REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 30 giugno 2004, n. 8774

Dichiarazione di grave pericolosita' per gli incendi boschivi - Anno 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di             
incendi boschivi", ed in particolare l'art. 3, comma 3, lett. d) e              
l'art. 10, commi 5, 6 e 7;                                                      
visto il RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della           
legislazione in materia di boschi e di terreni montani";                        
visto il RD 16 maggio 1926, n.1126 "Approvazione del regolamento per            
l'applicazione del RD 3267/23, concernente il riordinamento e la                
riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni                    
montani";                                                                       
visto il "Piano regionale di protezione delle foreste contro gli                
incendi 1999-2003" approvato con delibera del Consiglio regionale n.            
1318 del 22/12/1999, che, nelle more dell'approvazione del Piano                
regionale secondo le procedure previste dall'art. 3, comma 1 della              
citata L.R. 353/00, rimane tuttora efficace ai sensi dell'art. 3,               
comma 5 delle medesima legge;                                                   
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2714 del 22 dicembre              
2003 con la quale si e' provveduto alla proroga del suddetto Piano              
fino al 31 dicembre 2004, ovvero fino all'approvazione di un nuovo              
Piano predisposto dalle strutture regionali competenti;                         
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 182 del 31 maggio              
1995, recante "Prescrizioni di massima di polizia forestale",                   
ratificata dal Consiglio regionale con proprio atto n. 2354                     
dell'1/3/1995;                                                                  
richiamate:                                                                     
- la delibera di Giunta regionale n. 1354 del 14 luglio 2003 di                 
approvazione dello schema di convenzione-quadro quinquennale tra la             
Regione Emilia-Romagna e il Ministero dell'Interno - Dipartimento               
Vigili del Fuoco, Soccorso pubblico e Difesa civile - Direzione                 
regionale dell'Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle            
attivita' di protezione civile;                                                 
- la convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero            
dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso pubblico e               
Difesa civile - Direzione regionale Emilia-Romagna, per la reciproca            
collaborazione nelle attivita' di protezione civile, sottoscritta il            
14 luglio 2003 in adempimento alla citata deliberazione della Giunta            
regionale 1354/03;                                                              
- la delibera di Giunta regionale n. 797 del 5 maggio 2003 recante              
"Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero per le               
Politiche agricole e forestali per l'impiego del Corpo Forestale                
dello Stato";                                                                   
- la convenzione sottoscritta il 21 maggio 2003 dal Direttore                   
generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa della Regione                
Emilia-Romagna e dal Direttore generale Risorse forestali, montane e            
idriche del Ministero per le Politiche agricole e forestali in                  
adempimento alla citata deliberazione della Giunta regionale 797/03;            
- la delibera di Giunta regionale n. 2320 del 10 dicembre 1998 di               
approvazione del progetto riguardante le linee guida per la                     
costituzione della "Colonna Mobile del Volontariato" che prevede                
l'utilizzo del volontariato di protezione civile;                               
vista la direttiva del 26 maggio 2004 con la quale il Presidente del            
Consiglio dei Ministri ha fissato per il 21 giugno 2004 la formale              
apertura della campagna antincendi boschivi per l'anno 2004;                    
vista la direttiva emanata in data 17 giugno 2004 dal Dipartimento              
della Protezione civile - COAU recante "Procedure per il concorso               
della flotta aerea dello Stato nel caso di incendi boschivi -                   
Edizione 2004";                                                                 
dato atto che in data 11 giugno 2004, si e' tenuto un incontro presso           
il Servizio Protezione civile convocato dal Responsabile del Servizio           
medesimo, ing. Egidi, alla presenza del dirigente preposto alla                 
Direzione regionale dei Vigili del Fuoco dell'Emilia-Romagna, ing.              
