DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 2004, n. 978
Assegnazione ai Comuni delle risorse finanziarie necessarie per l'erogazione dei contributi previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1540/2003. Fondo regionale di Protezione civile, Legge 23/12/2000, n. 388, art. 138, c. 16. Impegno di spesa
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio
nazionale di Protezione civile", ed in particolare l'art. 2 che
individua la tipologia degli eventi calamitosi e gli ambiti delle
competenze;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in
particolare l'art. 108 che attribuisce alle Regioni, tra le altre, le
funzioni relative all'attuazione di interventi urgenti in caso di
crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b) della Legge 225/92, di seguito
indicati come eventi di livello b);
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
2001)", e in particolare l'art. 138, comma 16, che ha istituito il
Fondo regionale di Protezione civile per il finanziamento, tra gli
altri, degli interventi diretti a fronteggiare le esigenze connesse
con le calamita' naturali di livello b) di cui all'art. 108 del DLgs
112/98;
- la L.R. 18 aprile 1995, n. 45 "Disciplina delle attivita' e degli
interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione
civile";
richiamata la propria deliberazione n. 1540 del 28 luglio 2003,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
122 del 20 agosto 2003, con la quale e' stata approvata la direttiva
che prevede la concessione, a valere sul predetto Fondo regionale di
Protezione civile, di contributi a soggetti privati, imprese, studi
professionali ed enti non commerciali per i danni subiti in
conseguenza degli eventi calamitosi, rientranti nella tipologia di
cui all'art. 2, comma 1, lett. b) della Legge 225/92, che nell'anno
2002 hanno colpito i territori dei seguenti comuni:
Provincia di Piacenza
1. Nubifragio verificatosi nei giorni dal 21 al 25 gennaio 2002 nel
comune di Bettola;
2. Nubifragio verificatosi nei giorni 9 e 10 maggio 2002 nel comune
di Borgonovo Val Tidone;
3. Alluvione verificatasi nei giorni 14 e 15 luglio 2002 nel comune
di Monticelli d'Ongina;
4. Nubifragio e trombe d'aria verificatisi il giorno 18 luglio 2002
nei comuni di Morfasso, Rivergaro e Travo;
5. Nubifragio verificatosi il giorno 29 luglio 2002 nei comuni di
Pecorara e Zerba;
6. Nubifragio verificatosi il giorno 31 luglio 2002 nel comune di
Bettola;
7. Nubifragio verificatosi nei giorni dal 5 al 7 agosto 2002 nei
comuni di Bobbio, Castel'Arquato, Coli, Cortebrugnatella, Ottone,
Pianello Val Tidone, Piozzano, Ponte dell'Olio, Ziano Piacentino,
Morfasso;
8. Alluvione verificatasi il giorno 10 agosto 2002 nel comune di
Gragnano Trebbiense;
9. Nubifragio verificatosi il giorno 25 agosto 2002 nel comune di
Ferriere;
10. Nubifragio verificatosi il giorno 4 settembre 2002 nel comune di
Farini;
11. Nubifragio verificatosi il giorno 10 ottobre 2002 nel comune di
Cerignale;
12. Nubifragio verificatosi il giorno 7 novembre 2002 nel comune di
Gropparello;
13. Nubifragio verificatosi il giorno 28 dicembre 2002 nel comune di
Bettola.
Provincia di Parma
14. Siccita' verificatasi nel periodo da maggio a settembre 2002 nel
comune di Palanzano;
15. Nubifragio verificatosi il giorno 6 agosto 2002 nei comuni di
Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Busseto, Compiano, Fontevivo,
Lesignano de Bagni, Neviano degli Arduini, Pellegrino Parmense, Sala
Baganza, Tizzano Val Parma, Tornolo, Varano de Melegari e Varsi;
16. Movimenti franosi verificatisi dal 16 al 20 agosto 2002 nei
comuni di Borgotaro e Terenzo.
Provincia di Reggio Emilia
17. Nubifragi verificatisi nella prima decade del mese di maggio 2002
nei comuni di Casina, Carpineti, Canossa e Villa Minozzo;
18. Nubifragi verificatisi nella prima decade del mese di giugno 2002
nel comune di Vetto d'Enza;
19. Nubifragi verificatisi dal 17 al 18 giugno 2002 nei comuni di
Ramiseto e Busana;
20. Nubifragi verificatisi nella prima decade del mese di settembre
2002 nei comuni di Toano, Castelnovo ne' Monti e Baiso.
