REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE

COMUNICATO DELL'ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE

Avviso di adozione del "Progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - Integrazioni alla cartografia di cui all'Allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 (Aree a rischio idrogeologico molto elevato) - Modifiche al Titolo IV dell'Elaborato n. 7 (Norme tecniche di attuazione)". Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di Bacino del fiume Po n. 4 del 3 marzo 2004

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 18, comma 3 della Legge 18                
maggio 1989, n. 183, e' in fase di pubblicazione nella Gazzetta                 
Ufficiale della Repubblica Italiana il "Progetto di Piano stralcio di           
integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) -                       
Integrazioni alla cartografia di cui all'Allegato 4.1 dell'Elaborato            
n. 2 (Aree a rischio idrogeologico molto elevato) - Modifiche al                
Titolo IV dell'Elaborato n. 7 (Norme tecniche di attuazione)"                   
(successivamente denominato Progetto di integrazione), adottato dal             
Comitato istituzionale dell'Autorita' di Bacino del fiume Po con                
deliberazione n. 4 del 3 marzo 2004.                                            
Gli atti relativi al Progetto di integrazione, ai sensi dell'art. 18,           
comma 6 della Legge 183/89, sono depositati per la consultazione                
presso la Regione Emilia-Romagna per la durata di 45 giorni a partire           
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica           
Italiana della suddetta deliberazione 4/04.                                     
Chiunque sia interessato potra' prendere visione e consultare la                
documentazione relativa presso la: Regione Emilia-Romagna - Direzione           
generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa - Servizio                   
Pianificazione di bacino e della costa, Via dei Mille n. 21 - 40121             
Bologna, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 13,30,                    
contattando la Segreteria del Servizio (tel. 051/6396811 -                      
ambientepbc@regione.emilia-romagna.it) e il responsabile del                    
procedimento amministrativo e delle modalita' di accesso, ing.                  
Vinicio Ruggeri.                                                                
Si comunica inoltre che il Progetto di integrazione e' depositato               
anche presso le Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena,             
Bologna, Ferrara, Ravenna, che potranno essere contattate da chiunque           
sia interessato a prendere visione e consultare la documentazione               
relativa.                                                                       
Ai sensi dell'art. 18, comma 8 della Legge 183/89, le osservazioni              
sul Progetto di integrazione possono essere inoltrate alla Regione              
Emilia-Romagna - Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e               
della costa - Servizio Pianificazione di bacino e della costa - entro           
i 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione o             
essere direttamente annotate sul registro predisposto presso ogni               
sede di consultazione.                                                          
± di seguito pubblicato il testo, per estratto, della deliberazione             
n. 4 del 3 marzo 2004 del Comitato Istituzionale dell'Autorita' di              
Bacino del fiume Po, come disposto dall'art. 3 della medesima                   
deliberazione.                                                                  
L'ASSESSORE                                                                     
Marioluigi Bruschini                                                            
Deliberazione del Comitato istituzionale dell'AutoritA' di bacino del           
fiume Po 3 marzo 2004, n. 4 - Avviso di adozione di Progetto di Piano           
stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI):            
integrazioni alla cartografia di cui all'Allegato 4.1 dell'Elaborato            
n. 2 (Aree a rischio idrogeologico molto elevato) - Modifiche al                
Titolo IV dell'Elaborato n. 7 (Norme tecniche di attuazione)                    
IL COMITATO ISTITUZIONALE                                                       
(omissis)  delibera:                                                            
Art. 1                                                                          
± adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 18 maggio                
1989, n. 183 un "Progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano            
stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - Integrazioni alla                  
cartografia di cui all'Allegato 4.1 dell'Elaborato 2 (Aree a rischio            
idrogeologico molto elevato) - Modifiche al Titolo IV dell'Elaborato            
n. 7 (Norme tecniche d'attuazione)", di seguito brevemente definito             
"Progetto di integrazione".                                                     
Il Progetto di integrazione di cui al primo comma e' costituito                 
dall'Allegato Unico alla presente deliberazione, contenente:                    
1. rappresentazione cartografica, in scala 1:10.000, ed elenco delle            
perimetrazioni di aree a rischio idrogeologico molto elevato ad                 
integrazione dell'Allegato 4.1 (Perimetrazione delle aree a rischio             
idrogeologico molto elevato - Cartografia in scala 1:10.000/1:5.000)            
all'Elaborato n. 2 del PAI "Atlante dei rischi idraulici e                      
idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a                 
pericolo" di cui al Titolo IV del PAI, proposte in n. 25 dalla                  
Regione Emilia-Romagna, n. 26 dalla Regione Lombardia e n. 1 dalla              
Regione Piemonte (Allegato Unico alla presente deliberazione, di cui            
e' parte integrante e costitutiva);                                             
2. correzione di errore materiale alla legenda della perimetrazione             
057-ER-MO, di cui alla deliberazione di Comitato Istituzionale n. 20            
del 26 aprile 2001, relativamente alla classificazione delle zone               
erroneamente identificate: Zona 1, Zona 2 e Zona 3, le quali sono               
rispettivamente da identificare come "Zona A, Zona B e Zona C -                 
Abitato dichiarato da consolidare con RDL 2 marzo 1916, n. 299,                 
perimetrazione e normativa approvate con deliberazione di Giunta                
regionale 10 marzo 1998, n. 260" secondo quanto previsto dall'art.              
49, comma 2 delle Norme d'attuazione del PAI.                                   
Art. 2                                                                          
Le modifiche di cui al Progetto di integrazione del precedente art. 1           
entrano in vigore, quali misure temporanee di salvaguardia ai sensi             