Golinelli, del Coordinatore regionale del Corpo Forestale dello                 
Stato, dr. Marchettini, e di due funzionari della Sala Previsioni del           
Servizio Meteorologico regionale, sigg.ri Zinoni e Selvini, nel corso           
del quale, per le motivazioni e le valutazioni espresse e riportate             
nell'apposito verbale agli atti del Servizio Protezione civile, si e'           
ritenuto necessario proporre l'attivazione, su tutto il territorio              
regionale, della "Campagna antincendi boschivi anno 2004" a partire             
dal 19 luglio 2004, per 40 giorni consecutivi e pertanto fino al 27             
agosto 2004;                                                                    
dato atto che:                                                                  
- in attuazione delle richiamate convenzioni sottoscritte  tra la               
Regione Emilia-Romagna e il Ministero dell'Interno - Dipartimento               
Vigili del Fuoco, Soccorso pubblico e Difesa civile - Direzione                 
regionale Emilia-Romagna e il Ministero per le Politiche agricole e             
forestali - Corpo Forestale dello Stato e' possibile procedere                  
all'attivazione per 40 giorni consecutivi:                                      
- di n. 9 squadre di Vigili del Fuoco, operative dalle ore 8 alle ore           
20 composte ciascuna da sei unita', distribuite, una per provincia,             
nei distaccamenti delle Provincie di Bologna, Parma, Modena, Reggio             
Emilia, Ravenna, Ferrara, Forli'-Cesena, Rimini e Piacenza;                     
- la presenza del personale di ambedue i Corpi all'interno della Sala           
Operativa Unificata per la gestione integrata del sistema di                    
radiocomunicazione, nonche' per la richiesta congiunta da inoltrare             
al COAU (Centro Operativo Aereo Unificato) del Dipartimento della               
Protezione civile, per interventi di mezzi aerei nelle operazioni di            
contrasto agli incendi boschivi;                                                
dato atto, altresi':                                                            
- che le convenzioni in essere tra la Regione Emilia-Romagna e i                
Coordinamenti provinciali e le Associazioni regionali di Volontariato           
di protezione civile prevedono il concorso delle medesime                       
organizzazioni alle attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi;            
- sono in corso di definizione le nuove convenzioni con le predette             
organizzazioni, che confermano ed integrano gli ambiti di                       
collaborazione operativa sopra richiamati;                                      
- sulla base degli strumenti convenzionali vigenti e' possibile                 
attivare, nel periodo indicato e sul territorio regionale                       
interessato, un totale di 45 squadre di personale volontario                    
destinate all'attivita' di spegnimento degli incendi boschivi;                  
ravvisata conseguentemente la necessita' di decretare per il periodo            
e le aree suindicati, lo stato di grave pericolosita';                          
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Dirigente Professional "Previsione e prevenzione rischi, promozione e           
coordinamento del volontariato" dott. Stefano Vannini, in                       
sostituzione del Responsabile del Servizio Protezione civile, ing.              
Demetrio Egidi, ai sensi della nota del Direttore generale n. 14001             
del 9 maggio 2003, dell'art. 46, secondo comma, della L.R. 43/01 e              
della deliberazione della Giunta regionale 447/03;                              
determina:                                                                      
1) lo stato di grave pericolosita' per gli incendi boschivi, nel                
periodo dal 19 luglio al 27 agosto 2004, esteso a tutto il territorio           
regionale, fatte salve eventuali revoche o ulteriori proroghe, sulla            
base anche dell'andamento delle condizioni meteoclimatiche;                     
2) l'attivazione, presso il Centro Operativo regionale della Sala               
Operativa Unificata Permanente presidiata nel modo seguente:                    
- dal lunedi' al sabato, dalle 8 alle 20 dal personale del Servizio             
di Protezione civile, unitamente al personale dei Vigili del Fuoco,             
del Corpo Forestale dello Stato e da un rappresentante delle                    
Associazioni di Volontariato di Protezione civile;                              
- dalle ore 8 alle ore 20 della domenica da personale dei Vigili del            
Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato e da un rappresentante delle             
Associazioni di Volontariato di Protezione civile, nonche' dai                  
funzionari del Servizio regionale di Protezione civile in turno di              
reperibilita', attivabili in caso di necessita';                                
3) di dare atto che durante il periodo a rischio di incendio                    
boschivo, il personale del Corpo Forestale dello Stato e tutti gli              
agenti di polizia giudiziaria sono incaricati di far rispettare oltre           
le norme di cui al RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 e relative norme               
regolamentari, anche i divieti di cui agli articoli dal 33 al 38                
delle "Prescrizioni di massima di polizia forestale" approvate con la           
richiamata deliberazione della Giunta regionale 182/95, ratificata              
dal Consiglio regionale con atto 2354/95;                                       
4) di dare atto che la violazione dei divieti previsti nelle citate             
"Prescrizioni di massima di polizia forestale" con riferimento                  
espresso al periodo a rischio di incendio boschivo per il quale viene           
decretato lo stato di grave pericolosita', comporta l'applicazione              
delle sanzioni amministrative di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 10                
della citata Legge 353/00.                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Demetrio Egidi                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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