LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
TITOLO III
FINANZIAMENTI REGIONALI
PER LA MONTAGNA
CAPO I
Partecipazione della Regione
alla programmazione negoziata per la montagna
Art. 8
Programma regionale per la montagna
1. Il Consiglio regionale definisce con un atto di programmazione a
valenza anche pluriennale gli obiettivi di sviluppo da perseguire
nell'ambito delle intese istituzionali di cui all'articolo 4 ed i
criteri generali per l'utilizzo delle risorse che si renderanno
disponibili, rispetto ai diversi ambiti territoriali ed ai diversi
settori di intervento, prevedendo priorita' di finanziamento per gli
ambiti nei quali si realizzano processi di fusione tra Comuni o
Comunita' montane e per le intese istituzionali promosse
unitariamente da parte di piu' Comunita' montane.
2. La proposta dell'atto di programmazione e' predisposta dalla
Giunta regionale in coerenza alle linee di indirizzo elaborate dalla
Conferenza per la montagna, previo parere della Conferenza
Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 30 della legge regionale
n. 3 del 1999, e della Conferenza regionale per l'economia e il
lavoro di cui all'articolo 34 della stessa legge regionale.
3. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi definiti nell'atto di cui
al comma 1, la legge annuale di bilancio riserva almeno il due per
cento delle risorse regionali per gli investimenti agli interventi
per lo sviluppo delle zone montane da realizzare attraverso il
sistema della programmazione negoziata di cui al Titolo II della
presente legge, allocando tali risorse in un apposito fondo speciale,
nel rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio.
NOTE ALL'ART. 8
Comma 2
1) Il testo dell'art. 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 30 - Espressione dei pareri
1. La Conferenza Regione-Autonomie locali esprime alla Giunta
regionale pareri in ordine a:
a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;
b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina
delle funzioni degli Enti locali;
c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli Enti locali;
d) atti generali di programmazione regionale.
2. La Giunta regionale puo' richiedere comunque pareri alla
Conferenza Regione-Autonomie locali in ordine a proprie proposte e
iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di
coordinamento.
3. I pareri di competenza della Conferenza Regione-Autonomie locali
sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti.
Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che
siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della
Conferenza.
4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni
dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I
pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione
consiliare competente".
2) Il testo dell'art. 34 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 34 - Conferenza regionale per l'economia e il lavoro
1. La Conferenza regionale per l'economia e il lavoro, istituita con
provvedimento della Giunta regionale 5 ottobre 1993, n. 4859
costituisce strumento di confronto tra la Giunta regionale e le
associazioni economiche e sindacali, ferme restando le forme di
consultazione delle associazioni economiche e sindacali. Essa inoltre
costituisce sede di concertazione secondo le modalita' indicate ai
sensi del comma 2.
2. Con successivi provvedimenti della Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, sono previste ulteriori modalita'
di organizzazione, funzionamento e composizione della Conferenza".