LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
TITOLO III
FINANZIAMENTI REGIONALI
PER LA MONTAGNA
CAPO I
Partecipazione della Regione
alla programmazione negoziata per la montagna
CAPO II
Trasferimenti regionali alle Comunita' montane
per lo sviluppo della montagna
Art. 12
Riparto e destinazione dei fondi
1. Le risorse dei fondi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e
c), sono ripartite a favore delle Comunita' montane secondo i
seguenti parametri:
a) sessanta per cento in proporzione alla superficie delle zone
montane;
b) quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente nelle
zone montane.
2. Le risorse del fondo per le piccole opere ed attivita' di
riassetto idrogeologico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b),
sono ripartite tra le Comunita' montane in proporzione alla
superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali censite
all'interno delle zone montane dei rispettivi ambiti territoriali.
3. La Comunita' montana destina le risorse acquisite dal fondo
regionale per la montagna, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
a), alle azioni previste nell'accordo-quadro di cui all'articolo 6,
oppure, in mancanza di tale accordo, alla realizzazione di programmi
annuali operativi attuativi dell'intesa istituzionale.
4. La Giunta regionale fissa le modalita' di erogazione, di revoca
dei finanziamenti, nonche' gli obiettivi e le attivita' di
monitoraggio.