COMUNICATO DELL'ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE
Avviso di adozione del "Progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - Integrazioni alla cartografia di cui all'Allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 (Aree a rischio idrogeologico molto elevato) - Modifiche al Titolo IV dell'Elaborato n. 7 (Norme tecniche di attuazione)". Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di Bacino del fiume Po n. 4 del 3 marzo 2004
Si rende noto che, ai sensi dell'art. 18, comma 3 della Legge 18
maggio 1989, n. 183, e' in fase di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana il "Progetto di Piano stralcio di
integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) -
Integrazioni alla cartografia di cui all'Allegato 4.1 dell'Elaborato
n. 2 (Aree a rischio idrogeologico molto elevato) - Modifiche al
Titolo IV dell'Elaborato n. 7 (Norme tecniche di attuazione)"
(successivamente denominato Progetto di integrazione), adottato dal
Comitato istituzionale dell'Autorita' di Bacino del fiume Po con
deliberazione n. 4 del 3 marzo 2004.
Gli atti relativi al Progetto di integrazione, ai sensi dell'art. 18,
comma 6 della Legge 183/89, sono depositati per la consultazione
presso la Regione Emilia-Romagna per la durata di 45 giorni a partire
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana della suddetta deliberazione 4/04.
Chiunque sia interessato potra' prendere visione e consultare la
documentazione relativa presso la: Regione Emilia-Romagna - Direzione
generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa - Servizio
Pianificazione di bacino e della costa, Via dei Mille n. 21 - 40121
Bologna, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 13,30,
contattando la Segreteria del Servizio (tel. 051/6396811 -
ambientepbc@regione.emilia-romagna.it) e il responsabile del
procedimento amministrativo e delle modalita' di accesso, ing.
Vinicio Ruggeri.
Si comunica inoltre che il Progetto di integrazione e' depositato
anche presso le Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena,
Bologna, Ferrara, Ravenna, che potranno essere contattate da chiunque
sia interessato a prendere visione e consultare la documentazione
relativa.
Ai sensi dell'art. 18, comma 8 della Legge 183/89, le osservazioni
sul Progetto di integrazione possono essere inoltrate alla Regione
Emilia-Romagna - Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e
della costa - Servizio Pianificazione di bacino e della costa - entro
i 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione o
essere direttamente annotate sul registro predisposto presso ogni
sede di consultazione.
± di seguito pubblicato il testo, per estratto, della deliberazione
n. 4 del 3 marzo 2004 del Comitato Istituzionale dell'Autorita' di
Bacino del fiume Po, come disposto dall'art. 3 della medesima
deliberazione.
L'ASSESSORE
Marioluigi Bruschini
Deliberazione del Comitato istituzionale dell'AutoritA' di bacino del
fiume Po 3 marzo 2004, n. 4 - Avviso di adozione di Progetto di Piano
stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI):
integrazioni alla cartografia di cui all'Allegato 4.1 dell'Elaborato
n. 2 (Aree a rischio idrogeologico molto elevato) - Modifiche al
Titolo IV dell'Elaborato n. 7 (Norme tecniche di attuazione)
IL COMITATO ISTITUZIONALE
(omissis) delibera:
Art. 1
± adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 18 maggio
1989, n. 183 un "Progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - Integrazioni alla
cartografia di cui all'Allegato 4.1 dell'Elaborato 2 (Aree a rischio
idrogeologico molto elevato) - Modifiche al Titolo IV dell'Elaborato
n. 7 (Norme tecniche d'attuazione)", di seguito brevemente definito
"Progetto di integrazione".
Il Progetto di integrazione di cui al primo comma e' costituito
dall'Allegato Unico alla presente deliberazione, contenente:
1. rappresentazione cartografica, in scala 1:10.000, ed elenco delle
perimetrazioni di aree a rischio idrogeologico molto elevato ad
integrazione dell'Allegato 4.1 (Perimetrazione delle aree a rischio
idrogeologico molto elevato - Cartografia in scala 1:10.000/1:5.000)
all'Elaborato n. 2 del PAI "Atlante dei rischi idraulici e
idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a
pericolo" di cui al Titolo IV del PAI, proposte in n. 25 dalla
Regione Emilia-Romagna, n. 26 dalla Regione Lombardia e n. 1 dalla
Regione Piemonte (Allegato Unico alla presente deliberazione, di cui
e' parte integrante e costitutiva);
2. correzione di errore materiale alla legenda della perimetrazione
057-ER-MO, di cui alla deliberazione di Comitato Istituzionale n. 20
del 26 aprile 2001, relativamente alla classificazione delle zone
erroneamente identificate: Zona 1, Zona 2 e Zona 3, le quali sono
rispettivamente da identificare come "Zona A, Zona B e Zona C -
Abitato dichiarato da consolidare con RDL 2 marzo 1916, n. 299,
perimetrazione e normativa approvate con deliberazione di Giunta
regionale 10 marzo 1998, n. 260" secondo quanto previsto dall'art.
