REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

            TITOLO II                                                           
         PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA                                               
       PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA                                           
          Art. 6                                                                
Accordi-quadro per lo sviluppo delle zone montane                               
1. L'intesa istituzionale di cui all'articolo 4 e' attuata mediante             
accordi-quadro, sulla base di proposte elaborate dalla Comunita'                
montana.                                                                        
2. L'accordo-quadro definisce le azioni di competenza dei soggetti              
partecipanti, indicando in particolare:                                         
a) le attivita' e gli interventi da realizzare, con tempi e modalita'           
di attuazione, ed eventuali termini ridotti per gli adempimenti                 
procedimentali;                                                                 
b) i soggetti responsabili delle singole attivita' ed interventi, e             
gli impegni specifici assunti da ciascun partecipante;                          
c) gli eventuali accordi di programma, conferenze di servizi o                  
convenzioni, necessari per l'attuazione dell'accordo-quadro;                    
d) le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dei singoli           
interventi e la ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti                  
partecipanti;                                                                   
e) gli effetti derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti              
dai soggetti partecipanti, compresa l'attivazione di interventi                 
sostitutivi da parte della conferenza di programma di cui al comma              
6;                                                                              
f) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i             
soggetti partecipanti;                                                          
g) il diritto di recesso dei soggetti partecipanti, e le relative               
condizioni;                                                                     
h) le condizioni per l'adesione di eventuali ulteriori partecipanti             
all'accordo-quadro;                                                             
i) i contenuti sostanziali dell'accordo-quadro non modificabili se              
non attraverso la rideterminazione dell'accordo.                                
3. All'accordo-quadro partecipano i seguenti soggetti, qualora                  
assumano specifici impegni per la sua attuazione:                               
a) i soggetti aderenti all'intesa istituzionale;                                
b) gli altri enti pubblici ed i gestori di servizi pubblici o di                
interesse pubblico individuati dalla Comunita' montana, che si                  
impegnino a coordinare i propri programmi di investimento secondo               
quanto previsto dall'accordo-quadro;                                            
c) le parti sociali le quali contribuiscano direttamente alla                   
realizzazione degli obiettivi dell'accordo-quadro;                              
d) i soggetti privati di cui al comma 4, interessati a concorrere con           
interventi o attivita' a proprio carico alla realizzazione delle                
azioni pubbliche previste nell'accordo-quadro.                                  
4. La Comunita' montana individua i soggetti privati partecipanti               
all'accordo-quadro, di cui al comma 3, lettera d), sulla base di                
criteri predeterminati, secondo procedure di evidenza pubblica idonee           
a garantire l'imparzialita' e la trasparenza dell'individuazione.               
5. I contenuti della proposta di accordo-quadro sono definiti dalla             
Comunita' montana con il concorso dei Comuni in essa compresi e con             
la consultazione della cittadinanza e delle associazioni ambientali,            
economiche e sociali, ai sensi dell'articolo 7.                                 
6. Il coordinamento delle attivita' necessarie all'attuazione                   
dell'accordo-quadro e' svolto da una conferenza di programma,                   
costituita dai rappresentanti designati dai sottoscrittori.  La                 
conferenza provvede, in particolare, alle determinazioni necessarie             
per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere c), e), f),             
g), h) e per l'adeguamento dei contenuti dell'accordo-quadro, nel               
rispetto delle previsioni di cui alla lettera i) dello stesso comma.            
7. La Comunita' montana costituisce l'autorita' di programma preposta           
a:                                                                              
a) presiedere la conferenza di programma;                                       
b) esercitare i controlli e le sollecitazioni necessarie per                    
promuovere il tempestivo assolvimento degli obblighi assunti dai                
partecipanti;                                                                   
c) monitorare gli effetti sul territorio e sulla comunita' locale               
conseguenti all'attuazione degli interventi;                                    
d)  riferire periodicamente alla conferenza di programma sullo stato            
di avanzamento degli interventi e sugli esiti del monitoraggio di cui           
alla lettera c);                                                                
e) proporre i provvedimenti di competenza della conferenza di                   
programma.                                                                      
8. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 7, la Comunita'               
montana si avvale di una struttura operativa alla quale partecipano             
anche i funzionari designati dai Comuni, secondo quanto previsto                
nell'accordo-quadro.                                                            
9. All'accordo-quadro si applicano le disposizioni previste                     
dall'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241           
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto             
di accesso ai documenti amministrativi).                                        
NOTA ALL'ART. 6                                                                 
Comma 9                                                                         
1) Il testo dell'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto                
1990, n. 241 concernente Nuove norme in materia di procedimento                 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e'           
il seguente:                                                                    
"Art. 11                                                                        
omissis                                                                         
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati,            
a pena di nullita', per atto scritto, salvo che la legge disponga               
altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i              
principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in            
quanto compatibili.                                                             
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi           
controlli previsti per questi ultimi.                                           
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione              
recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere              
alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali                  
pregiudizi verificatisi in danno del privato.                                   
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed                     
esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate             
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina