LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
Art. 3
Interventi di interesse interregionale
1. La Regione Emilia-Romagna, anche sulla base delle linee di
indirizzo elaborate dalla Conferenza per la montagna, promuove
accordi con le altre Regioni per la predisposizione di programmi e
progetti d'interesse comune per lo sviluppo delle zone montane.
2. I programmi e i progetti di interesse interregionale, di cui al
comma 1, sono predisposti sentite le Province, le Comunita' montane
ed i Comuni coinvolti.