REGIONE EMILIA-ROMAGNA - COMUNE DI SARSINA (FORLI'-CESENA)

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto per la coltivazione di una cava di arenaria tipo pietra serena

L'Autorita' competente Comune di Sarsina - Ufficio                              
Urbanistica - Edilizia privata comunica la decisione relativa alla              
procedura di verifica (screening) concernente il                                
- progetto: coltivazione di una cava di arenaria tipo pietra serena;            
- localizzato: in localita' Costa del Magnano - Sarsina;                        
- presentato da: ditta Mancini Libero sede in Via Trecavoli n. 3,               
Verghereto.                                                                     
Il progetto appartiene alla seguente Categoria: B.3.4 cave e                    
torbiere.                                                                       
Il progetto interessa il territorio del comune di Sarsina e della               
provincia di Forli'-Cesena.                                                     
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come                     
modificato dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 l'Autorita' competente            
con atto di Giunta comunale n. 83 del 25/5/2004 ha assunto la                   
seguente decisione:                                                             
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in                       
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei             
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo ad una cava di             
arenaria, tipo pietra serena, in localita' Costa del Magnano -                  
Trecavoli in comune di Sarsina - presentato dalla ditta Mancini                 
Libero - dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti                        
prescrizioni:                                                                   
1) durante tutte le attivita' di estrazione, lavorazione e trasporto            
materiale dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili            
al contenimento delle emissioni sonore sia mediante l'impiego delle             
piu' idonee attrezzature operanti in conformita' alle Direttive CE in           
materia di emissione acustica ambientale, sia mediante una adeguata             
organizzazione delle singole attivita', al fine di garantire il                 
rispetto dei valori limite assoluti e differenziali vigenti in                  
prossimita' dei ricettori presenti durante le fasi previste e nei               
periodi di loro attivita';                                                      
2) in fase di estrazione e lavorazione (scavo, movimentazione                   
materiale, carico mezzi, trasporto) dovranno essere messe in atto               
tutte le misure di mitigazione indicate dalla relazione di screening,           
quali la depolverizzazione periodica della strada poderale e ricarica           
del piano viabile con materiali freschi non polverulenti, necessarie            
ad evitare un peggioramento della qualita' dell'aria nella zona;                
3) l'eventuale stoccaggio di combustibili e lubrificanti necessari              
all'utilizzo e gestione dei mezzi di cava dovra' avvenire in apposite           
aree opportunamente confinate e impermeabilizzate ed i mezzi d'opera,           
al termine della giornata lavorativa, dovranno essere rimessati al di           
fuori delle aree di scavo;                                                      
4) nella fase d'impianto delle essenze arbustive dovra' essere                  
verificata l'esistenza dell'attuale divieto, per motivi fitosanitari,           
di messa a dimora di piante appartenenti al genere Crataegus Spp. di            
cui alla determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario             
regionale n. 8895 del 12 settembre 2001; nel caso in cui alla data              
del recupero vegetazionale dell'area di cava tale divieto sussista              
ancora, dovra' essere prevista la messa a dimora di essenze arbustive           
diverse dal Biancospino, in numero e densita' equivalente a quelle              
previste dal progetto di sistemazione finale;                                   
5) l'esigua coltre di terreno vegetale che ricopre il substrato                 
dovra' essere accantonato a margine dell'area estrattiva per essere             
distribuito su tutta l'area di recupero al termine dei lavori di                
estrazione. Per favorire il mantenimento della microflora e                     
microfauna presente nel terreno i cumuli dovranno essere realizzati             
facendo attenzione a evitare compattamenti eccessivi e processi di              
asfissia e prevedendone il rivestimento naturale mediante tappeti               
erbosi, fogliame o semina di coltura da sovescio;                               
6) allo scopo di garantire il buon esito del previsto recupero                  
ambientale dell'area, dovra' essere predisposto ed attuato un                   
programma di manutenzione della compagine arborea-arbustiva per                 
almeno cinque anni dal suo impianto, prevedendo lo sfalcio della                
vegetazione erbacea, necessario ad evitare il soffocamento delle                
piante, l'irrigazione di soccorso, il risarcimento delle fallanze e             
la fertilizzazione del terreno con concimi a rapida ed a lenta                  
cessione;                                                                       
b) di quantificare in Euro 77,82, pari allo 0,02% del valore                    
dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28                
della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sono a              
carico del proponente;                                                          
c) di liquidare il 90% dell'importo sopra richiamato, pari a Euro               
70,00 all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena per                      
l'attivita' istruttoria da essa svolta, in attuazione di quanto                 
previsto dall'art. 8 della convenzione tra Comune e Provincia citata            
in premessa.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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