COMUNE DI CASINA (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Accordo di programma tra Comune di Casina ed Istituto comprensivo "G. Gregori" di Casina (rep. n. 286)

L'anno duemilaquattro,  il ventisette del mese di maggio, in Casina e           
nella Residenza municipale fra:                                                 
- l'Ente pubblico - Comune di Casina - codice fiscale 00447820358 -             
con sede provvisoria in Casina, Via Marconi n. 7, rappresentato dalla           
sig.ra Gregori Laura - in qualita' di Responsabile di Area - Servizio           
Scolastico Educativo del Comune di Casina, il quale dichiara di agire           
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse                              
dell'Amministrazione che rappresenta e cio' in esecuzione dell'art.             
34 del vigente Statuto comunale;                                                
- l'Istituto Comprensivo scuole dell'infanzia, elementari e media di            
Casina capoluogo, di seguito denominato Istituto, con sede in Casina,           
Via Caduti per la Liberta' n. 17 - codice fiscale 80016090351, nella            
persona del suo legale rappresentante, prof.ssa Ferrari Maria                   
Alberta, nata a Casina il 15/6/1951, residente a Reggio Emilia in Via           
Pisacane n. 11, la quale interviene al presente atto in qualita' di             
Dirigente scolastico dell'Istituto suddetto;                                    
Premesso                                                                        
Art. 1                                                                          
Riferimenti normativi                                                           
La finalita' del presente accordo di programma mira a dare attuazione           
e a rendere operative le disposizioni introdotte nell'ambito della              
riorganizzazione dei servizi scolastici, alla luce del sistema delle            
autonomie territoriali.                                                         
Pertanto da un lato recepisce i principi del dettato costituzionale             
di cui agli artt. 3 - 33 e 34, nel senso che l'istituzione scolastica           
e l'Ente locale si pongono come soggetti portatori di interessi                 
miranti a garantire a tutti i cittadini "la pari dignita' e                     
uguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, di           
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali            
e sociali e dall'altro a intervenire per rimuovere gli ostacoli di              
ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della              
persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione                   
politica, economica e sociale dello Stato".                                     
Sotto tale profilo il presente accordo si richiama alle seguenti                
disposizioni di legge:                                                          
a. la Costituzione della Repubblica Italiana                                    
b. il DPR n. 616 del 24/7/1977;                                                 
c. il DLgs n. 297 del 16/4/1994;                                                
d. il DLgs n. 112 del 31/3/1998;                                                
e. il DLgs n. 267 del 18/8/2000;                                                
f. la Legge n. 104 del 5/2/1992;                                                
g. la Legge n. 23 dell'11/1/1996;                                               
h. la Legge n. 662 del 23/12/1996;                                              
i. la Legge n. 59 del 17/3/1997;                                                
j. la Legge n. 328 dell'8/11/2000;                                              
k. la L.R. n. 26 dell'8/8/2001.                                                 
La ratio di tali disposizioni e' che esse devono essere  interpretate           
non come un vincolo o come un limite alla trasformazione e                      
all'evoluzione delle istituzioni scolastiche, bensi' come risorsa da            
cui attingere per attuare l'istruzione nella scuola dell'infanzia e             
dell'istruzione primaria e per lo sviluppo ordinato e civile della              
comunita'.                                                                      
In particolare il carattere interistituzionale di tale accordo, vede            
le Amministrazioni impegnate direttamente nella gestione associata di           
attivita' che per la loro importanza, poiche' incidono sulla                    
formazione del cittadino, richiedono una competenza di ampio respiro            
nell'attivita' di coordinamento, affinche' la funzione sociale                  
sull'educazione alla vita di cui la scuola si fa portatrice non                 
rimanga puramente un dato formale, ma si concretizzi nel quotidiano,            
assicurando a tutti il diritto all'accesso al bene "sapere".                    
Art. 2                                                                          
Campo di applicazione                                                           
Il presente accordo si applica a tutte le scuole statali,                       
dell'infanzia e dell'istruzione primaria, presenti sul territorio del           
comune di Casina.                                                               
Art. 3                                                                          
Soggetti interessati                                                            
Le disposizioni contenute nel presente accordo vincolano                        
l'istituzione scolastica e l'Ente locale che lo sottoscrivono:                  
entrambi, attraverso la struttura organizzativa individuata nel                 
Responsabile del Settore scolastico per l'Ente locale e nell'Ufficio            
di segreteria per l'istituzione scolastica, nel rispetto delle norme            
che regolano l'attivita' degli Enti interessati, si impegnano a dare            
attuazione agli accordi stipulati per il raggiungimento degli                   
obiettivi prefissati.                                                           
Beneficiari del presente accordo sono il personale della scuola, gli            
alunni, la famiglia, la comunita' territoriale, sia sotto il profilo            
economico che sociale e culturale.                                              
Art. 4                                                                          
Le finalita'                                                                    
L'istituzione scolastica e l'Ente locale, nel rispetto delle                    
autonomie, cooperano verso obiettivi comuni per assicurare il diritto           
all'istruzione quale diritto fondamentale della persona.                        
