COMUNICATO
Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto per la coltivazione di una cava di arenaria tipo pietra serena
L'Autorita' competente Comune di Sarsina - Ufficio
Urbanistica - Edilizia privata comunica la decisione relativa alla
procedura di verifica (screening) concernente il
- progetto: coltivazione di una cava di arenaria tipo pietra serena;
- localizzato: in localita' Costa del Magnano - Sarsina;
- presentato da: ditta Mancini Libero sede in Via Trecavoli n. 3,
Verghereto.
Il progetto appartiene alla seguente Categoria: B.3.4 cave e
torbiere.
Il progetto interessa il territorio del comune di Sarsina e della
provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificato dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 l'Autorita' competente
con atto di Giunta comunale n. 83 del 25/5/2004 ha assunto la
seguente decisione:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo ad una cava di
arenaria, tipo pietra serena, in localita' Costa del Magnano -
Trecavoli in comune di Sarsina - presentato dalla ditta Mancini
Libero - dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti
prescrizioni:
1) durante tutte le attivita' di estrazione, lavorazione e trasporto
materiale dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili
al contenimento delle emissioni sonore sia mediante l'impiego delle
piu' idonee attrezzature operanti in conformita' alle Direttive CE in
materia di emissione acustica ambientale, sia mediante una adeguata
organizzazione delle singole attivita', al fine di garantire il
rispetto dei valori limite assoluti e differenziali vigenti in
prossimita' dei ricettori presenti durante le fasi previste e nei
periodi di loro attivita';
2) in fase di estrazione e lavorazione (scavo, movimentazione
materiale, carico mezzi, trasporto) dovranno essere messe in atto
tutte le misure di mitigazione indicate dalla relazione di screening,
quali la depolverizzazione periodica della strada poderale e ricarica
del piano viabile con materiali freschi non polverulenti, necessarie
ad evitare un peggioramento della qualita' dell'aria nella zona;
3) l'eventuale stoccaggio di combustibili e lubrificanti necessari
all'utilizzo e gestione dei mezzi di cava dovra' avvenire in apposite
aree opportunamente confinate e impermeabilizzate ed i mezzi d'opera,
al termine della giornata lavorativa, dovranno essere rimessati al di
fuori delle aree di scavo;
4) nella fase d'impianto delle essenze arbustive dovra' essere
verificata l'esistenza dell'attuale divieto, per motivi fitosanitari,
di messa a dimora di piante appartenenti al genere Crataegus Spp. di
cui alla determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario
regionale n. 8895 del 12 settembre 2001; nel caso in cui alla data
del recupero vegetazionale dell'area di cava tale divieto sussista
ancora, dovra' essere prevista la messa a dimora di essenze arbustive
diverse dal Biancospino, in numero e densita' equivalente a quelle
previste dal progetto di sistemazione finale;
5) l'esigua coltre di terreno vegetale che ricopre il substrato
dovra' essere accantonato a margine dell'area estrattiva per essere
distribuito su tutta l'area di recupero al termine dei lavori di
estrazione. Per favorire il mantenimento della microflora e
microfauna presente nel terreno i cumuli dovranno essere realizzati
facendo attenzione a evitare compattamenti eccessivi e processi di
asfissia e prevedendone il rivestimento naturale mediante tappeti
erbosi, fogliame o semina di coltura da sovescio;
6) allo scopo di garantire il buon esito del previsto recupero
ambientale dell'area, dovra' essere predisposto ed attuato un
programma di manutenzione della compagine arborea-arbustiva per
almeno cinque anni dal suo impianto, prevedendo lo sfalcio della
vegetazione erbacea, necessario ad evitare il soffocamento delle
piante, l'irrigazione di soccorso, il risarcimento delle fallanze e
la fertilizzazione del terreno con concimi a rapida ed a lenta
cessione;
b) di quantificare in Euro 77,82, pari allo 0,02% del valore
dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28
della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sono a
carico del proponente;
c) di liquidare il 90% dell'importo sopra richiamato, pari a Euro
70,00 all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena per
l'attivita' istruttoria da essa svolta, in attuazione di quanto
previsto dall'art. 8 della convenzione tra Comune e Provincia citata
in premessa.