DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 2004, n. 1014
Attuazione art. 10, comma 21 della Legge 30/5/2003, n. 119 e DM 26/2/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2004) per la riconversione delle aziende zootecniche da latte bovino in aziende estensive indirizzo carne/latte non bovino - Linee guida regionali
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Reg. (CE) n. 1254/1999 del 17 maggio 1999, relativo
all'organizzazione comune dei mercati del settore carni e successive
modificazioni e integrazioni;
- il Reg. (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e
di garanzia (FEAOG), e successive modificazioni e integrazioni;
- la comunicazione della Commissione Europea (2000/C 28/02) recante
gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo;
- la Decisione della Commissione Europea C (2000) n. 2153 del 20
luglio 2000 di approvazione del PRSR 2000-2006;
- la Decisione della Commissione Europea C (2003) 2697 del 17 luglio
2003 di modifica del predetto PRSR 2000-2006;
- il Reg. (CE) n. 1788/2003 del 29 settembre 2003, che stabilisce un
prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari ed
abroga, sostituendolo, il Reg. (CEE) n. 3950/1992;
- la Legge 30 maggio 2003, n. 119 "Riforma della normativa interna di
applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei
prodotti lattiero caseari";
- il decreto del MiPAF 26 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2004, recante "Modalita' di attuazione
del programma di abbandono totale della produzione lattiera ai sensi
dell'art. 10, comma 20 della Legge 30 maggio 2003, n. 119";
- il decreto del MiPAF 26 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2004, recante "Modalita' di attuazione
del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da
latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte
non bovino di cui all'art. 10, comma 21 della Legge 30 maggio 2003,
n. 119";
- la propria deliberazione n. 305 del 25 febbraio 2002 di modifica
del Programma operativo della Misura 1.a ed approvazione del testo
coordinato;
- la propria deliberazione n. 2732 del 22 dicembre 2003 di
adeguamento del predetto Programma operativo sulla base delle
modifiche apportate al PRSR 2000-2006 ed approvate dalla Commissione
Europea con la citata Decisione C (2003) 2697 del 17 luglio 2003;
preso atto che il sopracitato DM 26 febbraio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2004, prevede la possibilita'
per i produttori di latte bovino di aderire ad un programma di
abbandono totale e definitivo della produzione medesima garantendo,
al contempo, l'accesso al regime di aiuti per la riconversione
dell'azienda di cui sono titolari in azienda estensiva ad indirizzo
carne o latte non bovino;
preso atto altresi' che il successivo DM 26 febbraio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2004, dispone all'art. 2,
comma 1, che entro 60 giorni dalla entrata in vigore dello stesso
ogni Regione determini le proprie linee di indirizzo per la
formulazione della graduatoria regionale dei produttori che intendono
procedere alla riconversione dell'azienda, in relazione alle diverse
condizioni ed esigenze della zootecnia regionale e tenendo conto di
alcuni fattori, quali lo sviluppo delle razze autoctone, i marchi di
qualita' e i sistemi di tracciabilita';
atteso che tali linee di indirizzo devono essere coerenti con gli
orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i Piani
regionali di Sviluppo rurale di cui al Reg. (CE) n. 1257/1999;
considerato che nel contesto regionale le produzioni animali
rappresentano un significativo elemento di valorizzazione delle
produzioni agricole, con particolare riferimento alle zone
svantaggiate e di montagna;
ritenuto pertanto necessario elaborare le linee di indirizzo
regionali previste dal sopra citato DM, nonche' definire
contestualmente le procedure operative per l'attuazione del programma
di riconversione;
sentito il Responsabile del Servizio Programmi, Monitoraggio e
Valutazioni, dott. Giorgio Poggioli, in ordine alla coerenza del
presente atto con i contenuti del PRSR;
sentito il Responsabile del Servizio Produzioni animali, dott. Davide
Barchi, in ordine alla coerenza del presente atto con la normativa
vigente per il settore zootecnico;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi ai sensi del
sopracitato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta
deliberazione 447/03;su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.
