LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SERVIZI PUBBLICI E DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI PER LO SVILUPPO
DELLE ZONE MONTANE
Art. 14
Coordinamento dei servizi di trasporto
1. Al fine di perseguire un'efficiente ed efficace offerta di
trasporto pubblico locale nelle aree montane, la Comunita' montana
promuove il coordinamento tra i Comuni interessati per la
predisposizione di proposte per soddisfare la domanda di mobilita' e
la fruizione immediata dei servizi.
2. I Comuni montani autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo
23 della legge n. 97 del 1994, stabiliscono con apposito regolamento
le modalita' di organizzazione e di gestione dei servizi di trasporto
di persone e di merci di prima necessita' in deroga alle vigenti
disposizioni amministrative in materia, tenendo conto delle proposte
di cui al comma 1.
3. La Regione, le Province e le Agenzie per il trasporto pubblico
locale, nella definizione degli accordi di programma e dei contratti
di servizio per l'organizzazione e la realizzazione degli interventi
sulla mobilita' e sul trasporto pubblico locale, tengono conto delle
proposte di cui al comma 1, nonche' dei regolamenti comunali di cui
al comma 2.
NOTE ALL'ART. 14
Comma 2
1) Il testo dell'art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97
concernente Nuove disposizioni per le zone montane e' il seguente:
"Art. 23 - Deroghe in materia di trasporti
1. Per i comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri
abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni
montani ed individuati dalle rispettive Regioni, per i quali non sia
possibile organizzare servizi di trasporto secondo le norme vigenti,
le Regioni autorizzano l'organizzazione e la gestione, da parte dei
Comuni stessi, del trasporto di persone e di merci di prima
necessita', con particolari modalita' stabilite con apposito
regolamento approvato dal Consiglio comunale".