REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2004, n. 1067

Accordo regionale per la definizione di tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a favore di persone disabili e pensionati per l'anno 2004

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina del trasporto pubblico              
regionale e locale" e successive modifiche ed integrazioni ed in                
particolare l'articolo 39 riguardante condizioni e criteri per il               
sistema tariffario del trasporto pubblico locale della Regione                  
Emilia-Romagna;                                                                 
- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della                    
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di            
interventi e servizi sociali";                                                  
- la propria deliberazione 242/03 con la quale si e' provveduto a               
determinare per l'anno 2003 le tariffe agevolate di trasporto a                 
favore di persone anziane e con disabilita', ad individuare i                   
relativi criteri di accesso, nonche' a determinare l'entita' delle              
integrazioni finanziarie regionali relative ai titoli di viaggio                
annuali extraurbani e cumulativi;                                               
dato atto che, ai sensi del citato articolo 39 della L.R. 30/98 e               
successive modifiche, "la Giunta regionale stabilisce i tipi dei                
titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari di riferimento           
da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico" nel perseguire                  
l'armonizzazione delle tariffe e la massima integrazione tra i                  
diversi modi di trasporto, e che gli Enti locali e le loro Agenzie              
possono autorizzare tariffe speciali per utenti specifici;                      
ritenuto, per le disposizioni legislative citate, di garantire, anche           
per il 2004, la continuita' degli interventi a favore di disabili e             
pensionati, considerando che il 2004 rappresenta l'anno di                      
transizione nel quale la Regione persegue l'obiettivo di costruire un           
quadro di riferimento regionale condiviso tra tutti i soggetti                  
interessati che assicuri equita' di accesso per gli aventi diritto;             
dato atto che per perseguire tali finalita' in data 5 marzo 2004 e'             
stato definito un accordo tra Regione, Enti locali, organizzazioni              
sindacali e associazioni di categoria contenente indicazioni ed                 
orientamenti capaci di assicurare la necessaria omogeneita' sul                 
territorio regionale in merito a:                                               
1) tariffe speciali a favore di persone con disabilita' e pensionati            
per i seguenti abbonamenti annuali di trasporto: - abbonamento                  
annuale valido per un percorso extraurbano o suburbano, nonche' sui             
servizi ferroviari in gestione alle imprese di trasporto pubblico sia           
di carattere locale che regionale; - abbonamento annuale valido per             
l'intera rete urbana della citta' di residenza; - abbonamento annuale           
cumulativo per un percorso extraurbano o suburbano, piu' la rete                
urbana della citta' di destinazione, oppure, a scelta dell'utente,              
per un percorso anche di linee conseguenti, extraurbane o suburbane,            
piu' la rete urbana della citta' di residenza, nonche' di servizi               
ferroviari in gestione alle imprese di trasporto pubblico sia di                
carattere locale che regionale;                                                 
2) requisiti soggettivi e limiti di reddito per usufruire delle                 
tariffe agevolate sopra richiamate;                                             
3) livello di integrazione economica che la Regione si impegna ad               
assicurare relativamente ai percorsi extraurbani, cumulativi compresi           
i ferroviari;                                                                   
ritenuto di dover recepire per quanto di competenza con propria                 
deliberazione l'accordo in argomento, dando atto che gli Enti locali            
e le Agenzie per la mobilita' assumeranno gli atti di propria                   
competenza ai sensi della L.R. 30/98 e successive modifiche e                   
integrazioni, al fine di autorizzare e garantire tariffe speciali a             
favore di persone con disabilita' e anziani, per l'anno 2004;                   
dato atto altresi' che:                                                         
- con successivo provvedimento si provvedera' all'impegno finanziario           
relativo agli interventi regionali di integrazione delle tariffe                
speciali, nonche' alla definizione delle modalita' di liquidazione              
delle somme spettanti agli aventi diritto, sulla base degli                     
abbonamenti che saranno riconosciuti;                                           