Art. 5                                                                          
Finalita' generali                                                              
L'istituzione scolastica e l'Ente locale, nel rispetto delle                    
specifiche competenze e responsabilita' istituzionali, cooperano                
verso obiettivi comuni per l'affermazione del principio                         
costituzionale del diritto allo studio.                                         
La scuola, attraverso la propria autonomia organizzativa e didattica            
e nel rispetto della liberta' d'insegnamento, adotta strategie                  
educative ed indirizza l'offerta formativa anche in sintonia al                 
contesto territoriale ed in aderenza ai bisogni sociali del                     
territorio.                                                                     
L'Ente locale porta la scuola al centro degli interessi della                   
comunita' garantendo, attraverso la programmazione, il finanziamento            
e l'integrazione tra politiche del lavoro e politiche                           
educativo-formative, un adeguato funzionamento della struttura                  
scolastica, l'erogazione di servizi rispondenti al Piano dell'offerta           
formativa, il sostegno economico-finanziario a programmi d'iniziativa           
comune.                                                                         
Vengono individuati, a solo scopo esemplificativo, i seguenti                   
obiettivi comuni:                                                               
- prevenzione e recupero delle situazioni di disagio;                           
- educazione alla democrazia e sviluppo del senso civico;                       
- accoglienza, educazione interculturale, rispetto e conoscenza delle           
tradizioni locali;                                                              
- potenziamento della conoscenza delle lingue straniere in un'ottica            
europea;                                                                        
- educazione alla partecipazione alla vita sociale, culturale e del             
volontariato;                                                                   
- educazione alla salute, ambientale e stradale;                                
- educazione al valore formativo dello sport e delle arti;                      
- azioni di continuita' ed orientamento;                                        
- riqualificazione scolastica e miglioramento spazi fisici della                
scuola.                                                                         
Art. 6                                                                          
Individuazione del referente                                                    
L'Ente locale, in applicazione della Legge 23/96, si impegna a                  
fornire alla scuola edifici idonei per l'attivita' istituzionale nel            
rispetto della disciplina prescritta per la sicurezza (DLgs 626/94 e            
successive modificazioni) e delle disposizioni in materia di igiene e           
sanita'; a tal fine l'istituzione scolastica entro la data del 30               
giugno di ogni anno comunica quali interventi si rendono necessari              
per consentire l'apertura delle scuole entro il termine prescritto              
per l'inizio del nuovo anno scolastico.                                         
Tutte le attivita' che attengono alla manutenzione degli edifici,               
compreso il tinteggio dei locali, di competenza dell'Ente locale con            
il concorso dei collaboratori scolastici, per evitare che vi sia                
interferenza con il regolare svolgimento delle attivita' didattiche,            
devono essere poste in essere, quando possibile, immediatamente dopo            
la chiusura dell'anno scolastico e comunque prima dell'avvio                    
dell'anno scolastico successivo.                                                
Per meglio rendere operativa e funzionale l'intesa fra l'Ente locale            
e l'Istituzione scolastica interessata, l'Ente locale dovra'                    
comunicare preventivamente, per ciascun anno scolastico, il                     
referente, cioe' il funzionario o incaricato dell'Amministrazione al            
quale la scuola dovra' fare riferimento per la corretta informazione            
in ordine alle esigenze da evidenziare per il funzionamento delle               
strutture scolastiche, oltre all'Assessore alla Scuola.                         
Altresi' 1'istituzione scolastica dovra' individuare un responsabile            
con il compito di acquisire le informazioni all'interno e                       
rappresentarle al funzionario incaricato dall'Amministrazione.                  
A tal fine le parti si impegnano a programmare, annualmente, incontri           
bilaterali nei quali far emergere le necessita' di ciascun Ente,                
valutare proposte, concordare azioni, ecc.                                      