dell'art. 17, comma 6bis della Legge 183/89, dal giorno successivo              
alla pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta                  
Ufficiale della Repubblica Italiana e restano in vigore fino alla               
pubblicazione del DPCM di approvazione del Progetto medesimo o, in              
mancanza, per un periodo pari e, comunque, non superiore a tre anni.            
Art. 3                                                                          
La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e              
nei Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate.                             
Le Regioni provvedono a dare immediata comunicazione dell'avvenuta              
adozione del Progetto di cui al primo comma ai Comuni interessati,              
trasmettendo loro al tempo stesso gli atti relativi al Progetto                 
medesimo.                                                                       
Entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di           
cui al comma precedente, i Comuni interessati sono tenuti a                     
pubblicare la presente deliberazione mediante affissione della stessa           
all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi. I Comuni sono                
altresi' tenuti a trasmettere la certificazione dell'avvenuta                   
pubblicazione alle Regioni.                                                     
Art. 4                                                                          
L'allegato Progetto di integrazione al PAI e la relativa                        
documentazione sono depositati presso la sede dell'Autorita' di                 
bacino nonche' presso le sedi delle Regioni e delle Province                    
territorialmente interessate e rimangono ivi disponibili, per i                 
quarantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione della               
presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale, per la presa visione           
e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato. Presso             
ogni sede di consultazione e' predisposto un registro, su cui sono              
annotate le richieste di visione e di copia degli atti.                         
Ai sensi dell'art. 18, comma 8 della Legge 183/89, le osservazioni              
sul Progetto di cui al primo comma possono essere annotate                      
direttamente sul registro di cui al comma precedente; in alternativa,           
dette osservazioni possono essere inoltrate alle Regioni                        
territorialmente competenti entro i quarantacinque giorni successivi            
alla scadenza del periodo di consultazione di cui al primo comma. Le            
Regioni sono tenute ad esprimersi sulle osservazioni di cui al                  
presente comma, nel rispetto del termine di cui al comma 9 della                
Legge 183/89.                                                                   
Art. 5                                                                          
Ai sensi dell'articolo 1bis del DL 279/00, convertito in Legge                  
365/00, le Regioni interessate, ai fini dell'adozione definitiva e              
dell'attuazione del Piano stralcio di integrazione al PAI e della               
necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione               
territoriale, convocano una Conferenza programmatica, la quale                  
esprime un parere sul Progetto allegato alla presente deliberazione;            
detto parere tiene luogo di quello di cui all'articolo 18, comma 9              
della Legge 183/89.                                                             
Art. 6                                                                          
Il Piano di integrazione al PAI e' definitivamente adottato da questo           
Comitato, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni di cui agli              
articoli precedenti, entro e non oltre sei mesi, decorrenti dalla               
pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale.            
Art. 7                                                                          
La rubrica del Titolo IV delle NTA del PAI e' sostituita dalla                  
seguente: "Norme per le aree a rischio idrogeologico".                          
La rubrica dell'art. 48 delle NTA del PAI e' sostituita dalla                   
seguente "Disciplina per le aree a rischio idrogeologico".                      
L'articolo 48 delle NTA del PAI e' integrato con l'aggiunta del                 
seguente comma:                                                                 
"comma 2: "Ai fini dell'adeguamento delle aree di cui al precedente             
comma I alle classi di rischio cosi' come definite dall'`Atto di                
indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi             
agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del DL 11 giugno                
1998, n. 180', l'Autorita' di Bacino, in sede di adozione definitiva            
della presente variante di Piano, provvedera' con apposita direttiva            
ad individuare i criteri e i metodi per il raccordo tra gli studi               
geologici di supporto all'adeguamento degli strumenti urbanistici, ai           
sensi del precedente articolo 18, e il quadro delle conoscenze                  
riguardanti le aree a rischio idrogeologico".                                   
L'articolo 49, comma 2 delle NTA del PAI e' modificato come segue:              
"(omissis) . . . . . . . . . Per i fenomeni di inondazione che                  
interessano i territori di fondovalle e di pianura le aree a rischio            
idrogeologico molto elevato sono identificate per il reticolo                   
idrografico principale e secondario rispettivamente dalle seguenti              
zone:                                                                           
. . . . . . . . (omissis)".                                                     
L'articolo 54 delle NTA del PAI e' integrato con l'aggiunta del                 
seguente comma:                                                                 
"comma 2: "La perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico di              
cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 del presente Piano potra' essere           
modificata con le procedure di cui al precedente articolo 18, previo            
parere vincolante rilasciato dalla competente struttura regionale,              
anche sulla base delle indicazioni della direttiva di cui al comma 3            
del precedente articolo 48. La Regione provvedera' a trasmettere le             
modifiche all'Autorita' di Bacino, per l'aggiornamento del PAI,                 
secondo le procedure di cui al comma 4 del gia' citato articolo 18".            
Le modificazioni alle NTA del PAI, di cui al presente articolo,                 
entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione            
del DPCM di approvazione del Piano di integrazione di cui agli                  
articoli precedenti.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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