REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA
Art. 7
Partecipazione della societa' civile
1. Le Comunita' montane individuano forme di partecipazione atte a
garantire la consultazione della societa' civile nell'ambito della
definizione dei contenuti delle proposte di intesa istituzionale e di
accordo-quadro, assicurando la compiuta valutazione degli esiti di
tale consultazione.