Art. 7                                                                          
Utilizzo delle strutture scolastiche                                            
per la programmazione di attivita' extrascolastiche                             
o di manifestazioni di vario genere                                             
Gli Enti interessati hanno facolta' di programmare preventivamente le           
modalita' di utilizzo delle strutture scolastiche sul territorio per            
lo svolgimento di attivita' extrascolastiche e per finalita' varie in           
linea con gli obiettivi gia' indicati nel presente accordo, allo                
scopo di rendere possibile il massimo utilizzo delle strutture                  
esistenti, consentire un contenimento di spesa ed attuare il                    
principio della apertura della scuola alle esigenze della comunita'             
territoriale.                                                                   
Tali attivita' possono essere programmate da parte di altre                     
organizzazioni, ovvero anche da parte di privati con la possibilita'            
di prevedere eventualmente il recupero dei costi o anche compensi di            
locazione.                                                                      
Nella programmazione gli Enti interessati stabiliscono che tali                 
eventuali entrate derivanti dalle manifestazioni organizzate siano              
prevalentemente reinvestite nel campo dell'istruzione scolastica al             
fine di migliorare la formazione culturale e sociale dei soggetti che           
partecipano alle iniziative.                                                    
Art. 8                                                                          
Servizi erogati dall'Ente locale                                                
II Comune mette a disposizione dell'Istituzione scolastica, le                  
seguenti strutture e servizi gestiti direttamente o in convenzione:             
- palestra comunale sita in Casina - Via Caduti per la Liberta' - con           
orari, calendario e monte ore da concordarsi entro il mese di ottobre           
di ciascun anno scolastico tra i referenti dell'Ufficio Sport,                  
Ufficio Scuola, Trasporti scolastici e Istituto Comprensivo con                 
rispetto, da parte dell'Ente gestore della palestra, degli orari del            
calendario richiesto dalla scuola;                                              
- Biblioteca comunale sita in Casina - Via G. Marconi n. 7- facente             
parte del provvisorio palazzo municipale - con ingresso per le scuole           
nei giorni di mercoledi', giovedi' e venerdi', una classe al giorno,            
dalle ore 9 alle ore 12, previo appuntamento, richiesto alla                    
Biblioteca comunale, con anticipo di almeno 7 giorni nella settimana            
precedente, e autorizzazione sottoscritta dal Dirigente scolastico;             
- Sala civica polivalente sita in Casina - Via G. Matteotti - per               
utilizzo da parte dell'Istituto Comprensivo per aggiornamenti,                  
incontri, assemblee, previa anticipata e tempestiva richiesta di                
disponibilita', concordando con l'Ente locale le modalita' di                   
utilizzo secondo le necessita' individuate di volta in volta;                   
- campi sportivi per svolgimento di attivita' sportive, ricreative,             
educative (giochi della gioventu', educazione stradale, etc.),                  
compatibilmente con gli orari e calendari nonche' utilizzo delle                
strutture da parte del Comune e delle societa' sportive;                        
- Casa Cantoniera per svolgimento di attivita' legate all'educazione            
stradale o ad altre attivita' concordate;                                       
- trasporti scolastici per uscite didattiche, come stabilito dalla              
deliberazione C.C. n. 58 dell'8/8/2002 - art. 13 - lett. B per il               
periodo di durata della Convenzione (dall'1/9/2002 al 30/6/2004)                
previo assenso o parere favorevole di A.C.T. e Comune di Casina,                
escluse uscite per attivita' motorie (palestra), per attivita' uso              
laboratori (informatici - scuola media) e altre attivita' programmate           
nell'ambito didattico, che richiedano trasferimenti da plessi                   
scolastici frazionali a plessi scolastici del capoluogo e viceversa             
(es. utilizzo biblioteca) che rientrano nel trasporto scolastico                
ordinario.                                                                      
Art. 9                                                                          
Strutture offerte dall'Istituto Comprensivo                                     
L'Istituto Comprensivo mette a disposizione alcune strutture                    
(ingresso, atrio, aule, aula video, laboratori) per la gestione di              
attivita' didattico-educative o culturali promosse dall'Ente locale             
o/e di concerto con l'Istituto stesso, secondo modalita' e calendario           
preventivamente approvato dall'organo collegiale competente, nel                
rispetto delle strutture stesse, degli arredi e dei sussidi presenti.           
A tal fine dovra' essere indicato ogni volta un                                 
referente/responsabile delle attivita' condotte ed utilizzata                   
apposita modulistica predisposta all'uopo dall'Istituto Comprensivo.            
Di volta in volta sara' individuato altresi' il personale o l'Ente              
cui spetta la pulizia ed il riordino dei locali e degli arredi e gli            
eventuali oneri connessi, con preferenza all'utilizzo di personale              
interno dell'Istituto disponibile a collaborare.                                
