COMUNICATO
Approvazione dell'Accordo di programma sottoscritto il 31 maggio 2004 per la tutela e la valorizzazione delle persone anziane - Interventi a favore di anziani non autosufficienti del Distretto Urbano ex art. 14 della Legge Regione Emilia-Romagna 3/2/1994, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni
Il Sindaco, premesso che:
- la Legge Regione Emilia-Romagna 3/2/1994, n. 5 e successive
modifiche ed integrazioni al Titolo IV - Interventi socio-sanitari a
favore delle persone anziane - art. 14 prevede espressamente che i
Sindaci dei Comuni sede di distretto di Unita' sanitaria locale, al
fine di ottenere la massima integrazione tra i servizi sociali e
sanitari a favore delle persone anziane, promuovono la conclusione di
accordi di programma tra i soggetti interessati, ai sensi dell'art.
34 del DLgs 267/00 e successive modifiche, per l'attivazione, di
norma nell'ambito territoriale di ciascun distretto, di un servizio
unico per il coordinamento e l'integrazione delle funzioni sociali e
sanitarie a favore delle persone anziane (SAA) e degli strumenti
tecnici per la valuazione multidimensionale;
- il Comune di Piacenza - Sede del Distretto Urbano, in vista della
scadenza dell'Accordo di programma siglato in data 29 novembre 2000 e
pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale del 24/1/2001 (scadenza
prevista per il 23/1/2004), ha promosso la conclusione di un nuovo
accordo di programma tra i Comuni del Distretto Urbano, l'Azienda
Unita' sanitaria locale e i soggetti giuridici che all'interno dello
stesso Distretto gestiscono attualmente case protette con posti in
gran parte o per la totalita' convenzionati, per la tutela e la
valorizzazione delle persone anziane del Distretto definendo con gli
stessi le linee guida per orientare la progettazione di interventi ed
iniziative rivolte agli anziani non autosufficienti residenti nel
territorio distrettuale ed alle loro famiglie;
- in data 15 ottobre 2003 si e' tenuta la prima seduta del Comitato
per l'Accordo di programma convocato dal Comune di Piacenza tra tutti
i predetti soggetti per la conclusione del nuovo accordo, cui sono
seguite le sedute del 19 dicembre 2003, del 30 aprile 2004 e quella
conclusiva del 17 maggio 2004;
- nella seduta conclusiva predetta e' stato redatto da parte dei
soggetti presenti una bozza di testo del nuovo Accordo di programma;
- con nota 20 maggio 2004, n. 28731 di prot. il Sindaco del Comune di
Piacenza ha provveduto a convocare per il 31 maggio 2004 la
Conferenza tra i rappresentanti degli Enti suindicati per
l'espressione del consenso all'Accordo di programma in parola;
- in esito alle conclusioni della Conferenza degli Enti del 31 maggio
2004 e' stato sottoscritto dai legali rappresentanti degli enti
pubblici e soggetti giuridici interessati l'Accordo di programma per
la tutela e valorizzazione delle persone anziane - Interventi a
favore di anziani non autosufficienti del Distretto Urbano ex art. 14
della Legge Regione Emilia-Romagna 5/94 e successive modifiche ed
integrazioni;
- a termini dell'art. 34, comma 4 del DLgs 267/00 e successive
modifiche, l'Accordo di programma deve essere approvato con atto
formale del Sindaco;visto il vigente statuto del Comune di Piacenza
approvato dal Consiglio comunale con atto 230/01 come modificato con
atto consiliare 122/01;
visto il vigente Regolamento sull'organizzazione e servizi comunali;
decreta:
a) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della Legge
n. 5 Regione Emilia-Romagna del 3/2/1994 e successive modifiche ed
integrazioni, l'Accordo di programma stipulato in data 31 maggio 2004
tra il Comune di Piacenza, i Comuni del Distretto Urbano, l'Azienda
Unita' sanitaria locale di Piacenza ed i soggetti giuridici che nel
Distretto Urbano gestiscono attualmente strutture protette con posti
in gran parte o per la totalita' convenzionati, per l'attuazione
della massima integrazione tra i servizi sociali e sanitari a favore
delle persone anziane non autosufficienti e degli adulti affetti da
forme morbose equiparabili a quelle geriatriche e dei nuclei
familiari di riferimento nel Distretto Urbano di Piacenza, Accordo
che viene allegato parte integrante e sostanziale del presente atto
sub A);
b) di dare mandato al Settore Servizi sociali e abitativi di
provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna conformemente a
quanto previsto dall'art. 34, comma 4 del DLgs 267/00 e successive
modificazioni.