49, comma 2 delle Norme d'attuazione del PAI.
Art. 2
Le modifiche di cui al Progetto di integrazione del precedente art. 1
entrano in vigore, quali misure temporanee di salvaguardia ai sensi
dell'art. 17, comma 6bis della Legge 183/89, dal giorno successivo
alla pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e restano in vigore fino alla
pubblicazione del DPCM di approvazione del Progetto medesimo o, in
mancanza, per un periodo pari e, comunque, non superiore a tre anni.
Art. 3
La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e
nei Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate.
Le Regioni provvedono a dare immediata comunicazione dell'avvenuta
adozione del Progetto di cui al primo comma ai Comuni interessati,
trasmettendo loro al tempo stesso gli atti relativi al Progetto
medesimo.
Entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di
cui al comma precedente, i Comuni interessati sono tenuti a
pubblicare la presente deliberazione mediante affissione della stessa
all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi. I Comuni sono
altresi' tenuti a trasmettere la certificazione dell'avvenuta
pubblicazione alle Regioni.
Art. 4
L'allegato Progetto di integrazione al PAI e la relativa
documentazione sono depositati presso la sede dell'Autorita' di
bacino nonche' presso le sedi delle Regioni e delle Province
territorialmente interessate e rimangono ivi disponibili, per i
quarantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione della
presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale, per la presa visione
e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato. Presso
ogni sede di consultazione e' predisposto un registro, su cui sono
annotate le richieste di visione e di copia degli atti.
Ai sensi dell'art. 18, comma 8 della Legge 183/89, le osservazioni
sul Progetto di cui al primo comma possono essere annotate
direttamente sul registro di cui al comma precedente; in alternativa,
dette osservazioni possono essere inoltrate alle Regioni
territorialmente competenti entro i quarantacinque giorni successivi
alla scadenza del periodo di consultazione di cui al primo comma. Le
Regioni sono tenute ad esprimersi sulle osservazioni di cui al
presente comma, nel rispetto del termine di cui al comma 9 della
Legge 183/89.
Art. 5
Ai sensi dell'articolo 1bis del DL 279/00, convertito in Legge
365/00, le Regioni interessate, ai fini dell'adozione definitiva e
dell'attuazione del Piano stralcio di integrazione al PAI e della
necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione
territoriale, convocano una Conferenza programmatica, la quale
esprime un parere sul Progetto allegato alla presente deliberazione;
detto parere tiene luogo di quello di cui all'articolo 18, comma 9
della Legge 183/89.
Art. 6
Il Piano di integrazione al PAI e' definitivamente adottato da questo
Comitato, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni di cui agli
articoli precedenti, entro e non oltre sei mesi, decorrenti dalla
pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 7
La rubrica del Titolo IV delle NTA del PAI e' sostituita dalla
seguente: "Norme per le aree a rischio idrogeologico".
La rubrica dell'art. 48 delle NTA del PAI e' sostituita dalla
seguente "Disciplina per le aree a rischio idrogeologico".
L'articolo 48 delle NTA del PAI e' integrato con l'aggiunta del
seguente comma:
"comma 2: "Ai fini dell'adeguamento delle aree di cui al precedente
comma I alle classi di rischio cosi' come definite dall'`Atto di
indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi
agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del DL 11 giugno
1998, n. 180', l'Autorita' di Bacino, in sede di adozione definitiva
della presente variante di Piano, provvedera' con apposita direttiva
ad individuare i criteri e i metodi per il raccordo tra gli studi
geologici di supporto all'adeguamento degli strumenti urbanistici, ai
sensi del precedente articolo 18, e il quadro delle conoscenze
riguardanti le aree a rischio idrogeologico".
L'articolo 49, comma 2 delle NTA del PAI e' modificato come segue:
"(omissis) . . . . . . . . . Per i fenomeni di inondazione che
interessano i territori di fondovalle e di pianura le aree a rischio
idrogeologico molto elevato sono identificate per il reticolo
idrografico principale e secondario rispettivamente dalle seguenti
zone:
. . . . . . . . (omissis)".
L'articolo 54 delle NTA del PAI e' integrato con l'aggiunta del
seguente comma:
"comma 2: "La perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico di
cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 del presente Piano potra' essere
modificata con le procedure di cui al precedente articolo 18, previo
parere vincolante rilasciato dalla competente struttura regionale,
anche sulla base delle indicazioni della direttiva di cui al comma 3
del precedente articolo 48. La Regione provvedera' a trasmettere le
modifiche all'Autorita' di Bacino, per l'aggiornamento del PAI,
secondo le procedure di cui al comma 4 del gia' citato articolo 18".
Le modificazioni alle NTA del PAI, di cui al presente articolo,
entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione
del DPCM di approvazione del Piano di integrazione di cui agli
articoli precedenti.