LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
TITOLO I - DEFINIZIONE DELLE POLITICHE PER LA MONTAGNA
Art. 1 - Principi generali
Art. 2 - Conferenza per la montagna
Art. 3 - Interventi di interesse interregionale TITOLO II
- PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA
Art. 4 - Intese istituzionali di programma per lo sviluppo
della montagna
Art. 5 - Procedimento per l'intesa istituzionale
Art. 6 - Accordi-quadro per lo sviluppo delle zone
montane
Art. 7 - Partecipazione della societa' civile TITOLO III -
FINANZIAMENTI REGIONALI PER LA MONTAGNA
CAPO I - Partecipazione della Regione alla programmazione negoziata
per la montagna
Art. 8 - Programma regionale per la montagna
Art. 9 - Programma attuativo annuale
Art. 10 - Nucleo tecnico regionale
CAPO II - Trasferimenti regionali alle Comunita' montane per lo
sviluppo della montagna
Art. 11 - Fondi per la montagna
Art. 12 - Riparto e destinazione dei fondi TITOLO IV -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI E DI ATTIVITA'
IMPRENDITORIALI PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE
Art. 13 - Organizzazione dei servizi scolastici
Art. 14 - Coordinamento dei servizi di trasporto
Art. 15 - Sviluppo dell'informatizzazione e dei
collegamenti telematici
Art. 16 - Accordi interprofessionali per il settore delle
produzioni forestali
Art. 17 - Interventi per i giovani agricoltori e per la
ricomposizione fondiaria nelle zone montane
Art. 18 - Promozione e valorizzazione dei prodotti tipici
Art. 19 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio
culturale
Art. 20 - Tutela e valorizzazione del patrimonio
ambientale e paesaggistico
Art. 21 - Agevolazioni per i piccoli imprenditori
commerciali dei centri montani minori
Art. 22 - Interventi per la promozione di nuove imprese e
modifica della legge regionale n. 3 del 1999
Art. 23 - Contributi per piccole opere ed attivita' di
riassetto idrogeologico
TITOLO V - NORME FINALI
Art. 24 - Copertura finanziaria
Art. 25 - Disposizioni transitorie
Art. 26 - Modifica alla legge regionale n. 11 del 2001, in
materia di contributi per il primo impianto ed il funzionamento delle
Comunita' montane
Art. 27 - Modifica alla legge regionale n. 30 del 1981 e
istituzione dell'albo regionale delle imprese forestali
Art. 28 - Abrogazioni
TITOLO I
DEFINIZIONE DELLE POLITICHE
PER LA MONTAGNA
Art. 1
Principi generali
1. La Regione, le Province, le Comunita' montane ed i Comuni
dell'Emilia-Romagna cooperano al fine di favorire lo sviluppo
socio-economico delle zone montane, nel rispetto dei principi di
sostenibilita', con il concorso delle parti sociali.
2. Le politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane
mirano in particolare:
a) a contrastare fenomeni di spopolamento nelle aree marginali;
b) a conseguire la piena integrazione degli ambiti locali nel sistema
economico e sociale regionale, valorizzando le potenzialita'
distintive proprie di ogni singolo sistema territoriale locale;
c) a garantire ai cittadini ed alle imprese adeguati livelli di
disponibilita' di servizi pubblici essenziali e di altri servizi di
utilita' sociale;
d) a salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico e le
identita' storiche, culturali e sociali dei singoli sistemi
territoriali locali;
e) a promuovere la difesa idrogeologica del territorio;
f) a realizzare impianti di forestazione, anche nell'ambito dei
progetti di contenimento della presenza di CO2 nell'atmosfera;
g) a stimolare l'iniziativa privata in ambito sociale, economico,
turistico e culturale;
h) a promuovere l'associazionismo e l'aggregazione dei Comuni e delle
Comunita' montane.
3. Le Comunita' montane promuovono l'attuazione delle politiche
territoriali per lo sviluppo delle zone montane attraverso il sistema
della programmazione negoziata definito dal Titolo II della presente
legge, ricercando altresi' il coinvolgimento delle comunita' locali e
l'integrazione degli interventi pubblici e privati.
4. Le disposizioni della presente legge relative alle Comunita'
montane si applicano anche ai Comuni nati dalla trasformazione di una
Comunita' montana, realizzata mediante la fusione dei Comuni
compresi.
5. Ai fini della presente legge, per zone montane si intendono i
territori appartenenti al sistema appenninico emiliano-romagnolo
individuati secondo criteri geomorfologici e socio-economici definiti
con apposito atto dalla Giunta regionale.