IL SINDACO
Roberto Reggi
Accordo di programma ai sensi dell'art. 4 della L.R. 5/94 per la
tutela e valorizzazione delle persone anziane - Interventi a favore
di anziani non autosufficienti del Distretto Urbano
I Comuni del Distretto Urbano e piu' precisamente:
- Comune di Piacenza - Codice fiscale 00229080338 - rappresentato dal
Sindaco pro-tempore Reggi Roberto;
- Comune di Gossolengo - Codice fiscale 00198670333 - rappresentato
dal Sindaco pro-tempore Arbasi Gianni;
- Comune di Podenzano - Codice fiscale 80003050335 - rappresentato
dal Sindaco pro-tempore Maestri Antonio;
- Comune di Ponte dell'Olio - Codice fiscale 00255060337 -
rappresentato dal Sindaco pro-tempore Montanari Angelo;
- Comune di Rivergaro - Codice fiscale 00271960338 - rappresentato
dal Sindaco pro-tempore Rai Mauro;
- Comune di San Giorgio Piacentino - Codice fiscale 00229130331 -
rappresentato dall'Assessore ai Servizi sociali Faccini Mariuccia
delegata dal Sindaco con nota prot. n. 4997/Segr. in data 24/5/2004
depositata agli atti;
- Comune di Vigolzone - Codice fiscale 00308460336 - rappresentato
dal Sindaco pro-tempore Argellati Werner;
l'Azienda Unita' sanitaria locale di Piacenza - Distretto Urbano -
Codice fiscale 91002500337 - rappresentata dalla Coordinatrice dei
Servizi sociali Cavazzuti Elisa delegata dal Direttore generale con
nota prot. n. 90/D.G. in data 27/5/2004 depositata agli atti.
I soggetti giuridici che nel Distretto Urbano gestiscono attualmente
strutture protette con posti in gran parte o per la totalita'
convenzionati e piu' precisamente:
- Casa Protetta Dina Ida Balderacchi - Codice fiscale 8001040336 -
rappresentata dal Presidente pro-tempore Corbelletta Don Aldo;
- Pia Casa per Anziani Maruffi - Codice fiscale 91004390331 -
rappresentata dal Presidente pro-tempore Venturati Piero;
- Pio Ritiro Cerati Onlus - Codice fiscale 00288360332 -
rappresentato da Pronti Carlo delegato dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione con nota prot. n. 325 in data 26/5/2004 depositata
agli atti;
- ICOS Srl gestore Casa San Giuseppe - Partita IVA 10672440152 -
rappresentata dalla Direttrice Bertolini Liana delegata dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Societa' giusta
procura notarile 8997/98 depositata agli atti;
- Pensionato e Casa Protetta Vittorio Emanuele II - Codice fiscale
00287210330 - rappresentato dalla vice-Presidente Astrua Giuseppina
delegata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 12 del
25/5/2004 depositata agli atti;
stipulano il seguente Accordo di programma con la finalita' di
attuare la massima integrazione tra i servizi sociali e sanitari a
favore delle persone anziane non autosufficienti e degli adulti
affetti da forme morbose equiparabili a quelle geriatriche e dei
nuclei familiari di riferimento, in attuazione della L.R. 5/94 e nel
rispetto della L.R. 2/03;
confermano nel Servizio Assistenza Anziani (SAA) lo strumento tecnico
per il governo unificato dell'accesso alla rete dei servizi socio
sanitari in coerenza con le linee programmatiche del Piano di Zona
pur ribadendo la volonta' di mantenere la titolarita' e di esercitare
le proprie funzioni in conformita' alla normativa vigente, ai dettati
statutari ed agli indirizzi politico-programmatici di ciascun Ente;
convengono sulla necessita' di mantenere l'esercizio delle proprie
funzioni socio-assistenziali e la titolarita' degli interventi nei
rispettivi ambiti territoriali anche in considerazione delle
specifiche risorse e bisogni di ogni territorio;
condividono le seguenti linee guida per orientare la progettazione di
interventi ed iniziative rivolte agli anziani non autosufficienti
residenti nel territorio del Distretto ed alle loro famiglie.
± compito dei sottoscrittori del presente accordo promuovere e
garantire i fondamentali diritti della persona anziana non
autosufficiente e della sua famiglia:
- autodeterminazione ed effettiva liberta' di scegliere tra diverse
opportunita' e servizi;
- continuare ad abitare nelle propria casa o in un ambiente che
garantisca non solo un'adeguata qualita' del servizio offerto ma
anche elementi di continuita' con la vita precedente e mantenendo
l'opportunita', ove possibile, di rientrare a casa dopo un periodo in
struttura protetta;
- utilizzare al massimo le proprie risorse ed abilita' persistenti;
- trasparenza ed equita' nell'accesso ai servizi;
- possibilita' di fruire di informazioni adeguate e facilmente
accessibili;
- approccio globale ed integrato nella valutazione dei suoi bisogni
socio-sanitari e delle sue risorse;
- coinvolgimento delle famiglie ed altri care-givers nel progetto di
assistenza personalizzato e riconoscimento del loro fondamentale
lavoro di cura.