- nell'accordo e' confermato per l'anno 2004 quanto gia' disposto con           
la propria deliberazione 242/03, fatti salvi:                                   
- gli adeguamenti dei limiti di reddito indicati all'Allegato A,                
lettera C, parte integrante della presente deliberazione, effettuati            
per il corrente anno sulla base della variazione percentuale                    
dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT;                         
- l'introduzione tra gli aventi diritto, indicati alla lettera B                
dell'Allegato A, delle persone riconosciute nella situazione di                 
handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, in            
quanto tale situazione determina ai sensi del medesimo articolo 3               
della Legge 104/92 priorita' nei programmi e negli interventi dei               
servizi pubblici ed inoltre, poiche' la maggior parte degli aventi              
diritto indicati alle precedenti lettere a), m) del punto B) rientra            
gia' in tale definizione di handicap grave, la modifica introdotta si           
configura soprattutto come semplificazione delle certificazioni                 
richieste per accedere alle agevolazioni in argomento;                          
- per quanto si riferisce agli abbonamenti agevolati urbani, i Comuni           
e/o le Agenzie per la mobilita' che autorizzeranno le suddette                  
facilitazioni tariffarie o ulteriori riduzioni rispetto alle tariffe            
minime proposte nell'accordo, dovranno prevedere il ripiano delle               
minori entrate che ne risulteranno per le Aziende interessate a norma           
di quanto previsto dalla Legge 160/89, nonche' la copertura                     
finanziaria a carico dei rispettivi bilanci;                                    
- i titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al presente atto               
avranno validita' per l'anno 2004 e quindi sino al 31 dicembre 2004;            
viste:                                                                          
- la L.R. 22 dicembre 2003, n. 28, concernente "Legge finanziaria               
regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001,            
n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione              
per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale                     
2004-2006";                                                                     
- la L.R. 22 dicembre 2003, n. 29, concernente "Bilancio di                     
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario             
2004 e Bilancio pluriennale 2004/2006";                                         
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, recante "Ordinamento contabile               
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6/7/1977, n.             
31 e 27/3/1972, n. 4";                                                          
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 avente             
per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e                 
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali", esecutiva ai sensi di legge;                                     
dato atto dei pareri di regolarita' amministrativa espressi dal                 
Direttore generale della Sanita' e Politiche sociali dr. Franco Rossi           
e dal Direttore dell'Agenzia Trasporti pubblici dott. ing. Bruno                
Ginocchini ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della              
deliberazione della Giunta regionale 447/03;                                    
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali. Immigrazione.                
Progetto giovani. Cooperazione internazionale. Gianluca Borghi e                
dell'Assessore Mobilita e Trasporti Alfredo Peri;                               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per quanto di competenza, l'accordo di cui                     
all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione,                  
concernente:                                                                    
- tariffe speciali a favore di persone con disabilita' e pensionati             
per abbonamenti annuali di trasporto pubblico locale da utilizzare              
sui servizi urbano, extraurbano e cumulativamente su entrambi;                  
- le indicazioni e i criteri in merito ai requisiti soggettivi e                
limiti di reddito per accedere a tali agevolazioni;                             
- le integrazioni finanziarie regionali per gli abbonamenti                     
extraurbani e cumulativi compresi i ferroviari in gestione alle                 
imprese sia di carattere locale che regionale;                                  
2) di stabilire che gli abbonamenti a tariffa agevolata di cui al               
presente atto avranno validita' per l'anno 2004 e quindi sino al 31             
dicembre 2004;                                                                  
3) di dare atto che:                                                            
