REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
TITOLO I - DEFINIZIONE DELLE POLITICHE PER LA MONTAGNA                          
          Art.  1 - Principi generali                                           
          Art.  2 - Conferenza per la montagna                                  
          Art.  3 - Interventi di interesse interregionale TITOLO II            
- PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA                       
          Art.  4 - Intese istituzionali di programma per lo sviluppo           
della montagna                                                                  
          Art.  5 - Procedimento per l'intesa istituzionale                     
          Art.  6 - Accordi-quadro per lo sviluppo delle zone                   
montane                                                                         
          Art.  7 - Partecipazione della societa' civile TITOLO III -           
FINANZIAMENTI REGIONALI PER LA MONTAGNA                                         
CAPO I - Partecipazione della Regione alla programmazione negoziata             
per la montagna                                                                 
          Art.  8 - Programma regionale per la montagna                         
          Art.  9 - Programma attuativo annuale                                 
          Art.  10 - Nucleo tecnico regionale                                   
CAPO II - Trasferimenti regionali alle Comunita' montane per lo                 
sviluppo della montagna                                                         
          Art.  11 - Fondi per la montagna                                      
          Art.  12 - Riparto e destinazione dei fondi TITOLO IV -               
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI E DI ATTIVITA'                      
IMPRENDITORIALI PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE                              
          Art.  13 - Organizzazione dei servizi scolastici                      
          Art.  14 - Coordinamento dei servizi di trasporto                     
          Art.  15 - Sviluppo dell'informatizzazione e dei                      
collegamenti telematici                                                         
          Art.  16 - Accordi interprofessionali per il settore delle            
produzioni forestali                                                            
          Art.  17 - Interventi per i giovani agricoltori e per la              
ricomposizione fondiaria nelle zone montane                                     
          Art.  18 - Promozione e valorizzazione dei prodotti tipici            
          Art.  19 -   Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio             
culturale                                                                       
          Art.  20 - Tutela e valorizzazione del patrimonio                     
ambientale e paesaggistico                                                      
          Art.  21 - Agevolazioni per i piccoli imprenditori                    
commerciali dei centri montani minori                                           
          Art.  22 - Interventi per la promozione di nuove imprese e            
modifica della legge regionale n. 3 del 1999                                    
          Art.  23 - Contributi per piccole opere ed attivita' di               
riassetto idrogeologico                                                         
TITOLO V - NORME FINALI                                                         
          Art.  24 - Copertura finanziaria                                      
          Art.  25 - Disposizioni transitorie                                   
          Art.  26 - Modifica alla legge regionale n. 11 del 2001, in           
materia di contributi per il primo impianto ed il funzionamento delle           
Comunita' montane                                                               
          Art.  27 - Modifica alla legge regionale n. 30 del 1981 e             
istituzione dell'albo regionale delle imprese forestali                         
          Art.  28 - Abrogazioni                                                
TITOLO I                                                                        
DEFINIZIONE DELLE POLITICHE                                                     
PER LA MONTAGNA                                                                 
          Art. 1                                                                
Principi generali                                                               
1. La Regione, le Province, le Comunita' montane ed i Comuni                    
dell'Emilia-Romagna cooperano al fine di favorire lo sviluppo                   
socio-economico delle zone montane, nel rispetto dei principi di                
sostenibilita', con il concorso delle parti sociali.                            
2. Le politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane                 
mirano in particolare:                                                          
a) a contrastare fenomeni di spopolamento nelle aree marginali;                 
b) a conseguire la piena integrazione degli ambiti locali nel sistema           
economico e sociale regionale, valorizzando le potenzialita'                    
distintive proprie di ogni singolo sistema territoriale locale;                 
c) a garantire ai cittadini ed alle imprese adeguati livelli di                 
disponibilita' di servizi pubblici essenziali e di altri servizi di             
utilita' sociale;                                                               
d) a salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico e le                
identita' storiche, culturali e sociali dei singoli sistemi                     
territoriali locali;                                                            
e) a promuovere la difesa idrogeologica del territorio;                         
f) a realizzare impianti di forestazione, anche nell'ambito dei                 
progetti di contenimento della presenza di CO2 nell'atmosfera;                  
g) a stimolare l'iniziativa privata in ambito sociale, economico,               
turistico e culturale;                                                          
h) a promuovere l'associazionismo e l'aggregazione dei Comuni e delle           
Comunita' montane.                                                              
3. Le Comunita' montane promuovono l'attuazione delle politiche                 
territoriali per lo sviluppo delle zone montane attraverso il sistema           
della programmazione negoziata definito dal Titolo II della presente            
legge, ricercando altresi' il coinvolgimento delle comunita' locali e           
l'integrazione degli interventi pubblici e privati.                             
4. Le disposizioni della presente legge relative alle Comunita'                 
montane si applicano anche ai Comuni nati dalla trasformazione di una           
Comunita' montana, realizzata mediante la fusione dei Comuni                    
compresi.                                                                       
5. Ai fini della presente legge, per zone montane si intendono i                
territori appartenenti al sistema appenninico emiliano-romagnolo                
individuati secondo criteri geomorfologici e socio-economici definiti           
con apposito atto dalla Giunta regionale.                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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