Provincia di Modena
21. Nubifragio verificatosi il giorno 25 luglio 2002 nel comune di
Pavullo;
22. Nubifragio verificatosi il giorno 10 agosto 2002 nel comune di
Bomporto;
23. Nubifragio verificatosi il giorno 12 agosto 2002 nei comuni di
Polinago e Riolunato;
24. Nubifragio verificatosi il giorno 23 agosto 2002 nel comune di
Montefiorino;
25. Nubifragio verificatosi il giorno 10 ottobre 2002 nel comune di
Polinago.
Provincia di Bologna
26. Nubifragio verificatosi il giorno 23 agosto 2002 nel comune di
Ozzano Emilia;
27. Nubifragi verificatisi nel periodo dal 27 al 29 agosto 2002 nei
comuni di Castello di Serravalle e Savigno;
28. Movimento franoso verificatosi nel mese di ottobre 2002 nel
comune di Vergato;
29. Movimento franoso verificatosi nel mese di novembre 2002 nel
comune di Castel San Pietro Terme;
30. Movimento franoso verificatosi il giorno 5 dicembre 2002 nel
comune di Borgo Tossignano;
31. Alluvione verificatasi il giorno 6 dicembre 2002 nel comune di
Monteveglio;
32. Movimento franoso verificatosi il giorno 11 dicembre 2002 nel
comune di Pianoro;
33. Movimento franoso verificatosi nel mese di dicembre 2002 nel
comune di Monte San Pietro.
Provincia di Ferrara
34. Nevicata verificatasi il giorno 2 gennaio 2002 nel comune di
Portomaggiore;
35. Gelata verificatasi il giorno 24 gennaio 2002 nel comune di
Formignana;
36. Nubifragio verificatosi il giorno 6 giugno 2002 nel comune di
Ferrara;
37. Nubifragio verificatosi il giorno 18 luglio 2002 nel comune di
Cento;
38. Grandinata verificatasi il giorno 24 luglio 2002 nel comune di
Voghiera;
39. Nubifragio verificatosi il giorno 3 settembre 2002 nel comune di
Ostellato;
40. Piena fiume Panaro verificatasi nei mesi di novembre e dicembre
2002 nel comune di Bondeno.
Provincia di Ravenna
41. Alluvione verificatasi i giorni 9 e 23 settembre 2002 nel comune
di Castel Bolognese;
42. Movimento franoso verificatosi il giorno 28 dicembre 2002 nel
comune di Riolo Terme.
Provincia di Forli'-Cesena
43. Nubifragio e grandine verificatasi il giorno 20 aprile 2002 nel
comune di Cesena;
44. Movimento franoso verificatosi dal 2 al 6 dicembre 2002 nel
comune di Tredozio;
45. Movimento franoso verificatosi dal 3 al 5 dicembre 2002 nel
comune di Mercato Saraceno;
46. Movimento franoso verificatosi il giorno 6 dicembre 2002 nel
comune di Predappio;
47. Nubifragio verificatosi nei giorni 5 e 6 dicembre 2002 nei comuni
di Cesena e Sarsina;
48. Movimento franoso verificatosi il giorno 12 dicembre 2002 nel
comune di Forli'.
Provincia di Rimini
49. Dissesti idrogeologici verificatisi nei giorni 4 e 5 dicembre
2002 nei comuni di Coriano, Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca,
Montescudo, Saludecio, San Clemente, Santarcangelo di Romagna,
Torriana, San Giovanni in Marignano;
dato atto che con la citata deliberazione 1540/03 si e' stabilito di
destinare la somma di Euro 897.183,00, quota parte dell'annualita'
2002 del Fondo regionale di protezione civile assegnata alla Regione
Emilia-Romagna, a copertura dei contributi a favore dei soggetti
sopra indicati; tale somma e' disponibile sul Capitolo 47132 "Spese
per il finanziamento di interventi urgenti in caso di calamita'
naturali di libello b), di cui all'art. 108, DLgs 112/98 ed art. 2,
comma 1, lett. b), Legge 225/92, nonche' per il potenziamento del
sistema regionale di protezione civile - Fondo regionale di
Protezione civile (art. 138, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n.