- gli Enti locali e/o le Agenzie locali per la mobilita' assumeranno            
gli atti di propria competenza ai sensi della L.R. 30/98 e successive           
modifiche e integrazioni, al fine di autorizzare l'applicazione ai              
servizi urbani, delle tariffe speciali a favore di persone con                  
disabilita' e anziani per l'anno 2004, previste dal presente                    
provvedimento;                                                                  
- per quanto si riferisce agli abbonamenti agevolati urbani, i Comuni           
e/o le Agenzie per la mobilita' che autorizzeranno le suddette                  
facilitazioni tariffarie o ulteriori riduzioni rispetto alle tariffe            
minime proposte nell'accordo, dovranno prevedere il ripiano delle               
minori entrate che ne risulteranno per le Aziende interessate a norma           
di quanto previsto dalla Legge 160/89, nonche' la copertura                     
finanziaria a carico dei rispettivi bilanci;                                    
4) di stabilire che:                                                            
- con successivo provvedimento si provvedera' all'impegno finanziario           
relativo agli interventi regionali di integrazione delle tariffe                
speciali, nonche' alla definizione delle modalita' di liquidazione              
delle somme spettanti agli aventi diritto, sulla base degli                     
abbonamenti che saranno rilasciati dalle Aziende di trasporto e della           
disponibilita' sul Bilancio regionale per l'esercizio finanziario               
2004;                                                                           
- il Dirigente regionale competente provvedera' a definire con gli              
Enti locali, le Agenzie per la mobilita' e i gestori del trasporto              
pubblico, i termini per la vendita dei titoli di viaggio per il 2004,           
al fine di facilitare l'accessibilita' dei cittadini interessati a              
tali benefici, e di assicurare al contempo le necessarie procedure              
contabili di competenza della Regione;                                          
2) la presente deliberazione sara' pubblicata, per estratto, nel                
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
Accordo regionale per la definizione di tariffe agevolate di                    
abbonamento annuale di trasporto a favore di persone con disabilita'            
e pensionati per l'anno 2004                                                    
A) Tariffe agevolate di trasporto                                               
1) Tariffa di abbonamento annuale valido per un percorso, anche di              
linee conseguenti, extraurbano o suburbano, nonche' sui servizi                 
ferroviari in gestione alle imprese di trasporto pubblico locale,               
anche se di concessione comunale, senza limitazioni di corse: 115,69            
Euro;                                                                           
2) tariffa minima di abbonamento annuale valido per l'intera rete               
urbana della citta' di residenza, fatto salvo quanto specificato in             
premessa ed in particolare  quanto previsto dall'art. 1, comma 3                
della Legge 160/89, compresi gli eventuali servizi urbani                       
intercomunali, senza limitazione di corse: 115,69 Euro minimo;                  
3) tariffa minima di abbonamento annuale cumulativo per un percorso,            
anche di linee conseguenti, extraurbano o suburbano, nonche' di                 
servizi ferroviari in gestione alle imprese di trasporto pubblico               
locale, piu' la rete urbana della citta' di destinazione, oppure, a             
scelta dell'utente, per un percorso, anche di linee conseguenti,                
extraurbano o suburbano, nonche' di servizi ferroviari in gestione              
alle imprese di trasporto pubblico locale, piu' la rete urbana della            
citta' di residenza: 172,50 Euro;                                               
4) per quanto riguarda il bacino di Modena, prosegue l'utilizzo,                
iniziato nel 1996, di un abbonamento magnetico avente le                        
caratteristiche e le tariffe di seguito indicate: - uso strettamente            
personale; - rilascio per una relazione con determinazione di una               
zona di origine e una di destinazione; - libera circolazione nelle              
zone di origine e di destinazione; - numero di viaggi illimitato; -             
obbligatorieta' di convalida sia all'inizio del viaggio che in caso             
di interscambio, prevedendo la sanzionabilita' nel caso di                      
inosservanza di questa regola;                                                  
a) abbonamento agevolato annuale per i residenti nei comuni di                  
Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono del servizio urbano 205,55            
Euro;                                                                           
b) abbonamento agevolato annuale per i residenti nei comuni di                  
Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono di un servizio con origine            
Zone 1, 10, 20, 30, 40 e 12, e destinazione le rimanenti zone 190,57            
Euro;                                                                           
c) abbonamento agevolato annuale per i non residenti nei comuni di              
Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono di una relazione zonale che           
non comprende il servizio urbano di Modena, Carpi o Sassuolo 167,33             
Euro;                                                                           
d) abbonamento agevolato annuale per i non residenti nei comuni di              
Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono di una relazione zonale che           
comprende il servizio urbano di Modena, Carpi o Sassuolo 190,57                 
Euro.                                                                           
In relazione a specifiche determinazioni connesse alla attivazione              
del sistema tariffario zonale nell'ambito provinciale di Modena,                
possono ritenersi autorizzate aggregazioni tariffarie diverse                   
correlate alle zone di utilizzo purche' adottate dagli enti locali              
interessati e fermo restando il limite del concorso regionale                   
sopraindicato.                                                                  
B) Aventi diritto                                                               
Possono beneficiare degli abbonamenti di cui alla precedente lettera            
A) i cittadini residenti nei comuni della regione Emilia-Romagna                
appartenenti alle seguenti categorie e nelle condizioni sotto                   
riportate:                                                                      
1) Mutilati ed invalidi                                                         
a) invalidi civili o per cause di lavoro con invalidita' permanente             
riconosciuta al 100%;                                                           
b) ciechi totali e sordomuti anche se di eta' inferiore a 18 anni;              
c) ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli              
occhi, raggiungibile con la correzione di lenti;                                
d) mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi              
civili per cause di guerra) e di servizio con invalidita' fisica                
ascrivibile alla I Categoria compresi gli invalidi di I Categoria con           
assegni aggiuntivi di natura assistenziale;                                     
e) invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della             
capacita' lavorativa in misura non inferiore ai 2/3;                            
f) mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidita'                     
permanente riconosciuta superiore al 50%;                                       
g) mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi              
civili per cause di guerra) o per servizio per una menomazione                  
dell'integrita' fisica ascrivibile alla categoria dalla II alla V               
della Tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n. 313;                     
h) invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commissione medica             
competente come aventi diritto alla indennita' di accompagnamento di            
cui alla Legge 18/80, o alla indennita' di frequenza di cui alla                
Legge 289/90;                                                                   
i) portatori di pace-maker ed emodializzati, sempre che muniti di               
certificazione medica probante rilasciata da struttura sanitaria                
pubblica, in quanto assimilabili alla categoria di invalidi di cui              
alla lettera a) suddetta;                                                       
l) cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai SIMAP           
- Servizio di Igiene Mentale ed Assistenza Psichiatrica - muniti di             
apposito certificato medico rilasciato dal medesimo SIMAP attestante            
espressamente la gravita' della patologia predetta nel rispetto dello           
spirito della Legge 13 maggio 1978, n. 180;                                     
m) ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati              
per motivi politici, religiosi o razziali;                                      
n) persone nella situazione di handicap grave di cui all'art. 3,                
comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 accertata ai sensi                  
dell'articolo 4 della medesima legge.                                           
2) Pensionati                                                                   
Titolari di pensioni di importo non superiore a quello minimo                   
corrisposto dall'INPS aumentato dell'importo della maggiorazione                
sociale e delle provvidenze previste dalle norme in atto, individuato           
nel seguente importo mensile: 535,95 Euro.                                      