Ambiente e Sviluppo sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, sulla base delle motivazioni indicate in premessa e
qui integralmente richiamate, nel testo di cui all'Allegato parte
integrante e sostanziale del presente atto, le linee guida regionali
per la formazione della graduatoria dei produttori che aderiscono al
programma di riconversione della propria azienda ad indirizzo
produttivo latte bovino in azienda estensiva ad indirizzo produttivo
carne o latte non bovino, di cui al DM 26 febbraio 2004 - GU n. 73
del 27 marzo 2004, nonche' le modalita' di attuazione del regime di
aiuto connesso;
2) di dare atto che il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese
provvedera', con atto formale, ad approvare la modulistica per la
presentazione delle domande indicando l'eventuale ulteriore
documentazione di supporto;
3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Linee guida regionali per la riconversione delle aziende zootecniche
da latte bovino in aziende estensive ad indirizzo carne o latte non
bovino - attuazione art. 10, comma 21 della Legge 30 maggio 2003, n.
119, e del DM 26 febbraio 2004 (GU n. 73 del 27/3/2004) - e relative
disposizioni applicative
Premessa
Al fine di favorire la ristrutturazione e la riorganizzazione della
produzione lattiera a livello nazionale, nonche' il rientro della
produzione nei limiti del quantitativo nazionale garantito, la Legge
119/03 all'art. 10, commi 20 e 21, ha previsto la realizzazione di un
programma di abbandono e l'istituzione di un regime di aiuti
destinato alla riconversione delle aziende che aderiscono al
programma di abbandono in aziende zootecniche estensive ad indirizzo
carne o latte non bovino.
Il presente documento definisce le linee di indirizzo regionali e le
modalita' applicative per accedere al regime di aiuti di cui sopra
cosi' come previsto dal DM 26 febbraio 2004 - GU n. 73 del 27 marzo
2004.
Linee guida per la riconversione delle aziende
L'intervento di riconversione tende a favorire la prosecuzione
dell'attivita' agricola e zootecnica delle aziende che hanno aderito
al programma di abbandono totale e definitivo della produzione
lattiera, promuovendone la riconversione in aziende estensive ad
indirizzo produttivo settore carne/latte non bovino.
A tal fine, l'attivita' zootecnica non deve superare un coefficiente
di densita' di 1,8 Unita' Bovine Adulte (UBA) per Ha di superficie
foraggera, condizione vincolante ai fini dell'attuazione del piano di
riconversione stesso.
Per la definizione di UBA e per i codici di riconversione in UBA dei
capi di bestiame delle diverse specie/classi di eta' ai sensi delle
presenti linee, si fa riferimento alla tabella di cui all'"Allegato
II" della deliberazione della Giunta regionale n. 794 del 5 maggio
2003.
Piu' specificatamente, per riconversione dell'attivita' zootecnica si
intende il passaggio dall'allevamento di bovine da latte
all'allevamento delle seguenti specie:
- bufalina;
- bovina da carne;
- ovina (latte e carne);
- caprina (latte e carne);
- equina (carne);
- asinina (carne);
- cunicola (carne) limitatamente a produzioni certificate "QC" ai
sensi della L.R. 28/99;
- suinicola (limitatamente alla razza autoctona "Mora romagnola").
Esclusivamente con riferimento alle presenti linee, al fine di
quantificare le UBA ed il conseguente grado di estensivizzazione
dell'azienda oggetto di riconversione, sono applicate le seguenti
equiparazioni:
- la specie bufalina viene assimilata alla categoria "Bovini" della
sopra citata tabella, secondo la medesima suddivisione in fasce di
eta';
- la specie asinina viene assimilata alla categoria "Equini" della
sopra citata tabella, secondo la medesima suddivisione in fasce di
eta'.