388) - Mezzi statali", di cui all'UPB 1.4.4.2 17101;
dato atto altresi' che con la citata direttiva si e' stabilito che i
Comuni provvedessero ad istruire le domande di contributo da
presentarsi da parte dei soggetti interessati entro il 3 ottobre
2003, termine ultimo decorrente dalla data di pubblicazione della
medesima direttiva nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, avvenuta il 20 agosto 2003, nonche' a trasmettere
entro il 2 dicembre 2003 alla Regione Emilia-Romagna la richiesta di
finanziamento con allegati due distinti elenchi degli aventi titolo
al contributo, approvati dal competente organo comunale;
rilevato che alcuni Comuni, non avendo completato l'istruttoria delle
domande di contributo presentate dai soggetti interessati, hanno al
momento presentato solo elenchi parziali;
ritenuto di procedere comunque al riparto e all'assegnazione delle
risorse finanziarie di cui trattasi ai Comuni che hanno completato
l'istruttoria delle domande, stabilendo al contempo l'accantonamento
di una quota pari a circa il 6% delle risorse disponibili, da
assegnare con successivo atto del competente organo regionale ai
Comuni che al momento hanno presentato solo elenchi parziali;
ritenuto peraltro di stabilire che, qualora l'entita' della quota a
tal fine accantonata risultasse superiore al fabbisogno finanziario,
quantificato sulla base delle percentuali di calcolo stabilite con il
presente atto, la destinazione della somma non assegnata verra'
determinata in sede di programmazione delle successive annualita' del
fondo; qualora fosse inferiore, si valutera', di concerto con le
Province interessate, l'opportunita' di reperire l'ulteriore quota
necessaria dalle successive annualita' del fondo;
rilevato inoltre che i Comuni di Bobbio, Coli e Ottone in provincia
di Piacenza, interpretando erroneamente la direttiva in parola nella
parte concernente la decorrenza dei termini per la presentazione
delle domande di contributo, hanno computato questi ultimi dalla data
da essi indicata nell'avviso pubblico affisso nei rispettivi albi
pretori;
ritenuto, in applicazione del principio di affidamento, di
considerare ricevibili le domande che i cittadini in buona fede hanno
presentato oltre il termine di scadenza previsto dalla direttiva in
parola ma comunque nei termini rideterminati dai suindicati Comuni;
visti gli avvisi pubblici, trasmessi in copia conforme agli
originali, dai suindicati Comuni, da cui si evince che i
rideterminati termini di 45 gg. per la presentazione delle domande
sono decorsi:
- per il Comune di Coli dal 30/8/2003, data indicata nell'avviso al
pubblico, e conseguentemente scaduti il 13/10/2003;
- per il Comune di Bobbio dal 31/8/2003, data indicata nell'avviso al
pubblico, e conseguentemente scaduti il 14/10/2003;
- per il Comune di Ottone dal 30/8/2003, data indicata nell'avviso al
pubblico, e conseguentemente scaduti il 13/10/2003;rilevato che dagli
elenchi trasmessi dai Comuni interessati, acquisiti agli atti del
Servizio regionale di Protezione civile, risultano ammissibili a
contributo, tra quelle presentate, n. 341 domande per un valore
complessivo di danni pari ad Euro 7.689.671,11, cosi' articolato:
- n. 1 domande di contributi presentate da soggetti privati
proprietari di beni immobili distrutti o non ripristinabili, per
danni pari ad Euro 84.775,35;
- n. 292 domande di contributi presentate da soggetti privati
proprietari di beni immobili danneggiati, per danni pari ad Euro
6.210.016,05;
- n. 48 domande di contributo presentate da imprese, professionisti
ed enti non commerciali, per danni pari ad Euro 1.394.879,71;
dato atto che la Regione si e' riservata di provvedere alla
determinazione delle percentuali di calcolo concretamente applicabili
entro i limiti stabiliti nella citata direttiva, tenendo conto sia
delle priorita' ivi previste che del rapporto tra numero di domande
