LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA
Art. 5
Procedimento per l'intesa istituzionale
1. Le Comunita' montane definiscono i contenuti della proposta di
intesa istituzionale promuovendo ai sensi dell'articolo 7 la
concertazione con le parti sociali e la partecipazione dei cittadini
e provvedendo alla consultazione delle autorita' di bacino, degli
enti di gestione delle aree naturali protette, dei consorzi di
bonifica, dei consorzi forestali o loro strutture aggregative e dei
gestori di servizi pubblici operanti nel territorio.
2. L'intesa istituzionale si intende conclusa con l'assenso della
maggioranza dei Comuni, che rappresenti la maggioranza sia della
popolazione residente, sia della superficie del territorio
interessato, e con l'assenso unanime espresso dalle seguenti
amministrazioni:
a) Comunita' montana o Comunita' montane associate per la promozione
dell'intesa;
b) Province competenti per l'ambito territoriale;
c) Regione.
3. L'intesa istituzionale e' attuata mediante gli accordi- quadro di
cui all'articolo 6 e le azioni di cui al Titolo IV, nonche' mediante
gli atti di programmazione delle amministrazioni partecipanti.