I sottoscrittori del presente accordo condividono inoltre la
necessita':
- di sostenere in modo omogeneo nel territorio del Distretto la rete
integrata dei servizi socio-sanitari come risposta adeguata alla
globalita' dei bisogni della persona anziana non autosufficiente;
- di ottimizzare le risorse disponibili in un'ottica di trasparenza
dei costi dei servizi;
- mantenere un ascolto permanente all'evoluzione dei bisogni degli
anziani e delle loro famiglie per adeguare costantemente l'offerta
dei servizi sul piano qualitativo e quantitativo, con particolare
riferimento al diffondersi di patologie quali la malattia di
Alzheimer ed altri gravi disturbi comportamentali e cognitivi;
- assicurare la formazione e l'aggiornamento degli operatori e dei
professionisti a contatto con gli anziani;
- avviare esperienze di promozione culturale e di cittadinanza attiva
finalizzate al benessere dell'anziano ed al mantenimento della
propria autonomia;
- riconoscere il lavoro di cura delle assistenti famigliari private,
in maggior parte immigrate, promuoverne la qualificazione e
l'integrazione con i servizi della rete, nell'ottica della tutela
dell'anziano non autosufficiente;
- valorizzare l'apporto di nuove tecnologie ed orientare gli anziani
nell'utilizzo delle stesse;
- porre le condizioni per un maggiore coinvolgimento dei medici di
medicina generale all'interno della rete dei servizi socio-sanitari a
supporto della domiciliarita'.
Indicano le funzioni, i compiti e l'organizzazione del SAA come di
seguito specificato.
Articolo 1
Comitato attuativo
dell'Accordo di programma
1. Il Comitato attuativo e' l'organismo di indirizzo e controllo
relativamente ai contenuti del presente Accordo ed il garante del
funzionamento del SAA.
Esso e' composto da:
- i Sindaci dei Comuni del Distretto Urbano o loro delegati con
garanzia di continuita' e individuati tra i componenti gli Organi
collegiali comunali;
- i legali rappresentanti dei soggetti giuridici sottoscrittori o
loro delegati;
- il Direttore del Distretto Urbano dell'Azienda Unita' sanitaria
locale di Piacenza o suo delegato;
- il Responsabile dell'UO Assistenza Primaria del Distretto o suo
delegato.
2. Il Comitato attuativo e' presieduto dal Sindaco del Comune di
Piacenza o suo delegato. Fra i componenti di provenienza elettiva o
loro delegati viene nominato in seduta plenaria, da tutti i membri
sottoscrittori o loro delegati, tramite voto segreto e con la
maggioranza assoluta degli aventi diritto, un Vice Presidente che
sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza di
quest'ultimo.
3. Il Presidente rappresenta il Comitato ed esercita funzioni di
direzione dei lavori e delle attivita' del Comitato stesso. Permane
in carica per il tempo di validita' del presente Accordo stesso,
salvo decadenza della funzione elettiva nell'Ente di appartenenza.
4. Il Comitato e' convocato dal Presidente e si riunisce
trimestralmente. Il Presidente e' altresi' tenuto a convocare il
Comitato su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
5. Alle riunioni del Comitato possono intervenire, su richiesta del
Presidente e senza diritto di voto, il Responsabile del SAA, i
Responsabili dei Servizi sociali dei Comuni del Distretto, i
Direttori e/o Responsabili delle strutture residenziali e
semiresidenziali inserite nella rete dei servizi.
6. Le sedute del Comitato hanno validita' se sono presenti la meta'
piu' uno dei componenti.
7. Per il funzionamento del Comitato viene fatto rinvio ad esplicito
Regolamento da approvarsi da parte dello stesso Comitato.
8. Il Presidente del Comitato nomina un segretario con la funzione di
redigere i verbali degli incontri con particolare riferimento alla
trascrizione delle deliberazioni assunte.
Articolo 2
Funzioni del Comitato attuativo
1. Il Comitato attuativo esercita le funzioni di:
a. indirizzo, programmazione, pianificazione, in coerenza con le
scelte programmatone assunte dalla Zona sociale Distretto Urbano
attraverso il Piano di Zona, degli interventi di integrazione tra i
servizi sociali e sanitari a favore delle persone anziane non
autosufficienti e degli adulti affetti da forme morbose equiparabili
a quelle geriatriche e dei nuclei familiari di riferimento;
b. approvazione del piano di lavoro annuale del SAA di cui al
successivo art. 5 che stabilisce le priorita' di intervento, le
attivita', le risorse (finanziarie, di personale, spazi e strumenti
ivi compresa l'implementazione e gestione del sistema informativo) ad
esse destinate e i criteri di ripartizione tra gli Enti
sottoscrittori, in coerenza con le indicazioni e le normative
regionali.
