REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

            TITOLO II                                                           
         PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA                                               
       PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA                                           
          Art. 7                                                                
Partecipazione della societa' civile                                            
1. Le Comunita' montane individuano forme di partecipazione atte a              
garantire la consultazione della societa' civile nell'ambito della              
definizione dei contenuti delle proposte di intesa istituzionale e di           
accordo-quadro, assicurando la compiuta valutazione degli esiti di              
tale consultazione.                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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