I titolari di pensione di vecchiaia previdenziale obbligatoria                  
pubblica devono avere un'eta' non inferiore a 58 anni per le donne e            
63 anni per gli uomini.                                                         
3) Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto e vedove di caduti in               
guerra                                                                          
Cittadini insigniti del cavalierato dell'Ordine di Vittorio Veneto e            
vedove di caduti in guerra, titolari di redditi annui compresi nelle            
fasce indicate fino a 13.443,94 Euro.                                           
C) Modalita' di fruizione e integrazioni economiche                             
1) I titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui alla precedente               
lettera A vengono rilasciati previa presentazione di idonea                     
documentazione attestante lo stato di avente diritto.  consentita la            
fruizione di una sola delle suddette agevolazioni. L'abbonamento                
rilasciato ad invalidi a cui sia stato formalmente riconosciuto il              
diritto all'accompagnatore costituisce titolo per il viaggio anche di           
quest'ultimo senza alcun sovrapprezzo.                                          
2) Rispetto alle tariffe agevolate cosi' come determinate alla                  
lettera A) relativamente ai percorsi extraurbani e cumulativi di cui            
ai punti 1), 3) e alle lettere b), c), d) del punto 4, la Regione               
Emilia- Romagna interviene sulla base delle condizioni economiche del           
richiedente, con le seguenti integrazioni finanziarie: 2.1) reddito             
fino a 6.967,35 Euro: - abbonamento annuale di linea extraurbana                
integrazione regionale pari a 90 Euro; - abbonamento cumulativo                 
integrazione regionale pari a 126 Euro; 2.2) reddito da oltre                   
6.967,35 Euro fino a 9.089,72 Euro: - abbonamento annuale di linea              
extraurbana; integrazione regionale pari a 59 Euro; - abbonamento               
annuale cumulativo; integrazione regionale pari a 99 Euro. Per gli              
aventi diritto titolari di pensione previdenziale obbligatoria che              
vivono soli il limite di reddito e' aumentato a 10.167,01 Euro. 2.3)            
Per gli aventi diritto appartenenti alle categorie dei mutilati e               
invalidi e assimilati con redditi da oltre 9.089,72 Euro fino a                 
13.443,94 Euro: - abbonamento annuale di linea extraurbana;                     
integrazione regionale pari a 31 Euro; - abbonamento annuale                    
cumulativo; integrazione regionale pari a 47 Euro. 2.4) Agli aventi             
diritto appartenenti alle categorie dei mutilati e invalidi e                   
assimilati titolari di sola pensione per un importo superiore a                 
13.443,94 Euro, nonche' agli invalidi cui sia riconosciuto il diritto           
all'accompagnamento e ai ciechi con residuo visivo non superiore ad             
1/10 in entrambi gli occhi raggiungibile con la correzione di lenti,            
anche se titolari di reddito da lavoro, si applicano le tariffe                 
agevolate, cosi' come definite alla precedente lettera A).                      
Ai fini della integrazione finanziaria regionale, la quota effettiva            
posta a carico dell'utente che usufruisce dell'abbonamento cumulativo           
annuale agevolato dovra' risultare superiore di almeno il 20% della             
quota utente effettiva determinata dai singoli Comuni per la rete               
urbana.                                                                         
L'accesso alle tariffe agevolate e alle integrazioni di cui ai punti            
precedenti e' subordinato alla presentazione di auto certificazione             
attestante l'appartenenza alle fasce di reddito sopra indicate.                 
Ai fini della auto certificazione di cui sopra deve essere                      
considerato il reddito imponibile ai fini IRPEF percepito dalla                 
persona avente diritto di norma nell'anno precedente a quello di                
emissione dell'abbonamento.                                                     
Le integrazioni tariffarie di cui ai precedenti punti costituiscono             
indicazione per i Comuni ai fini di un opportuno coordinamento con le           
tariffe di competenza regionale.                                                
I Comuni per quanto attiene la rete urbana, pur facendo il presente             
atto riferimento alla tariffa relativa all'abbonamento annuale valido           
per l'intera rete, in sede di contrattazione locale, possono anche,             
assumendone l'onere, applicare su altre tipologie di titoli di                  
viaggio ordinari agevolazioni tariffarie, per collegare piu'                    
strettamente il beneficio riservato alle categorie agevolate all'uso            
del mezzo pubblico.                                                             

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina