LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
TITOLO III
FINANZIAMENTI REGIONALI
PER LA MONTAGNA
CAPO I
Partecipazione della Regione
alla programmazione negoziata per la montagna
Art. 10
Nucleo tecnico regionale
1. L'integrazione delle attivita' dei settori regionali competenti
all'attuazione delle politiche per lo sviluppo della montagna e'
assicurata da un nucleo tecnico interdirezionale, il quale adempie
alle seguenti funzioni:
a) provvede al coordinamento, al monitoraggio ed al controllo
nell'attuazione degli interventi di competenza dei diversi settori
regionali, previsti nell'ambito degli accordi-quadro;
b) assicura l'assistenza tecnica al Presidente della Regione ed ai
relativi delegati nell'ambito della negoziazione delle intese
istituzionali per la montagna, di cui all'articolo 4, e degli
accordi-quadro di cui all'articolo 6;
c) formula proposte in ordine alla definizione del programma
attuativo annuale, di cui all'articolo 9.