LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
Art. 2
Conferenza per la montagna
1. La Regione Emilia-Romagna convoca almeno una volta all'anno la
Conferenza per la montagna costituita dai Presidenti delle Comunita'
montane e delle Province, dai Sindaci dei Comuni montani di cui
all'articolo 1, comma 4, e dal Presidente della Regione, o dai loro
delegati.
2. La Conferenza elabora linee di indirizzo per il coordinamento
delle politiche di sviluppo delle zone montane e per la definizione
dei contenuti delle intese istituzionali di cui all'articolo 4.
3. Nella elaborazione delle linee di indirizzo la Conferenza persegue
la condivisione degli obiettivi generali con le associazioni
ambientali, economiche e sociali, anche attraverso l'istituzione di
tavoli di consultazione o di gruppi di lavoro congiunti.
4. Il Presidente della Regione, o su sua delega l'assessore
competente in materia di politiche per la montagna, svolge le
funzioni di presidenza della Conferenza e provvede alla relativa
convocazione.
5. La Conferenza si avvale del supporto tecnico di un gruppo di
lavoro costituito dal nucleo di cui all'articolo 10 e dai funzionari
designati collegialmente dalle Comunita' montane e dalle Province.