LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
TITOLO III
FINANZIAMENTI REGIONALI
PER LA MONTAGNA
CAPO I
Partecipazione della Regione
alla programmazione negoziata per la montagna
CAPO II
Trasferimenti regionali alle Comunita' montane
per lo sviluppo della montagna
Art. 11
Fondi per la montagna
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo
sviluppo della montagna, gestiti dalle Comunita' montane, attraverso
i seguenti fondi:
a) fondo regionale per la montagna: istituito in attuazione
dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove
disposizioni per le zone montane), il fondo e' costituito dalle
risorse del fondo nazionale per la montagna attribuite alla Regione,
destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo
sviluppo globale della montagna, ai sensi dell'articolo 1, comma 4
della legge n. 97 del 1994, e dalle aggiuntive risorse regionali di
cofinanziamento definite con la legge annuale di bilancio;
b) fondo per le piccole opere ed attivita' di riassetto
idrogeologico: istituito in attuazione dell'articolo 7, comma 3 della
legge n. 97 del 1994, il fondo finanzia contributi concessi dalle
Comunita' montane agli imprenditori agricoli per la realizzazione di
piccole opere ed attivita' di manutenzione ambientale, secondo i
criteri di cui all'articolo 23;
c) fondo per le opere pubbliche montane: il fondo e' costituito dalle
risorse del fondo nazionale ordinario per gli investimenti attribuite
alla Regione, destinate alle Comunita' montane per la realizzazione
di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, a
norma dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30
giugno 1997, n. 244 (Riordino del sistema dei trasferimenti erariali
agli enti locali).
2. Le risorse del fondo nazionale per la montagna trasferite dallo
Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 97 del
1994, sono suddivise tra i due fondi di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, secondo le seguenti quote:
a) per una quota pari all'ottanta per cento, al fondo regionale per
la montagna, di cui al comma 1, lettera a);
b) per la restante quota, pari al venti per cento, al fondo per le
piccole opere ed attivita' di riassetto idrogeologico, di cui al
comma 1, lettera b).
3. Le percentuali di riparto di cui al comma 2 possono essere
rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria
regionale, a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
NOTE ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97
concernente Nuove disposizioni per le zone montane e' il seguente:
"Art. 2 - Fondo nazionale per la montagna
omissis
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto
ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore
degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le Regioni e le
Province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali
per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di
cui all'articolo 1.
omissis".
2) Il testo dell'art. 1, comma 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97
concernente Nuove disposizioni per le zone montane e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita' della legge
omissis
4. Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche e
coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la
tutela e la valorizzazione delle qualita' ambientali e delle
potenzialita' endogene proprie dell'habitat montano. Le azioni
riguardano i profili:
a) territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle
risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore
naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle
popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del
sistema dei trasporti e della viabilita' locale;
b) economico, per lo sviluppo delle attivita' economiche presenti sui
territori montani da considerare aree depresse;
c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la
collettivita';
d) culturale e delle tradizioni locali.
omissis".
3) Il testo dell'art. 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97
concernente Nuove disposizioni per le zone montane e' il seguente:
"Art. 7 - Tutela ambientale
omissis
3. Allo scopo di riconoscere il servizio svolto dall'agricoltura di
montagna, la legge regionale disciplina la concessione, attraverso le
comunita' montane, di contributi fino al 75 per cento del loro costo
per piccole opere ed attivita' di manutenzione ambientale concernenti
proprieta' agro-silvo-pastorali. Possono essere ammessi a contributo
anche gli interventi svolti da imprenditori agricoli a titolo non
principale".
4) Il testo dell'art. 6, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
30 giugno 1997, n. 244 concernente Riordino del sistema dei
trasferimenti erariali agli enti locali e' il seguente:
"Art. 6 - Finalita' ed attribuzione del fondo nazionale ordinario per
gli investimenti
omissis
2. Alle Province, ai Comuni ed alle comunita' montane spettano
contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli
investimenti con le seguenti modalita':
omissis
c) per le comunita' montane il fondo e' distribuito alle Regioni, per
il successivo riparto alle comunita' montane, per la meta' sulla base
della popolazione residente e per la meta' sulla base della
superficie dei territori classificati montani secondo i dati
risultanti dalla piu' recente pubblicazione ufficiale
dell'U.N.C.E.M.".
5) Il testo dell'art. 2 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97
concernente Nuove disposizioni per le zone montane e' il seguente:
"Art. 2 - Fondo nazionale per la montagna
1. E' istituito presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e
di enti pubblici, ed e' iscritto in un apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
suddetto capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto
ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore
degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le Regioni e le
Province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali
per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di
cui all'articolo 1.
4. Le Regioni e le Province autonome disciplinano con propria legge i
criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le Regioni e le Province
autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro
del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'esigenza della
salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle
attivita' agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell'estensione del
territorio montano, della popolazione residente, anche con
riferimento alle classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei servizi e
dell'entita' dei trasferimenti ordinari e speciali".
Comma 3
6) Il testo dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 40 - Legge finanziaria regionale
1. In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per
finalita':
a) il rifinanziamento degli interventi o la revoca di finanziamenti
gia' autorizzati con riferimento alle rispettive leggi settoriali;
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i
singoli obiettivi della medesima legge settoriale, dei finanziamenti
gia' autorizzati in passato;
c) l'introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore
agli obiettivi specifici dei programmi attuativi, nel rispetto degli
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale per
le tipologie di intervento le cui leggi settoriali lo prevedano.
2. La legge finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa
competente in materia di bilancio, e' approvata immediatamente prima
delle corrispondenti leggi di bilancio, di assestamento e di
variazione, dalle quali trae il riferimento necessario per la
dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni
pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali
fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di
spesa".