Per tutti gli aspetti non specificati nelle presenti linee di
indirizzo o nel DM 26 febbraio 2004 sulla riconversione aziendale, si
fa riferimento, qualora compatibili, a quanto previsto nel Piano
regionale di Sviluppo rurale.
1. Beneficiari
Possono accedere al programma di riconversione le imprese zootecniche
che aderiscono al programma di abbandono totale della produzione
lattiera di cui al DM 26 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2004.
L'eventuale decadenza dell'istanza di adesione al citato programma di
abbandono comporta l'inammissibilita'/decadenza della domanda
presentata ai sensi delle presenti linee guida.
2. Localizzazione
L'ambito di attuazione dell'intervento e' l'intero territorio
regionale.
Il piano di riconversione deve essere realizzato nella medesima
azienda oggetto del piano di abbandono.
3. Condizioni
Le imprese interessate devono presentare un piano di riconversione
della durata massima di 2 anni, calcolati a decorrere dalla data
della comunicazione di ammissione al regime di aiuti effettuata da
AGEA (art. 2, comma 6 del DM 26 febbraio 2004 - GU n. 73 del 27 marzo
2004).
Il piano di riconversione dovra' obbligatoriamente riportare i
seguenti elementi:
- descrizione dell'azienda agricola prima della riconversione
(tipologia dell'allevamento, numero di capi, strutture e dotazioni
disponibili, terreni, ecc.);
- descrizione dell'azienda agricola al termine del piano di
riconversione (tipologia dell'allevamento, numero di capi che si
intendono introdurre, strutture e dotazioni necessarie, terreni,
ecc.);
- descrizione dettagliata degli interventi;
- quadro riassuntivo dei costi previsti, distinti per singole
tipologie d'investimento;
- tempi di attuazione del piano di riconversione.
Verra' data priorita' ai piani che prevedono:
- introduzione di razze autoctone, di cui all'Allegato 1 del PRSR;
- produzioni che rientrano in circuiti di qualita', quali DOP, IGP,
QC e biologico;
- incremento del grado di estensivizzazione.
4. Tipologia degli interventi ammissibili
Le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del contributo
dovranno essere riconducibili alle seguenti tipologie:
- costruzione/ristrutturazione dei fabbricati necessari per
l'adeguamento all'allevamento della specie oggetto del piano di
riconversione;
- acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature connessi
all'attivita', compresi quelli per la lavorazione e/o trasformazione
delle produzioni aziendali (con esclusione di macelli aziendali);
- introduzione di sistemi volontari di certificazione della
qualita';
- acquisto di animali riproduttori (maschi e femmine) iscritti al
libro genealogico o al registro anagrafico, come prima dotazione,
limitatamente ai bovini da carne.
5. Esclusioni
5.1. Non sono ammissibili interventi la cui realizzazione sia stata
avviata precedentemente alla data della comunicazione di ammissione
al regime di aiuti effettuata da AGEA. Per la realizzazione di opere,
si fara' riferimento alla data della comunicazione di inizio lavori
del Comune, mentre per l'acquisto di dotazioni fara' fede la data del
contratto d'acquisto/bolla di consegna.
5.2. Sono esclusi gli investimenti che beneficiano delle seguenti
Misure del PRSR: Misura 1.a, Misura 1.b (premio tipologia plus),
Misura 2.f - Azioni 6 e 11, nonche' della L.R. n. 11 del 15 febbraio
1980, relativa all'organizzazione e disciplina della riproduzione
animale.
6. Entita' dell'aiuto
La concorrenza dell'aiuto sul totale di spesa ammissibile e' pari, al
massimo, alle percentuali previste dalla Misura 1.a del PRSR di
seguito riportate:
- zone normali: beneficiario ordinario, dotazioni 30%, strutture 35%;
beneficiario I insediamento 0%, strutture 45%;
- zone svantaggiate: beneficiario ordinario, dotazioni 35%, strutture
40%; beneficiario I insediamento 5%, strutture 50%.