Art. 10                                                                         
Finanziamento Ente locale per attivita' extrascolastiche                        
L'Ente locale si impegna a stanziare fondi per permettere agli alunni           
di accedere alle attivita' culturali e sportive parascolastiche ed              
extrascolastiche positivamente dimensionate rispetto agli obiettivi.            
A tale fine la scuola comunichera', ad inizio anno scolastico, il               
programma dettagliato delle attivita' che intende promuovere e/o                
organizzare, nei settori suindicati.                                            
Il Comune sulla base del programma presentato, comunichera' alla                
scuola, entro un mese dal ricevimento dello stesso, il finanziamento            
concesso con rispetto, nell'erogazione del medesimo, del termine di             
pagamento delle fatture da parte della scuola.                                  
Art. 11                                                                         
Servizi di trasporto e mensa                                                    
L'Istituzione scolastica si impegna a fornire per ciascun anno di               
validita' dell'accordo e precisamente entro il 31 maggio, l'elenco              
degli alunni che usufruiscono del trasporto e del servizio mensa.               
L'Ente individua i percorsi necessari per assicurare il trasporto               
scolastico a favore degli utenti che avranno presentato al Comune               
apposita richiesta, garantendo, a favore di quegli utenti che ne                
hanno effettivo diritto, la dovuta assistenza e comunica alla scuola            
le modalita' con le quali il servizio verra' espletato.                         
Allo stesso procedimento ci si attiene per il servizio mensa.                   
Relativamente al servizio mensa, l'Ente locale si impegna a:                    
- verificare costantemente la qualita' delle forniture operate dalle            
ditte attraverso controlli costanti;                                            
- favorire la fruizione del servizio da parte della totalita'                   
dell'utenza;                                                                    
- consentire la fruizione della mensa scolastica al personale                   
docente, ai sensi dell'art. 42 del CCNL 24/7/2003.                              
L'Ente locale si impegna ad attivare, in collaborazione con                     
l'Istituto Comprensivo, all'inizio dell'anno scolastico stabilito da            
apposito calendario, il servizio trasporti nonche' il servizio                  
mensa.                                                                          
Nel caso in cui esistano nella scuola alunni che presentano                     
situazioni di disagio, ovvero portatori di handicap, la scuola e                
l'Ente locale potranno decidere la convocazione del Gruppo per gli              
alunni in condizioni di svantaggio, gia' appositamente costituito e             
operante, con la partecipazione, se ritenuta opportuna, dei genitori            
degli alunni interessati e delle altre istituzioni che seguono la               
famiglia, nel quale definire gli interventi da promuovere per                   
garantire, prioritariamente, i servizi di trasporto e mensa.                    
Art. 12                                                                         
Spese relative ai progetti/programmi di qualificazione                          
del sistema scolastico e formazione                                             
L'Ente locale si impegna a sostenere finanziariamente la scuola                 
integrando i fondi, eventualmente messi a disposizione dal Ministero            
per la Pubblica istruzione o da altri Enti, per i progetti che                  
afferiscono alla qualificazione del sistema scolastico ed altri                 
interventi previsti ai sensi della L.R. 26/01.                                  
L'Istituto presentera', all'inizio di ciascun anno scolastico,                  
progetti contenuti nel POF - Piano dell'Offerta Formativa relativi a            
tutti i plessi e per tutti gli ordini di scuola operanti sul                    
territorio comunale, aventi come obiettivo la qualificazione del                
sistema scolastico e che necessitano di risorse finanziarie.                    
I progetti deliberati ed approvati dai competenti organismi                     
scolastici, dovranno esplicitare con chiarezza: contenuti, obiettivi,           
tempi di svolgimento, mezzi finanziari e non, necessari alla loro               
realizzazione nonche' sistemi di verifica delle voci sopraindicate.             
L'Istituto e' tenuto ad indicare un ordine di priorita' dei progetti            
presentati per i quali si richiede il sostegno finanziario dell'Ente            
locale il quale, a suo volta, precisera' in forma scritta e in tempi            
congrui, gli impegni assunti. L'Ente medesimo si impegna altresi' a             
sostenere e a farsi tramite, per il finanziamento dei progetti                  
presentati dalle scuole, presso Enti pubblici ed istituzionali                  
(Regione - Provincia - Comunita' Montana - C.C.Q.S.).                           
