REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

             TITOLO III                                                         
        FINANZIAMENTI REGIONALI                                                 
          PER LA MONTAGNA                                                       
CAPO I                                                                          
Partecipazione della Regione                                                    
alla programmazione negoziata per la montagna                                   
            CAPO II                                                             
       Trasferimenti regionali alle Comunita' montane                           
       per lo sviluppo della montagna                                           
          Art. 12                                                               
Riparto e destinazione dei fondi                                                
1. Le risorse dei fondi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e           
c), sono ripartite a favore delle Comunita' montane secondo i                   
seguenti parametri:                                                             
a) sessanta per cento in proporzione alla superficie delle zone                 
montane;                                                                        
b) quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente nelle           
zone montane.                                                                   
2. Le risorse del fondo per le piccole opere ed attivita' di                    
riassetto idrogeologico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b),           
sono ripartite tra le Comunita' montane in proporzione alla                     
superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali censite                    
all'interno delle zone montane dei rispettivi ambiti territoriali.              
3. La Comunita' montana destina le risorse acquisite dal fondo                  
regionale per la montagna, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera             
a), alle azioni previste nell'accordo-quadro di cui all'articolo 6,             
oppure, in mancanza di tale accordo, alla realizzazione di programmi            
annuali operativi attuativi dell'intesa istituzionale.                          
4. La Giunta regionale fissa le modalita' di erogazione, di revoca              
dei finanziamenti, nonche' gli obiettivi e le attivita' di                      
monitoraggio.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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