Fermo restando che l'importo massimo erogabile non potra' in nessun
caso essere superiore all'indennizzo riconosciuto alla medesima
impresa in relazione al piano di abbandono.
La quantificazione della spesa ammissibile non potra' comunque
comportare il superamento del massimale aziendale previsto dal PRSR
per il periodo di programmazione 2000-2006, tenuto conto di quanto
usufruito dalla medesima impresa a titolo di qualunque linea
d'intervento.
7. Impegni e vincoli
L'impresa che presenta il piano di riconversione deve assumere i
seguenti impegni:
7.1. rispettare il vincolo di destinazione di durata decennale per i
beni immobili e quinquennale per ogni altro bene oggetto di
contributo;
7.2. mantenere, per almeno 5 anni dalla data di accertamento finale
sull'esecuzione dei lavori, l'indirizzo produttivo-zootecnico da
carne/latte non bovino a carattere estensivo - dell'azienda previsto
nel piano di riconversione;
7.3. condurre l'azienda secondo la normale Buona Pratica Agricola
Usuale di cui all'Allegato 1.A del PRSR;
7.4. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in
materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;
7.5. comunicare preventivamente all'Ente competente ogni variazione
che riguardi l'azienda o la sua conduzione.
8. Modalita' di presentazione della domanda
Al fine di accedere all'aiuto deve essere presentata apposita
domanda, redatta sulla specifica modulistica approvata dalla Regione,
presso la Provincia o Comunita' Montana competente per territorio
entro e non oltre il 26 luglio 2004 (DM 26 febbraio 2004 - GU n. 73
del 27 marzo 2004 - art. 2, comma 3); per le domande inviate
attraverso il Servizio postale fara' fede la data del timbro.
La competenza territoriale e' riferibile all'ubicazione del centro
aziendale oggetto degli investimenti, fatto salvo quanto previsto al
successivo paragrafo.
Qualora un piano di riconversione interessi superfici ricadenti in
ambiti territoriali di competenza di Enti diversi, l'impresa
richiedente dovra' presentare un'unica domanda presso l'Ente
territoriale su cui ricade la prevalenza degli investimenti oggetto
della richiesta di intervento, compilando uno specifico elenco delle
particelle oggetto di investimento per ogni Ente territoriale
interessato.
L'Ente territoriale che riceve la domanda ha competenza per l'intero
iter procedurale, ed in particolare:
a) procedera' alla valutazione dei requisiti di ammissibilita'
previsti dalle presenti linee guida;
b) coordinera', d'intesa con gli altri Enti territoriali interessati,
l'istruttoria sulla ammissibilita' e congruita' degli investimenti
previsti;
c) procedera' all'attribuzione dei punteggi sulla base di quanto
definito al successivo punto 12. ed alla trasmissione delle
risultanze istruttorie alla Regione per la formazione della
graduatoria;
d) provvedera' congiuntamente agli altri Enti territoriali
interessati sia alla fase di accertamento finale della avvenuta
esecuzione delle opere, degli acquisti e dell'eventuale installazione
delle dotazioni aziendali, sia agli ulteriori controlli previsti al
successivo punto 16. "Controlli".
9. Documentazione della domanda
L'impresa dovra' essere iscritta all'Anagrafe delle Aziende agricole
con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto
previsto dal R.R. 17/03.
Alla domanda dovra' essere allegata la seguente documentazione:
9.1. piano di riconversione aziendale, contenente gli elementi minimi
descritti al precedente punto 3;
9.2. fotocopie dei mappali su scala 1:2.000 relativi all'area su cui
si intende eseguire le opere;
9.3. preventivi di spesa per l'acquisto di bestiame;
9.4. preventivi di spesa per l'acquisto di dotazioni;
9.5. computo metrico estimativo delle opere edili e delle opere di
miglioramento fondiario, nel caso di apporto di manodopera aziendale.
