LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA
Art. 6
Accordi-quadro per lo sviluppo delle zone montane
1. L'intesa istituzionale di cui all'articolo 4 e' attuata mediante
accordi-quadro, sulla base di proposte elaborate dalla Comunita'
montana.
2. L'accordo-quadro definisce le azioni di competenza dei soggetti
partecipanti, indicando in particolare:
a) le attivita' e gli interventi da realizzare, con tempi e modalita'
di attuazione, ed eventuali termini ridotti per gli adempimenti
procedimentali;
b) i soggetti responsabili delle singole attivita' ed interventi, e
gli impegni specifici assunti da ciascun partecipante;
c) gli eventuali accordi di programma, conferenze di servizi o
convenzioni, necessari per l'attuazione dell'accordo-quadro;
d) le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dei singoli
interventi e la ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti
partecipanti;
e) gli effetti derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti
dai soggetti partecipanti, compresa l'attivazione di interventi
sostitutivi da parte della conferenza di programma di cui al comma
6;
f) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i
soggetti partecipanti;
g) il diritto di recesso dei soggetti partecipanti, e le relative
condizioni;
h) le condizioni per l'adesione di eventuali ulteriori partecipanti
all'accordo-quadro;
i) i contenuti sostanziali dell'accordo-quadro non modificabili se
non attraverso la rideterminazione dell'accordo.
3. All'accordo-quadro partecipano i seguenti soggetti, qualora
assumano specifici impegni per la sua attuazione:
a) i soggetti aderenti all'intesa istituzionale;
b) gli altri enti pubblici ed i gestori di servizi pubblici o di
interesse pubblico individuati dalla Comunita' montana, che si
impegnino a coordinare i propri programmi di investimento secondo
quanto previsto dall'accordo-quadro;
c) le parti sociali le quali contribuiscano direttamente alla
realizzazione degli obiettivi dell'accordo-quadro;
d) i soggetti privati di cui al comma 4, interessati a concorrere con
interventi o attivita' a proprio carico alla realizzazione delle
azioni pubbliche previste nell'accordo-quadro.
4. La Comunita' montana individua i soggetti privati partecipanti
all'accordo-quadro, di cui al comma 3, lettera d), sulla base di
criteri predeterminati, secondo procedure di evidenza pubblica idonee
a garantire l'imparzialita' e la trasparenza dell'individuazione.
5. I contenuti della proposta di accordo-quadro sono definiti dalla
Comunita' montana con il concorso dei Comuni in essa compresi e con
la consultazione della cittadinanza e delle associazioni ambientali,
economiche e sociali, ai sensi dell'articolo 7.
6. Il coordinamento delle attivita' necessarie all'attuazione
dell'accordo-quadro e' svolto da una conferenza di programma,
costituita dai rappresentanti designati dai sottoscrittori. La
conferenza provvede, in particolare, alle determinazioni necessarie
per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere c), e), f),
g), h) e per l'adeguamento dei contenuti dell'accordo-quadro, nel
rispetto delle previsioni di cui alla lettera i) dello stesso comma.
7. La Comunita' montana costituisce l'autorita' di programma preposta
a:
a) presiedere la conferenza di programma;
b) esercitare i controlli e le sollecitazioni necessarie per
promuovere il tempestivo assolvimento degli obblighi assunti dai
partecipanti;
c) monitorare gli effetti sul territorio e sulla comunita' locale
conseguenti all'attuazione degli interventi;
d) riferire periodicamente alla conferenza di programma sullo stato
di avanzamento degli interventi e sugli esiti del monitoraggio di cui
alla lettera c);
e) proporre i provvedimenti di competenza della conferenza di
programma.
8. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 7, la Comunita'
montana si avvale di una struttura operativa alla quale partecipano
anche i funzionari designati dai Comuni, secondo quanto previsto
nell'accordo-quadro.
9. All'accordo-quadro si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi).
NOTA ALL'ART. 6
Comma 9
1) Il testo dell'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241 concernente Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e'
il seguente:
"Art. 11
omissis
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati,
a pena di nullita', per atto scritto, salvo che la legge disponga
altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i
principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in
quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi
controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione
recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere
alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed
esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".