Art. 13                                                                         
Spese di funzionamento a carico dell'Ente locale                                
Sull'Ente locale gravano gli oneri di gestione di ciascun edificio              
scolastico con riguardo alle seguenti voci:                                     
a) acqua, riscaldamento, illuminazione;                                         
b) fornitura di arredi ed attrezzature per lo svolgimento                       
dell'attivita' scolastica;                                                      
c) consulenza informatica per un numero massimo di 20 ore annuali               
eventualmente cumulabili, se non utilizzate. Per tale servizio l'Ente           
locale individuera' nel proprio consulente informatico, la                      
professionalita' idonea allo svolgimento dello stesso.                          
L'Ente locale riconosce all'Istituto di Casina un budget annuale di             
Euro 9.000,00 come contributo per gestione e manutenzione ordinaria e           
straordinaria di fotocopiatrice, macchine da scrivere, stampanti,               
fax, computer, calcolatrici ed attrezzature informatiche, spese per             
stampati e cancelleria, materiale di facile consumo, materiale di               
pronto soccorso, materiale di pulizia e piccoli attrezzi.                       
L'importo complessivo annuale potra' subire, a seguito di verifiche,            
incrementi nell'arco di durata dell'accordo, in particolar modo per             
l'adeguamento alle reali e inderogabili necessita' dell'Istituzione             
scolastica.                                                                     
L'Istituto e' tenuto a presentare un rendiconto riguardante                     
l'utilizzo del contributo erogato entro il 31 gennaio di ogni anno.             
La liquidazione degli importi avverra' con le seguenti modalita':               
1) unica soluzione entro il mese di marzo compatibilmente con                   
l'approvazione del bilancio di previsione del relativo esercizio                
finanziario.                                                                    
Art. 14                                                                         
Oneri a carico dell'Istituzione scolastica                                      
L'Istituto si impegnera' a garantire la piccola manutenzione degli              
edifici (es. sostituzione maniglie, pulizia di macchie sulle pareti,            
piccole riparazioni sugli arredi e degli impianti elettrici, e di               
illuminazione compresa la sostituzione di lampadine che non                     
richiedano comunque intervento di personale tecnico specializzato,              
pulizia del cortile delle scuole limitatamente alla rimozione di                
rifiuti, pulizia foglie caduche).                                               
In caso di neve l'Ente locale provvede con i propri mezzi a garantire           
lo sgombero dei passi carrai ed aree eventualmente utilizzate a                 
parcheggio dei vari plessi scolastici; il personale collaboratore               
scolastico provvede a completare le rimanenti operazioni di pulizia e           
sgombero limitatamente al solo percorso di accesso in modo da                   
permettere l'entrata a scuola.                                                  
Il servizio di pre e post scuola nonche' la gestione del personale              
per le cosiddette funzioni miste, sara' oggetto di apposita                     
convenzione.                                                                    
Art. 15                                                                         
Durata dell'accordo                                                             
L'accordo avra' la durata di tre anni, con decorrenza 1/1/2004,                 
potra' subire variazioni sulla base delle modifiche necessarie ad               
assicurare un corretto utilizzo delle risorse.                                  
Inoltre l'accordo potra' recepire integrazioni finalizzate ad                   
interventi a livello sovracomunale, coinvolgendo piu' Comuni                    
interessati e portatori degli stessi interessi ed esigenze, allo                
scopo di promuovere una maggiore fruibilita' dei servizi presenti su            
aree intercomunali; in tal caso le forme di collaborazione e                    
consultazione, i rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate            
e gli Enti locali potranno essere concordati tramite la Comunita'               
Montana quale Ente sovraordinato ovvero anche tramite Enti                      
territoriali a valenza intercomunale nell'ambito della autonomia                
organizzativa tipica degli Enti territoriali (C.C.Q.S.).                        
Al testo del presente accordo, sottoscritto dalla parte previa                  
autorizzazione da parte degli organi competenti, si applica l'art. 34           
del DLgs n. 267 del 18/8/2000.                                                  
Art. 16                                                                         
Verifica dell'accordo                                                           
E' data facolta' ai rappresentanti delle istituzioni interessate                
(Sindaco o suo delegato e Dirigente scolastico o Direttore Servizi              
generali e amministrativi dall'altro), di stabilire le modalita' di             
verifica dell'accordo sottoscritto, anche al fine di introdurre degli           
strumenti correttivi per eliminare eventuali ritardi o per risolvere            
problemi che possano incidere sull'applicazione dell'accordo                    
medesimo.                                                                       
Art. 17                                                                         
Disposizioni finali                                                             
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si fa                
riferimento alle disposizioni legislative in materia.                           
Letto, approvato e sottoscritto.                                                
IL COMUNE DI CASINA  L'ISTITUTO COMPRENSIVO                                     
IL RESPONSABILE DI AREA  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                
Laura Gregori  Maria Alberta Ferrari                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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