ammissibili a contributo e risorse finanziarie disponibili;
preso atto che dai conteggi effettuati dal Servizio regionale
competente, sulla base degli elenchi trasmessi dai Comuni interessati
e tenuto conto di quanto sopra precisato, risulta che le percentuali
effettivamente applicabili per l'erogazione dei contributi agli
aventi titolo, sono le seguenti:
- 75%, relativamente all'unita' immobiliare del proprietario adibita
ad abitazione principale distrutta o non ripristinabile (punto B.1
della direttiva di cui alla deliberazione 1540/03);
- 11,7%, relativamente all'unita' immobiliare del proprietario
adibita ad abitazione principale danneggiata (punto B.2 della
direttiva);
- 11,7%, relativamente alle parti comuni danneggiate di un
condominio, (punto B.3 della direttiva);
- 75%, relativamente all'unita' immobiliare distrutta o non
ripristinabile adibita ad esercizio d'impresa (punto C.1 della
direttiva);
- 11,7%, relativamente all'unita' immobiliare adibita ad esercizio
d'impresa danneggiata, nonche' ai beni mobili e mobili registrati
distrutti o danneggiati strumentali all'esercizio dell'impresa
medesima (punti C.2 e C.3 della direttiva);
rilevato che, dagli elementi desumibili dagli elenchi comunali, i
premi assicurativi ivi indicati risulterebbero, in alcuni casi,
comprensivi anche di quote versate a copertura di rischi non
attinenti agli eventi naturali verificatisi nell'anno 2002;
dato atto che alla lettera G.1 della direttiva citata e' previsto che
dai contributi ammissibili vengano decurtati gli indennizzi
eventualmente corrisposti o da corrispondersi allo stesso titolo da
parte delle Compagnie assicuratrici, al netto dei premi assicurativi
versati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. In caso di
polizze assicurative che coprono diverse tipologie di rischi (es.
danni da eventi naturali, da furto, da responsabilita' civile,
ecc...) verra' considerata unicamente la quota del premio
assicurativo attinente il rischio per danni connessi all'evento
calamitoso, comprensiva della corrispondente quota parte di
accessori, diritti e imposte a carico del contraente/assicurato;
ritenuto pertanto opportuno precisare che, prima di procedere alla
liquidazione del contributo, i Comuni provvedano a richiedere agli
interessati apposita dichiarazione rilasciata, a tal fine, dalla
Compagnia assicuratrice;
considerato che gli ambiti territoriali di taluni comuni sopra
indicati sono stati interessati, in periodi precedenti agli eventi
verificatisi nel corso del 2002, anche da altri eventi calamitosi
(sia di livello b, sia di livello c, corrispondenti rispettivamente
alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 2 della Legge 225/92);
ritenuto di stabilire, in linea di principio, il divieto di cumulo
dei contributi per ripianare danni conseguenti ad eventi calamitosi
sia di livello b) che di livello c) succedutisi nel tempo e che hanno
interessato il medesimo bene; pertanto in presenza di tale
circostanza, i contributi di cui al presente atto non dovranno essere
erogati, fatto salvo quanto di seguito riportato;
ritenuto, peraltro, di stabilire che tale divieto possa subire
deroghe in presenza di una o piu' delle seguenti condizioni,
preesistenti agli eventi di livello b) verificatisi nel 2002, da
accertarsi da parte dei Comuni in sede di calcolo del contributo
effettivamente erogabile:
a) il danno preesistente e' gia' stato riparato;
b) il danno preesistente ha subito nel corso della sua riparazione
ulteriori aggravamenti in conseguenza del nuovo evento;
c) il danno preesistente riguarda beni diversi o parti diverse del
bene danneggiato dal nuovo evento.
Nelle ipotesi a) e b) il titolare del bene deve dimostrare di aver
gia' sostenuto le spese per la parte di riparazione gia' eseguita
oppure la sussistenza dell'obbligazione a corrisponderne il
corrispettivo all'impresa esecutrice.