Tale documento deve essere redatto conformemente al prezzario
regionale in vigore, con timbro e firma del tecnico progettista
abilitato e corredato dai disegni relativi alle opere in progetto;
9.6. dichiarazione di assenso del proprietario o dei comproprietari
all'esecuzione dell'intervento, in caso di aziende condotte in
affitto;
9.7. copia autenticata di tutte le autorizzazioni necessarie
all'esecuzione dei lavori in progetto; qualora le stesse non siano
disponibili al momento della presentazione dell'istanza, dovra'
essere allegata copia della relativa richiesta presentata
all'Autorita' competente al rilascio. Sara' necessario provvedere
alla trasmissione delle autorizzazioni non appena disponibili.
10. Istruttoria domande
Per ciascun piano di riconversione, l'Ente territorialmente
competente procede all'istruttoria secondo le seguenti indicazioni:
- valutazione della coerenza del piano alle presenti linee guida;
- attribuzione dei punteggi sulla base di quanto definito al
successivo punto 12.;
- definizione della spesa ammissibile e dell'aiuto concedibile.
Qualora, in sede di istruttoria dell'istanza, non risultino
disponibili tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei
lavori in progetto, il piano di riconversione aziendale sara'
dichiarato ammissibile subordinatamente alla presentazione delle
stesse.
Le Province/Comunita' Montane dovranno approvare e trasmettere gli
atti formali relativi alle risultanze dell'attivita' istruttoria alla
Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese - entro
il 10 settembre 2004.
Entro il 24 settembre 2004, sulla base di tali risultanze, la
Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese -
predisporra' la graduatoria regionale dei piani ammissibili e la
trasmettera' ad AGEA, inviando contemporaneamente una comunicazione
ai produttori interessati.
Entro il 23 novembre 2004 AGEA comunichera' agli stessi l'ammissione
dei piani di riconversione al regime di aiuto, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie assegnate a ciascuna Regione.
11. Congruita' della spesa
Per le opere edilizie non verranno riconosciute come spese
ammissibili le prestazioni volontarie aziendali di manodopera.
Per la verifica della congruita' della spesa si fa riferimento al
prezzario dell'Azienda agricola approvato dalla Regione
Emilia-Romagna nella sua piu' recente edizione.
Nel caso di acquisti di macchinari, strutture particolari,
attrezzature ed impianti, nonche' per l'acquisto di bestiame, si
dovranno allegare i preventivi di almeno due ditte specializzate, con
quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata; compete in
ogni caso alla Provincia e alla Comunita' Montana esprimere il
giudizio finale di congruita'.
Per le altre opere si riconosceranno come spese ammissibili, nel
limite massimo di 40.000 Euro per piano di riconversione, le
prestazioni aziendali volontarie di manodopera, purche' chiaramente
identificate nel preventivo di spesa ed inquadrabili nell'attivita'
agricola.
12. Criteri per la formazione della graduatoria
Al fine di definire la graduatoria delle domande presentate vengono
di seguito riportati i criteri di priorita' ed i relativi punteggi da
attribuire al piano di riconversione, fermo restando la rispondenza
del piano stesso alle presenti linee guida:
a) ubicazione dell'azienda agricola oggetto di riconversione (secondo
l'ubicazione classificata ai sensi della normativa in materia di
quote latte): - montagna: punti 20; - svantaggiata: punti 15; -
pianura: punti 10;
b)
allevamento di razza autoctona: - esclusivo: punti 20; - prevalente,
con riferimento alle UBA allevate: punti 10;
c) produzioni che rientrano in un circuito di prodotti DOP e IGP:
punti 20;
d) introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualita'
(biologico, QC): punti 20;
e) coefficiente di densita' dell'attivita' zootecnica: - densita'
inferiore a 1,4 UBA/Ha: punti 20; - compreso tra 1,4 e 1,8 UBA/Ha:
punti 10.