c. controllo e vigilanza sulla realizzazione dei contenuti del
presente Accordo nonche' sull'operativita' del SAA anche attraverso
l'approvazione del consuntivo dell'attivita' annuale di cui al
successivo art. 5;
d. promozione di una modalita' di progettazione e realizzazione dei
servizi basata sulla collaborazione interistituzionale ed in
un'ottica di rete e di reciprocita';
e. approvazione di criteri e modalita' di accesso ai servizi della
rete predisposti dall'Ufficio di Coordinamento di cui al successivo
art. 5;
f. approvazione dei programmi di controllo della qualita' dei servizi
socio-sanitari e del funzionamento della rete di tali servizi di cui
al successivo art. 4;
g. monitoraggio dell'andamento della contribuzione al costo dei
servizi a carico degli utenti.
Articolo 3
Funzioni del SAA
1. Spetta al SAA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 5/94:
a) assicurare, in collaborazione con i servizi del Distretto, la
valutazione della situazione dell'anziano e l'accesso alla rete dei
servizi attivando l'e'quipe di valutazione multidimensionale indicata
dalle disposizioni regionali;
b) ottimizzare la qualita' degli interventi, anche tramite
l'individuazione del responsabile di ogni singolo caso;
c) garantire il coordinato ed imparziale utilizzo della rete dei
servizi attraverso la gestione degli accessi, ispirando la propria
attivita' alla tutela dei diritti dei cittadini in stato di bisogno e
all'equita' di accesso tenuto conto delle disponibilita' esistenti e
delle opzioni espresse dal cittadino e dalla sua famiglia.
2. La costruzione del sistema integrato dei servizi socio-sanitari
viene garantito con assunzione comune di responsabilita' tra i
diversi enti firmatari. Il SAA ed i Servizi sociali dei Comuni del
Distretto collaborano per la predisposizione e la realizzazione dei
singoli programmi assistenziali personalizzati e delle modifiche che
si rendessero necessarie.
3. L'Assistente sociale responsabile del caso, che coincide con
l'Assistente sociale comunale, assume la responsabilita'
dell'attuazione degli interventi previsti all'interno di tali
programmi, delle relative verifiche periodiche.
Articolo 4
Finalita' e compiti del
Servizio Assistenza Anziani
1. Le finalita' del SAA coerentemente con il quadro regionale
normativo vigente sono:
a. garantire la valutazione del bisogno della popolazione anziana non
autonoma o a rischio di perdita di autonomia e degli adulti affetti
da forme morbose equiparabili a quelle geriatriche, al fine di
massimizzare la coerenza tra domanda ed offerta di servizi;
b. governare l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari anche
attraverso l'autorizzazione in via amministrativa di tali accessi;
c. garantire l'attivita' di segreteria dell'e'quipe di valutazione
multidimensionale;
d. predisporre e monitorare le liste d'attesa per l'accesso ai
servizi della rete ed agli interventi socio-sanitari;
e. ottimizzare i percorsi ed i tempi di fruizione dei servizi
definendo, in modo condiviso, procedure semplici che evitino ogni
duplicazione e tempi lunghi per la valutazione e la presa in carico;
f. promuovere e realizzare un collegamento operativo fra i servizi
sociali, socio-sanitari e sanitari del Distretto e con il Presidio
Ospedaliero di riferimento, al fine di assicurare la continuita'
della cura ed un supporto alle reti famigliari adeguato alle loro
necessita' per garantire la permanenza dell'anziano nella propria
casa;
g. monitorare la domanda attuale e potenziale della popolazione
anziana residente; formulare indicazioni e proposte per la
programmazione territoriale e la corretta allocazione delle risorse
attraverso il piano di lavoro annuale che dovra' essere definito
dall'Ufficio di Coordinamento e approvato dal Comitato attuativo;
h. elaborare progetti per la realizzazione di nuovi servizi e/o
interventi e per l'adeguamento di quelli esistenti alle reali
esigenze degli anziani e delle loro famiglie, con particolare
riferimento alla diffusione di patologie quali la malattia di
Alzheimer, secondo quanto previsto nel progetto regionale 2581/99;
i. garantire la raccolta e l'elaborazione dei dati informativi sulla
domanda, sulle attivita' dell'e'quipe di valutazione
multidimensionale e dei servizi della rete ed in generale sui servizi
per gli anziani presenti sul territorio distrettuale;
j. proporre ed attivare programmi di controllo della qualita' dei
servizi socio-sanitari e del funzionamento della rete di tali
servizi;
k. svolgere attivita' di informazione sui servizi e sulle
opportunita' esistenti sul territorio, sulle modalita' e sui criteri