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, comma 2 della
L.R. 40/01 e che, pertanto, l'impegno di spesa possa essere assunto
con il presente atto;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 447/03:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Responsabile
del Servizio Protezione civile ing. Demetrio Egidi, a cio' delegato
dal Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa,
dott.ssa Leopolda Boschetti, con determinazione n. 8519 del 16 luglio
2003 recante "delega di funzioni in materia di Protezione civile";
- del parere di regolarita' contabile espresso dalla dott.ssa Amina
Curti, Responsabile del Servizio Bilancio - Risorse finanziarie;
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che
qui si intendono integralmente richiamate:
1) di considerare, in applicazione del principio di affidamento,
ricevibili le domande che i cittadini in buona fede hanno presentato
oltre il termine di scadenza previsto dalla direttiva in parola ma
comunque nei termini di 45 gg. per la presentazione delle domande che
sono decorsi:
- per il Comune di Coli (PC) dal 30/8/2003, data indicata nell'avviso
al pubblico, e conseguentemente scaduti il 13/10/2003;
- per il Comune di Bobbio (PC) dal 31/8/2003, data indicata
nell'avviso al pubblico, e conseguentemente scaduti il 14/10/2003;
- per il Comune di Ottone (PC) dal 30/8/2003, data indicata
nell'avviso al pubblico, e conseguentemente scaduti il 13/10/2003;
2) di assegnare ai Comuni che, ai sensi della direttiva approvata con
propria deliberazione 1540/03, hanno presentato richiesta di
finanziamento a copertura dei contributi erogabili a favore di
soggetti privati, di imprese, studi professionali ed enti non
commerciali per i danni subiti in conseguenza degli eventi
specificati nella parte narrativa del presente atto, le seguenti
risorse finanziarie ammontanti ad Euro 841.257,25, cosi' ripartite:
- Baiso (RE) Euro 15.830,10
- Bardi (PR) Euro 74.435,61
- Bedonia (PR) Euro 56.525,14
- Berceto (PR) Euro 129.204,14
- Bettola (PC) Euro 17.889,30
- Bobbio (PC) Euro 5.124,60
- Bore (PR) Euro 1.801,80
- Busana (RE) Euro 6.086,18
- Castelbolognese (RA) Euro 32.476,71
- Cento (FE) Euro 4.268,00
- Cerignale (PC) Euro 12.100,83
- Coli (PC) Euro 53.056,13
- Compiano (PR) Euro 65.197,72
- Cortebrugnatella (PC) Euro 3.790,80
- Farini (PC) Euro 28.315,17
- Ferrara (FE) Euro 7.937,50
- Ferriere (PC) Euro 69.844,91
- Gragnano Trebbiense (PC) Euro 6.059,24
- Gropparello (PC) Euro 17.795,09
- Montefiorino (MO) Euro 1.801,80
- Ottone (PC) Euro 2.243,37
- Pellegrino Parmense (PR) Euro 6.119,10
- Pianello Val Tidone (PC) Euro 3.159,00
- Piozzano (PC) Euro 3.016,26
- Ponte dell'Olio (PC) Euro 14.601,60
- Ramiseto (RE) Euro 18.331,70
- Rivergaro (PC) Euro 6.504,03
- Sala Baganza (PR) Euro 5.187,48
- Savigno (BO) Euro 6.610,50
- Terenzo (PR) Euro 12.951,90
- Toano (RE) Euro 45.770,40
- Tornolo (PR) Euro 17.731,35
- Varano de' Melegari (PR) Euro 16.733,34
- Varsi (PR) Euro 59.629,05
- Vetto (RE) Euro 11.735,10
- Villa Minozzo (RE) Euro 1.392,30
3) di approvare l'allegata tabella (Allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente atto, riportante il riepilogo delle
assegnazioni ai comuni delle risorse finanziarie per l'erogazione dei
contributi, distinti per singola voce, previsti con propria
deliberazione 1540/03;
4) di accantonare una quota pari a circa il 6% delle risorse
complessivamente disponibili di Euro 897.183,00, da assegnare con
successivo atto del competente organo regionale ai Comuni che al
momento hanno presentato solo elenchi parziali, stabilendo fin da ora
che: qualora l'entita' della quota a tal fine accantonata risultasse
superiore al fabbisogno finanziario, quantificato sulla base delle
percentuali di calcolo stabilite con il presente atto, la
destinazione della somma non assegnata verra' considerata in sede di
programmazione delle successive annualita' del fondo; qualora fosse
inferiore, si valutera', di concerto con le Province interessate,
l'opportunita' di reperire l'ulteriore quota necessaria dalle
successive annualita' del fondo;
5) di precisare che, in considerazione delle priorita' e dei limiti