A parita' di punteggio la graduatoria regionale verra' ordinata in
maniera crescente in relazione al quantitativo di riferimento
individuale abbandonato (dal piu' piccolo al piu' grande).
13. Varianti
Eventuali varianti al piano di riconversione approvato dovranno
essere preventivamente autorizzate dall'Ente competente, valutato il
mantenimento della rispondenza del piano medesimo alle finalita'
dell'intervento.
In ogni caso non si potra' aumentare l'importo dell'aiuto, ne'
apportare variazioni alla natura o consistenza delle opere o degli
investimenti tali da modificare la valutazione istruttoria del piano
e di conseguenza la sua collocazione in graduatoria.
Cio' premesso, non sono considerate varianti gli interventi relativi
ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative decisi dal
Direttore dei lavori, purche' contenuti nell'ambito del 10% del costo
complessivo della singola opera, al netto della voce spese tecniche.
14. Proroghe
Per comprovate motivazioni, e' facolta' dell'Ente competente
concedere, previa richiesta scritta del beneficiario, un'unica
proroga della durata massima di 180 giorni.
15. Liquidazione degli aiuti
Al termine della realizzazione del piano di riconversione, il
beneficiario richiedera' in forma scritta all'Ente competente
l'accertamento finale sull'avvenuta esecuzione delle opere, degli
acquisti ed installazione delle dotazioni aziendali, allegando i
seguenti documenti:
a) stato finale dei lavori;
b) fatture debitamente quietanzate, accompagnate dalla documentazione
comprovante l'avvenuto pagamento, costituita da apposita
dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice o dalla
documentazione bancaria comprovante l'avvenuto bonifico; per le opere
in cemento:
c) collaudo statico (Legge 1086/71);
d) verbale di regolare esecuzione delle opere.
Per i piani cui sono stati attribuiti punteggi in base ai criteri di
priorita' di cui al punto 12., lettere c) e d) - delle presenti linee
guida, in sede di accertamento finale dovra' essere verificato anche
l'avvenuto inserimento dell'azienda nei relativi sistemi di
certificazione previsti in sede di domanda.
Successivamente alla conclusione dell'accertamento di avvenuta
esecuzione degli investimenti, l'Ente provvedera' a trasmettere
l'esito alla Regione, che comunichera' ad AGEA gli importi da
liquidare.
16. Controlli
La Provincia o la Comunita' Montana competente per territorio,
effettuera' i seguenti controlli:
16.1. controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 28 dicembre
2000, n. 445, in ragione del 5% delle domande presentate, o in
accordo a quanto previsto dalla normativa specifica dell'Ente;
16.2. controllo sul 100% delle opere finanziate, al fine di
verificare l'esecuzione a regola d'arte nonche' il rispetto di
eventuali prescrizioni e, in generale, la rispondenza di quanto
realizzato rispetto al piano di riconversione approvato;
16.3. controlli successivi al pagamento finale sul mantenimento dei
vincoli ed impegni assunti, in ragione del 5%.
17. Revoche e sanzioni
Gli aiuti concessi, anche se gia' erogati, sono revocati qualora il
soggetto beneficiario:
a) non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
b) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti;
c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre
l'Amministrazione in grave errore;
d) realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
e) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali gli aiuti sono
stati concessi.
18. Disposizioni finali
La Regione si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti
per la verifica del rispetto delle procedure di esecuzione dei
lavori.
Al fine di dare piena attuazione alle presenti linee, la Regione
potra' apportare le modifiche necessarie per rispondere a specifiche
esigenze delle Province, delle Comunita' Montane e di AGEA.
Eventuali ulteriori procedure operative che si rendessero necessarie
per l'attuazione delle presenti linee, saranno definite con atto
formale del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese.
Per quanto non riportato nelle presenti linee si fa riferimento
espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.