di accesso ai servizi, sviluppando anche i necessari collegamenti con
gli Uffici Relazioni con il pubblico dei Comuni e dell'Azienda Unita'
sanitaria locale;
l. promuovere e collaborare con gli Enti istituzionalmente preposti
nella progettazione di attivita' di aggiornamento e di formazione del
personale della rete e dei care-givers;
m. collaborare nella promozione di attivita' di sostegno alle
famiglie quali consulenze psicologiche, assistenziali,
giuridico-legali, e di gruppi di auto-aiuto;
n. promuovere ed organizzare campagne di informazione ed educazione
alla salute rivolta alla popolazione anziana ed alle famiglie;
o. interagire con i SAA degli altri Distretti nell'ambito del
territorio provinciale al fine di scambiare informazioni, condividere
l'analisi dei bisogni e delle risorse, sviluppare linee operative
comuni;
p. promuovere programmi specifici per incrementare il coinvolgimento
dei medici di Medicina generale;
q. assicurare il confronto e la valorizzazione delle Associazioni
attive sul territorio, promuovendo relazioni anche istituzionali con
il volontariato privato ed associato e il privato sociale, al fine
anche di sperimentare nuove scelte assistenziali e progettuali che
incrementino la domiciliarita' dell'anziano e il supporto alle
famiglie;
r. avviare e garantire una funzione di raccordo organizzativo nei
confronti dei diversi attori che operano a livello territoriale
nell'ambito del lavoro di cura e di assistenza a domicilio, con
l'obiettivo di coordinare e valorizzare tutte le risorse in un'ottica
di progetto territoriale integrato.
Articolo 5
Funzionamento ed assetto
organizzativo del SAA
A) Funzione e compiti del Responsabile del SAA
Il Responsabile ha il compito di:
1. attuare le linee strategiche delineate dal Comitato per l'Accordo
di programma con il supporto dell'Ufficio di Coordinamento, e
riferire periodicamente al Comitato sull'andamento dei servizi;
2. svolgere funzioni di coordinamento e verifica delle attivita' del
servizio e del funzionamento della rete dei servizi socio-sanitari;
3. assumere la responsabilita', in via delegata, delle risorse anche
prevedendo l'attivazione dei contratti per l'erogazione degli Assegni
di cura;
4. gestire le liste distrettuali per l'accesso unificato ai diversi
punti della rete, in conformita' e nel rispetto dei regolamenti
adottati;
5. autorizzare, per quanto di competenza, in via amministrativa
l'accesso degli utenti nei servizi della rete;
6. coordinare l'attivita' dell'e'quipe di valutazione
multidimensionale;
7. garantire le comunicazioni interne ed esterne in attuazione delle
decisioni assunte dal SAA.
Il Responsabile del SAA dipende funzionalmente dal Comitato attuativo
dell'Accordo di programma e, per gli aspetti operativi, si raccorda
con il Dirigente Responsabile della struttura preposta dell'Ente di
cui al successivo art. 8, comma 2.
L'affidamento dell'incarico puo' avvenire:
- sia su base fiduciaria su proposta di uno dei rappresentanti degli
Enti sottoscrittori;
- sia attraverso assegnazione (comando, mobilita') da parte degli
Enti sottoscrittori del presente Accordo di programma;
- sia attraverso selezione pubblica.
Nella prima ipotesi la valutazione potra' avvenire sulla base di
curriculum professionale dell'interessato.
Nel caso di personale proveniente da Ente aderente all'Accordo, il
soggetto dovra' essere inquadrato almeno nella Categoria "D" (ex
settima qualifica funzionale) o equivalente con esperienza
professionale di almeno tre anni nell'attivita' di coordinamento di
servizi alla persona.
Per l'ipotesi di pubblica selezione il soggetto concorrente dovra'
essere in possesso di diploma di laurea oppure diploma di assistente
sociale: in entrambi i casi e' richiesta un'esperienza professionale
di almeno tre anni nell'attivita' di coordinamento di servizi alla
persona.
L'incarico ha, di norma, la durata dell'Accordo di programma ed e'
soggetto a verifica annuale, da parte del Comitato attuativo, circa i
risultati conseguiti dal Responsabile.
L'incarico puo' essere motivatamente revocato in qualunque momento
con un preavviso minimo di due mesi.
Durante le assenze brevi del Responsabile per ferie, malattia, altri
congedi, deve esserne prevista la sostituzione interna al SAA.
L'incarico comporta il trattamento giuridico ed economico previsto
dalla vigente normativa; se trattasi di dipendente con rapporto di
lavoro subordinato fara' riferimento al Contratto del Comparto di
appartenenza, ivi comprese le relative indennita' di posizione e di
risultato i cui importi e modalita' di erogazione verranno definiti
dal Comitato attuativo in sede di programmazione annuale.
