LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA
Art. 4
Intese istituzionali di programma
per lo sviluppo della montagna
1. Le Comunita' montane, in forma singola o associata, promuovono una
intesa istituzionale di programma volta ad individuare e coordinare,
insieme ai Comuni, alla Provincia ed alla Regione, e attraverso il
confronto con le parti sociali, le azioni da realizzare per favorire
lo sviluppo socio-economico della zona montana, ai sensi
dell'articolo 1.
2. L'intesa costituisce un impegno a collaborare per la realizzazione
di un insieme di azioni a carattere strategico relative all'ambito
territoriale considerato, in una prospettiva temporale pluriennale.
3. L'intesa, quale patto locale per lo sviluppo delle zone montane,
costituisce riferimento necessario per gli atti di programmazione
degli enti sottoscrittori, per l'allocazione delle risorse
settoriali, comunitarie, nazionali, regionali e locali.
4. I contenuti dell'intesa sono definiti in conformita' alle linee di
indirizzo elaborate dalla Conferenza per la montagna ed in coerenza
agli obiettivi programmatici ed alle politiche di governo del
territorio previsti negli strumenti di pianificazione generali e
settoriali.
5. L'intesa puo' prevedere l'avvalimento della Comunita' montana da
parte della Provincia o della Regione per l'esercizio di funzioni di
loro competenza, qualora cio' risulti funzionale al perseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge e conforme
ai principi di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 aprile
1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
6. L'intesa assume valore ed effetti del piano pluriennale di
sviluppo delle Comunita' montane, di cui all'articolo 28, commi 3, 4
e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali).
NOTE ALL'ART. 4
Comma 5
1) Il testo dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
(concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente.
"Art. 10 - Principi generali per la ripartizione delle funzioni
1. Le funzioni amministrative del sistema regionale e locale sono
esercitate dai soggetti del governo territoriale, nell'ambito della
propria autonomia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
a) sussidiarieta', ai fini del conferimento della generalita' dei
compiti e delle funzioni amministrative al livello istituzionale piu'
vicino ai cittadini e idoneo, anche per dimensione demografica,
territoriale ed organizzativa;
b) adeguatezza, in relazione alla oggettiva capacita'
dell'amministrazione ricevente a garantire l'effettivo esercizio
delle funzioni;
c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee in capo
ad un medesimo livello istituzionale;
d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche,
territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e
dei compiti.
Comma 6
2) Il testo dell'art. 28, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 concernente Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali e' il seguente:
"Art. 28 - Funzioni
omissis
3. Le comunita' montane adottano piani pluriennali di opere ed
interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli
obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli
previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla Regione, che
possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi
di esecuzione del piano.
4. Le comunita' montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del
piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano
territoriale di coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi
aggiornamenti sono adottati dalle comunita' montane ed approvati
dalla Provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.
omissis".