REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
TITOLO II PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA Art. 7 Partecipazione della societa' civile 1. Le Comunita' montane individuano forme di partecipazione atte a garantire la consultazione della societa' civile nell'ambito della definizione dei contenuti delle proposte di intesa istituzionale e di accordo-quadro, assicurando la compiuta valutazione degli esiti di tale consultazione.