La modalita' di applicazione degli istituti contrattuali verra'
stabilita dal Comitato attuativo secondo uno specifico protocollo.
L'affidamento dell'incarico di Responsabile del SAA e' deliberato dal
predetto Comitato su proposta del Presidente fermi restando i criteri
piu' sopra individuati.
b) Ufficio di Coordinamento - Funzioni e composizione
L'Ufficio di Coordinamento del SAA e' cosi' composto:
a) Responsabile del SAA;
b) il Dirigente del Settore Servizi sociali e abitativi del Comune di
Piacenza o suo delegato;
c) un Responsabile dei Servizi sociali di un Comune facente parte del
Distretto, o suo delegato (esclusa la citta');
d) il Medico dell'e'quipe di valutazione multidimensionale;
e) un medico di struttura in rappresentanza dei sanitari clinici
operanti nelle Case Protette;
f) un coordinatore socio-assistenziale delle strutture residenziali e
semiresidenziali per anziani del Distretto, designato dalle stesse;
g) il Responsabile dell'integrazione socio-sanitaria del Distretto.
A seconda degli argomenti all'ordine del giorno dei lavori
dell'Ufficio Coordinamento stesso, potranno essere invitati esperti,
collaboratori o comunque figure professionali ritenute utili per i
lavori stessi.
L'Ufficio di Coordinamento e' convocato dal Responsabile del SAA per
il supporto dell'attivita' dello stesso, tra cui la predisposizione
del piano di lavoro annuale, la presentazione del consuntivo
dell'attivita' annuale, l'analisi di proposte e strumenti da
sottoporre al Comitato attuativo. Il Responsabile del SAA e' altresi'
tenuto a convocare l'Ufficio di Coordinamento su richiesta di almeno
due componenti.
C) Funzione e compiti della valutazione multidimensionale
La valutazione multidimensionale dell'anziano comporta la definizione
di un Piano assistenziale individualizzato (PAI) che, considerata la
situazione contingente di non autosufficienza, garantisca la migliore
qualita' di vita, nel rispetto delle attese e dei desideri
dell'anziano e della sua famiglia.
La finalita' principale della valutazione e' quella di avvicinare la
cura, e quindi la risposta, ai bisogni del singolo anziano e della
sua famiglia ed e' pertanto orientata alla predisposizione,
attuazione e verifica di un programma di assistenza personalizzato,
finalizzato a massimizzare la coerenza fra domanda e risposta
assistenziale.
La valutazione ha quindi il compito di favorire un miglior utilizzo
della rete dei servizi socio-sanitari integrati e, agita come
processo, quello di rivedere periodicamente il Piano assistenziale
personalizzato (PAI) e l'evoluzione del bisogno.
La funzione di valutazione multidimensionale si realizza tramite
strumenti di valutazione delle condizioni di non autosufficienza
degli anziani, definiti secondo linee guida condivise sia a livello
aziendale (ambito sanitario-clinico) che comunale (ambito sociale).
Le unita' di valutazioni multidimensionali, in una logica di
interazione continua con le varie realta' territoriali, dovranno
favorire l'adozione di protocolli assistenziali, relativamente alle
problematiche assistenziali piu' rilevanti e frequenti,
qualificandosi come soggetto esperto-consulente della rete dei
servizi e delle famiglie.
Una tale azione di supporto e di relazione crea le condizioni sia per
una lettura complessiva del bisogno rispetto all'offerta e sia per
una definizione puntuale ed efficace di un quadro sanitario e sociale
della popolazione anziana e delle sue necessita' contingenti. Cio'
puo' favorire lo svolgimento dell'attivita' del SAA, consentendogli
di studiare ed approntare proposte di linee di indirizzo, di
programmazione e di pianificazione innovative improntate sulla
conoscenza e valutazione, in tempo reale, dei bisogni emergenti.
La valutazione multidimensionale e' effettuata dall'e'quipe dell'UVM.
Fino alla formale definizione della stessa UVM, tale funzione sara'
espletata dall' UVG, di cui all'art 17 della L.R. 5/94 e all'art. 55
della LR 2/03.
Il carattere integrato e multidimensionale della valutazione e'
garantito dalla presenza di professionalita' sia sociali che
sanitarie.
L'e'quipe di valutazione multidimensionale ha, pertanto, il compito
di:
a) definire per ciascun anziano un programma di assistenza
personalizzato con il coinvolgimento e la condivisione delle
famiglie, in accordo con il medico di famiglia, con il responsabile
del caso e, in caso si tratti di persona dimessa dall'ospedale, di
concerto con i responsabili delle divisioni ospedaliere come previsto
dall'art. 19 della L.R. 5/94;
b) proporre l'utilizzo dei servizi socio-sanitari integrati;
c) rivedere periodicamente, con l'apporto del responsabile del caso,
il programma assistenziale personalizzato ed eventualmente proporre,
tenuto conto dell'evoluzione dei bisogno dell'anziano, l'utilizzo di
servizi diversi.
