LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SERVIZI PUBBLICI E DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI PER LO SVILUPPO
DELLE ZONE MONTANE
Art. 16
Accordi interprofessionali per il settore
delle produzioni forestali
1. La Regione, d'intesa con le Comunita' montane, promuove lo
sviluppo ecocompatibile delle produzioni forestali e dell'economia
del legno anche attraverso accordi tra le imprese, i proprietari ed i
gestori di aree forestali e gli operatori della filiera del legno, in
forma singola ovvero associata, per un miglior utilizzo delle risorse
forestali regionali.
2. Gli accordi di cui al comma 1 possono concernere altresi' la
produzione di energia elettrica da fonte alternativa, mediante
utilizzo di bio-masse e di scarti delle lavorazioni forestali,
coinvolgendo le imprese interessate a tale produzione.