LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SERVIZI PUBBLICI E DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI PER LO SVILUPPO
DELLE ZONE MONTANE
Art. 13
Organizzazione dei servizi scolastici
1. Al fine di garantire alle aree montane un'adeguata e razionale
offerta di scuola dell'infanzia e dell'obbligo, nonche' di
opportunita' formative nei percorsi di istruzione e formazione
professionale, anche in integrazione tra loro, le Province e i
Comuni, nel rispetto delle reciproche competenze, promuovono accordi
di programma con gli enti competenti, e in particolare con gli organi
decentrati del Ministero dell'istruzione e con le istituzioni
scolastiche interessate.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire una
adeguata offerta di sedi e di spazi per le attivita' educative e
formative, nonche' l'organizzazione ottimale della rete scolastica,
dei trasporti e degli altri servizi per l'accesso e la frequenza al
sistema scolastico.
3. La Comunita' montana, per dare impulso alla realizzazione degli
obiettivi di cui ai commi 1 e 2, promuove il coordinamento tra i
Comuni interessati per la predisposizione di proposte adeguate alla
specifica realta' territoriale e sociale dell'area.