L'attivita' di segreteria dell'e'quipe di valutazione
multidimensionale e' garantita dal SAA.
D) Funzione e compiti dell'Assistente sociale responsabile del caso
L'assistente sociale responsabile del caso e' la figura cardine
dell'impianto organizzativo della rete dei servizi poiche' accompagna
l'anziano, la sua famiglia e gli eventuali altri care-givers lungo
l'intero percorso assistenziale, attivando i ruoli, gli organismi ed
i servizi necessari per la valutazione della domanda, la
predisposizione e l'attuazione di un programma assistenziale
individualizzato che preveda l'utilizzo di uno o piu'
servizi/interventi delle rete.
± garante del rispetto dei diritti e dei bisogni dell'anziano e della
sua famiglia all'esterno e all'interno dei servizi socio-sanitari.
Promuove tutte le risorse e opportunita' anche di carattere informale
sul territorio.
In particolare l'Assistente sociale responsabile del caso ha il
compito di:
- essere filtro e punto di accoglienza per territorio, della domanda
e del bisogno dell'utente e del suo nucleo famigliare;
- garantire una completa informazione sulle risorse della rete e
sulle modalita' di fruizione e di accesso;
- garantire e favorire l'accesso dell'utente alla valutazione
multidimensionale secondo tempi e modalita' che siano rispettosi e
adeguati ai suoi bisogni;
- garantire le necessarie verifiche delle condizioni dell'anziano, in
relazione alla loro evoluzione, coinvolgendo l'e'quipe di valutazione
multidimensionale;
- segnalare al Responsabile del SAA le problematiche insorgenti nei
territori.
Potra' essere valutata dal Comitato attuativo la possibilita' di
inserire l'Assistente sociale responsabile del caso quale membro
effettivo dell'e'quipe di valutazione multidimensionale.
Articolo 6
Organico del Servizio
Assistenza Anziani Distrettuale
L'organico di base assegnato al SAA Distrettuale deve garantire lo
svolgimento delle seguenti funzioni: coordinamento del SAA,
valutazione multidimensionale, segreteria del SAA e dell'e'quipe per
la valutazione multidimensionale, contabilita' oneri a rilievo
sanitario.
Tali funzioni sono svolte attraverso il seguente organico, che viene
confermato dagli aderenti all'accordo:
Personale messo a disposizione dai sottoscrittori dell'Accordo di
programma:
- Responsabile SAA
Personale messo a disposizione dall'AUSL:
- oeratori dell'e'quipe di valutazione multidimensionale;
- un amministrativo con funzioni di segreteria del SAA e dell'e'quipe
di valutazione multidimensionale;
- due amministrativi a part-time per contabilita' oneri a rilievo
sanitario.
Personale messo a disposizione dai Comuni del Distretto:
- un amministrativo in appoggio alla segreteria SAA;
- e' personale messo a disposizione dagli altri soggetti giuridici
sottoscrittori.
Detto personale mantiene la qualifica e la dipendenza gerarchica
dall'Ente di appartenenza; per le funzioni previste dall'Accordo
fara' capo al Responsabile del SAA.
3. Anche durante la validita' del presente accordo il Comitato
attuativo potra' deliberare integrazioni e modifiche dell'organico
sopra descritto in relazione a mutate esigenze di tipo organizzativo
e funzionale.
4. La sede distrettuale del SAA e' collocata presso i locali dell'
AUSL - Distretto Urbano - Corso Vittorio Emanuele n. 169. Una
eventuale ricollocazione sara' deliberata dal Comitato attuativo
dell'Accordo.
Articolo 7
Rete dei servizi
socio-sanitari integrati
1. La rete dei servizi socio-sanitari integrati, ai sensi dell'art.
20 della L.R. 5/94 e' cosi' articolata:
a) assistenza domiciliare integrata (intesa come l'insieme coordinato
e integrato di prestazioni medico generiche, specialistiche,
infermieristiche e socio-assistenziali);
b) Servizio di assistenza domiciliare (inteso come l'insieme
coordinato e integrato di interventi socio-assistenziali);
c) assegno di cura;
d) Centro diurno;
e) Casa Protetta (ivi compresa la possibilita' di riservare alcuni
posti a "ricoveri di sollievo");
f) RSA (ivi compresi i posti di ricovero temporaneo);
g) Consultorio per i disturbi comportamentali e cognitivi
dell'anziano.
