eta' compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti in comuni
montani, nonche' dalle cooperative agricole di cui all'art. 16, Legge
14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede in comuni montani e nelle
quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40
per cento da giovani di eta' compresa tra i diciotto e i quarant'anni
residenti in comuni montani, dando ad essi preferenza, sino alla
concorrenza del 30 per cento, nella ripartizione rispettivamente dei
fondi destinati alla formazione della proprieta' coltivatrice e delle
disponibilita' finanziarie annuali".
2) La legge regionale 6 luglio 1974, n. 26 concerne Provvidenze per
lo sviluppo della proprieta' coltivatrice diretta, singola e
cooperativa.
3) Il testo dell'art. 12, comma sesto, lettere a) e b), della legge 9
maggio 1975, n. 153 concernente Attuazione delle direttive del
Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura e'
il seguente:
"Art. 12
omissis
Le societa' sono considerate imprenditori agricoli a titolo
principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale
l'esercizio esclusivo dell'attivita' agricola, ed inoltre:
a) nel caso di societa' di persone qualora almeno la meta' dei soci
sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo
principale. Per le societa' in accomandita la percentuale si
riferisce ai soci accomandatari;
b) nel caso di societa' cooperative qualora utilizzino
prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la meta' dei
soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a
titolo principale;
omissis".
4) Il testo dell'art. 12 comma sesto, lettera c), della legge 9
maggio 1975, n. 153 concernente Attuazione delle direttive del
Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura e'
il seguente:
"Art. 12
omissis
Le societa' sono considerate imprenditori agricoli a titolo
principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale
l'esercizio esclusivo dell'attivita' agricola, ed inoltre:
omissis
c) nel caso di societa' di capitali qualora oltre il 50 per cento del
capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo
principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere
assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal
fine lo statuto puo' prevedere un diritto di prelazione a favore dei
soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo
principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica
intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le
proprie azioni o la propria quota, determinando le modalita' e i
tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica
di imprenditore agricolo a titolo principale e' tenuto a darne
comunicazione all'organo di amministrazione della societa' entro
quindici giorni".
5) Il testo dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203
concernente Norme sui contratti agrari e' il seguente:
"Art. 49 - Diritti degli eredi
Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o
coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli
eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino
avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attivita'
agricola, in qualita' di imprenditori a titolo principale ai sensi
dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori
diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione
dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli
altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di
affitto che cosi' si instaura tra i coeredi e' disciplinato dalle
norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della
successione.
L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa
effettuata da parte degli eredi di cui al comma precedente e' causa
di decadenza dal diritto previsto dal comma stesso.
I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente.
In caso di morte dell'affittuario mezzadro, colono, compartecipante o
soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in
corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e
continui ad esercitare attivita' agricola in qualita' di coltivatore
diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto dal
primo comma".
6) Il testo dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97
concernente Nuove disposizioni per le zone montane e' il seguente:
"Art. 4 - Conservazione dell'integrita' dell'azienda agricola
1. Nei comuni montani, gli eredi considerati affittuari ai sensi
dell'articolo 49 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di
fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi hanno
diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per
legge, all'acquisto della proprieta' delle porzioni medesime,
unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici.
2. Il diritto di cui al comma 1 e' acquisito a condizione che i
predetti soggetti dimostrino:
a) di non aver alienato, nel triennio precedente, altri fondi rustici
di imponibile fondiario superiore a lire 500.000, salvo il caso di
permuta o cessione a fini di ricomposizione fondiaria;
b) che il fondo per il quale intendono esercitare il diritto, in
aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprieta' o enfiteusi,
non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacita'
lavorativa loro o della loro famiglia;
c) di essersi obbligati, con la dichiarazione di cui all'articolo 5,
comma 1, a condurre o coltivare direttamente il fondo per almeno sei
anni;
d) di essere iscritti al Servizio contributi agricoli unificati
(SCAU) ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, in qualita' di
coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.
3. La disciplina prevista dal presente articolo non si applica nella
provincia autonoma di Bolzano".
7) Il testo dell'art. 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97
concernente Nuove disposizioni per le zone montane e' il seguente:
"Art. 5 - Procedura per l'acquisto della proprieta'
1. Gli eredi che intendono esercitare il diritto di cui all'articolo
4 devono, entro sei mesi dalla scadenza del rapporto di affitto,
notificare ai coeredi, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, la dichiarazione di acquisto e versare il prezzo entro
il termine di tre mesi dall'avvenuta notificazione della
dichiarazione.
2. Il prezzo di acquisto e' costituito, al momento dell'esercizio del
diritto, dal valore agricolo medio determinato ai sensi dell'articolo
4 della Legge 26 maggio 1965, n. 590.
3. Qualora i terreni oggetto dell'acquisto siano utilizzati, prima
della scadenza del periodo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
c), a scopi diversi da quelli agricoli, in conformita' agli strumenti
urbanistici vigenti, gli altri coeredi hanno diritto alla
rivalutazione del prezzo, in misura pari alla differenza tra il
corrispettivo gia' percepito, adeguato secondo l'indice dei prezzi al
consumo per l'intera collettivita' nazionale rilevato dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), ed il valore di mercato conseguente
alla modificazione della destinazione dell'area.
4. Il prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze e degli
annessi rustici e' determinato, al momento dell'esercizio del
diritto, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo
regionale corrispondente.
5. In caso di rifiuto a ricevere il pagamento del prezzo da parte del
proprietario, gli eredi devono depositare la somma presso un istituto
di credito nella provincia dove e' ubicato il fondo, dando
comunicazione al proprietario medesimo, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Dalla data della
notificazione si acquisisce la proprieta'.
6. Agli atti di acquisto effettuati ai sensi della presente legge da
coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, si
applicano le agevolazioni fiscali e creditizie previste per la
formazione e l'arrotondamento della proprieta' coltivatrice".
Comma 2
8) Il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241
concernente Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e' il seguente:
"Art. 12
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni
stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al
comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli
interventi di cui al medesimo comma 1".