stabiliti nella direttiva approvata con propria deliberazione 1540/03
oltre che in considerazione del rapporto tra le domande ammissibili a
contributo e le risorse finanziarie disponibili, le suddette
assegnazioni finanziarie sono state quantificate applicando le
seguenti percentuali di calcolo sull'importo del danno dichiarato
ovvero delle spese gia' sostenute come risultanti dagli elenchi
comunali trasmessi alla Regione:
- 75%, relativamente all'unita' immobiliare del proprietario adibita
ad abitazione principale distrutta o non ripristinabile (punto B.1
della direttiva di cui alla deliberazione 1469/02);
- 11,7%, relativamente all'unita' immobiliare del proprietario
adibita ad abitazione principale danneggiata (punto B.2 della
direttiva);
- 11,7%, relativamente alle parti comuni danneggiate di un
condominio, (punto B.3 della direttiva);
- 75%, relativamente all'unita' immobiliare distrutta o non
ripristinabile adibita ad esercizio d'impresa (punto C.1 della
direttiva);
- 11,7%, relativamente all'unita' immobiliare adibita ad esercizio
d'impresa danneggiata, nonche' ai beni mobili e mobili registrati
distrutti o danneggiati strumentali all'esercizio dell'impresa
medesima(punti C.2 e C.3 della direttiva);
6) di precisare altresi' che, in presenza di coperture assicurative
contro i danni, prima di procedere alla liquidazione del contributo,
i Comuni devono richiedere agli interessati apposita dichiarazione
rilasciata, a tal fine, dalla Compagnia assicuratrice riportante la
quota del premio assicurativo versato nell'ultimo quinquennio
attinente i rischi da eventi naturali, comprensiva della
corrispondente quota parte di accessori, diritti e imposte a carico
del contraente/assicurato, relativa ai soli beni danneggiati;7) di
stabilire, in linea di principio, il divieto di cumulo dei contributi
per ripianare danni conseguenti ad eventi calamitosi sia di livello
b) che di livello c) succedutisi nel tempo e che hanno interessato il
medesimo bene; pertanto in presenza di tale circostanza, i contributi
di cui al presente atto non dovranno essere erogati, fatto salvo
quanto riportato al successivo punto 8);
8) di stabilire che tale divieto possa subire deroghe in presenza di
una o piu' delle seguenti condizioni, preesistenti agli eventi di
livello b) verificatisi nel 2002, da accertarsi da parte dei Comuni
in sede di calcolo del contributo effettivamente erogabile:
a) il danno preesistente e' gia' stato riparato;
b) il danno preesistente ha subito nel corso della sua riparazione
ulteriori aggravamenti in conseguenza del nuovo evento;
c) il danno preesistente riguarda beni diversi o parti diverse del
bene danneggiato dal nuovo evento.
Nelle ipotesi a) e b) il titolare del bene deve dimostrare di aver
gia' sostenuto le spese per la parte di riparazione gia' eseguita
oppure la sussistenza dell'obbligazione a corrisponderne il
corrispettivo all'impresa esecutrice;
9) di imputare la suddetta spesa di Euro 841.257,25 al n. 2061 di
impegno sul Capitolo 47132 "Spese per il finanziamento di interventi
urgenti in caso di calamita' naturali di libello b), di cui all'art.
108, DLgs 112/98 ed art. 2, comma 1, lett. b), Legge 225/92, nonche'
per il potenziamento del sistema regionale di Protezione civile -
Fondo regionale di protezione civile (art. 138, comma 16, Legge 23
dicembre 2000, n. 388) - Mezzi statali", di cui all'UPB 1.4.4.2 17101
del Bilancio per l'esercizio 2004, che presenta la necessaria
disponibilita';
10) di dare atto che all'erogazione dei finanziamenti previsti al
precedente punto 1), provvedera' il Dirigente competente con propri
atti formali ai sensi della normativa vigente su richiesta dei Comuni
ivi indicati, corredata degli atti comunali di liquidazione dei
contributi a favore degli aventi titolo, in copia conforme agli
originali, nei tempi previsti al punto H della direttiva approvata
con propria deliberazione 1540/03;
11) la Regione Emilia-Romagna si riserva di disporre controlli, anche
a campione, sulla corretta applicazione da parte dei Comuni della
direttiva approvata con propria deliberazione 1540/03, e di quanto
previsto nella presente deliberazione;
12) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)