Articolo 8
Oneri
1. I costi, su base annuale, di funzionamento del SAA saranno
ripartiti fra i soggetti giuridici sottoscrittori secondo il seguente
criterio: 1/3 ai Comuni in modo proporzionale alla popolazione
residente all'1 gennaio dell'anno precedente all'esercizio di
funzionamento; 1/3 a carico delle strutture in modo proporzionale al
numero di posti convenzionati all'1 gennaio dell'anno precedente
all'esercizio di funzionamento; 1/3 sono a carico dell'Azienda Unita'
sanitaria locale di Piacenza Distretto Urbano, che fara' fronte anche
alle spese relative al funzionamento dell'e'quipe di valutazione
multidimensionale e al personale amministrativo.
2. L'Azienda Unita' sanitaria locale, o altro Ente individuato dal
Comitato, assume l'onere a nome di tutti e provvede agli aspetti
amministrativi e contabili del funzionamento del SAA, alla quale
vengono corrisposte le risorse definite nel bilancio finanziario
annuale. A questo scopo il SAA predispone, entro il 30 dicembre di
ogni anno, un quadro dei costi preventivi relativo all'esercizio
successivo ed entro il 30 giugno un quadro dei costi a consuntivo che
costituisce la base dei rimborsi da effettuarsi.
3. Gli oneri per il personale sanitario dell'Azienda Unita' sanitaria
locale sono a carico della medesima cosi' come previsto dalla L.R.
5/94, art. 15, comma 3.
Articolo 9
Durata dell'Accordo
1. Il presente Accordo di programma decorre dalla data di
sottoscrizione ed ha validita' triennale, fatta salva la necessaria
revisione tecnica in sede di Comitato attuativo qualora venissero
pubblicate norme specifiche o se ne ritenesse necessaria la modifica
sulla base degli eventuali mutamenti degli assetti territoriali,
demografico-sociali e/o organizzativi del Distretto.
2. L'accordo potra' essere prorogato nei contenuti per volonta'
unanime degli aderenti da dichiararsi almeno due mesi prima della
scadenza per tempi da concordarsi e non potra' essere modificato
durante la sua vigenza se non per consenso unanime dei
sottoscrittori.
Articolo 10
Istituti di partecipazione
1. Gli Enti sottoscrittori possono convenire sull'opportunita' di far
partecipare le Organizzazioni del volontariato, le Organizzazioni
sindacali, le Associazioni degli anziani e/o dei loro familiari, i
soggetti del settore no-profit ed i privati gestori di servizi
socio-sanitari per il perseguimento degli obiettivi del presente
accordo, attraverso specifici protocolli di intesa.
Articolo 11
Estensione dell'Accordo
1. Gli Enti sottoscrittori dell'Accordo possono convenire
sull'adesione di nuovi soggetti convenzionati o funzionali ai servizi
ed ai bisogni emersi dai piani di zona distrettuali. L'adesione viene
disposta dal Comitato attuativo con apposita deliberazione.
Articolo 12
Recesso dall'Accordo
1. Ciascuno dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo potra' recederne
dall'inizio di ogni anno solare, purche' comunichi la sua volonta' a
tutti gli altri con almeno sei mesi di anticipo. Il recedente
restera' obbligato per gli oneri a lui incombenti fino al termine
dell'anno antecedente quello da cui diviene efficace il recesso.
Articolo 13
Risoluzione di controversie
1. La risoluzione di controversie sull'interpretazione ed
applicazione dell'Accordo, che non possano essere composte dal
Comitato per l'Attuazione dell'Accordo, sara' demandata ad un
collegio di almeno tre arbitri designati uno ciascuno dalle parti ed
il terzo con funzioni di Presidente, designato di comune accordo dai
primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di
Piacenza adito dalla parte piu' diligente.
2. Si applicheranno al procedimento ed al giudizio arbitrale le
disposizioni del Codice di procedura civile. Le spese seguiranno la
soccombenza e saranno anticipate dalla parte piu' diligente.
per COMUNE DI PIACENZA Roberto Reggi
per COMUNE DI GOSSOLENGO Gianni Arbasi
per COMUNE DI PODENZANO Antonio Maestri
per COMUNE DI PONTE DELL'OLIO Angelo Montanari
per COMUNE DI RIVERGARO Mauro Rai
per COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO Mariuccia Faccini
per COMUNE DI VIGOLZONE Werner Argellati
per AZIENDA USL DI PIACENZA Elisa Cavazzuti
per CASA PROTETTA DINA IDA
BALDERACCHI Don Aldo Corbelletta
per CASA PER ANZIANI MARUFFI Piero Venturati
per PIO RITIRO CERATI ONLUS Carlo Pronti
per ICOS SRL GESTORE CASA SAN GIUSEPPE Liana Bertolini
per PENSIONATO E CASA PROTETTA
VITTORIO EMANUELE II Giuseppina Astrud