DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2004, n. 1067
Accordo regionale per la definizione di tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a favore di persone disabili e pensionati per l'anno 2004
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina del trasporto pubblico
regionale e locale" e successive modifiche ed integrazioni ed in
particolare l'articolo 39 riguardante condizioni e criteri per il
sistema tariffario del trasporto pubblico locale della Regione
Emilia-Romagna;
- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
- la propria deliberazione 242/03 con la quale si e' provveduto a
determinare per l'anno 2003 le tariffe agevolate di trasporto a
favore di persone anziane e con disabilita', ad individuare i
relativi criteri di accesso, nonche' a determinare l'entita' delle
integrazioni finanziarie regionali relative ai titoli di viaggio
annuali extraurbani e cumulativi;
dato atto che, ai sensi del citato articolo 39 della L.R. 30/98 e
successive modifiche, "la Giunta regionale stabilisce i tipi dei
titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari di riferimento
da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico" nel perseguire
l'armonizzazione delle tariffe e la massima integrazione tra i
diversi modi di trasporto, e che gli Enti locali e le loro Agenzie
possono autorizzare tariffe speciali per utenti specifici;
ritenuto, per le disposizioni legislative citate, di garantire, anche
per il 2004, la continuita' degli interventi a favore di disabili e
pensionati, considerando che il 2004 rappresenta l'anno di
transizione nel quale la Regione persegue l'obiettivo di costruire un
quadro di riferimento regionale condiviso tra tutti i soggetti
interessati che assicuri equita' di accesso per gli aventi diritto;
dato atto che per perseguire tali finalita' in data 5 marzo 2004 e'
stato definito un accordo tra Regione, Enti locali, organizzazioni
sindacali e associazioni di categoria contenente indicazioni ed
orientamenti capaci di assicurare la necessaria omogeneita' sul
territorio regionale in merito a:
1) tariffe speciali a favore di persone con disabilita' e pensionati
per i seguenti abbonamenti annuali di trasporto: - abbonamento
annuale valido per un percorso extraurbano o suburbano, nonche' sui
servizi ferroviari in gestione alle imprese di trasporto pubblico sia
di carattere locale che regionale; - abbonamento annuale valido per
l'intera rete urbana della citta' di residenza; - abbonamento annuale
cumulativo per un percorso extraurbano o suburbano, piu' la rete
urbana della citta' di destinazione, oppure, a scelta dell'utente,
per un percorso anche di linee conseguenti, extraurbane o suburbane,
piu' la rete urbana della citta' di residenza, nonche' di servizi
ferroviari in gestione alle imprese di trasporto pubblico sia di
carattere locale che regionale;
2) requisiti soggettivi e limiti di reddito per usufruire delle
tariffe agevolate sopra richiamate;
3) livello di integrazione economica che la Regione si impegna ad
assicurare relativamente ai percorsi extraurbani, cumulativi compresi
i ferroviari;
ritenuto di dover recepire per quanto di competenza con propria
deliberazione l'accordo in argomento, dando atto che gli Enti locali
e le Agenzie per la mobilita' assumeranno gli atti di propria
competenza ai sensi della L.R. 30/98 e successive modifiche e
integrazioni, al fine di autorizzare e garantire tariffe speciali a
favore di persone con disabilita' e anziani, per l'anno 2004;
dato atto altresi' che:
- con successivo provvedimento si provvedera' all'impegno finanziario
relativo agli interventi regionali di integrazione delle tariffe
speciali, nonche' alla definizione delle modalita' di liquidazione
delle somme spettanti agli aventi diritto, sulla base degli
abbonamenti che saranno riconosciuti;
- nell'accordo e' confermato per l'anno 2004 quanto gia' disposto con
la propria deliberazione 242/03, fatti salvi:
- gli adeguamenti dei limiti di reddito indicati all'Allegato A,
lettera C, parte integrante della presente deliberazione, effettuati
per il corrente anno sulla base della variazione percentuale
dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT;
- l'introduzione tra gli aventi diritto, indicati alla lettera B
dell'Allegato A, delle persone riconosciute nella situazione di
handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, in
quanto tale situazione determina ai sensi del medesimo articolo 3
della Legge 104/92 priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici ed inoltre, poiche' la maggior parte degli aventi
diritto indicati alle precedenti lettere a), m) del punto B) rientra
gia' in tale definizione di handicap grave, la modifica introdotta si
configura soprattutto come semplificazione delle certificazioni
richieste per accedere alle agevolazioni in argomento;
- per quanto si riferisce agli abbonamenti agevolati urbani, i Comuni
e/o le Agenzie per la mobilita' che autorizzeranno le suddette
facilitazioni tariffarie o ulteriori riduzioni rispetto alle tariffe
minime proposte nell'accordo, dovranno prevedere il ripiano delle
minori entrate che ne risulteranno per le Aziende interessate a norma
di quanto previsto dalla Legge 160/89, nonche' la copertura
finanziaria a carico dei rispettivi bilanci;
- i titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al presente atto
avranno validita' per l'anno 2004 e quindi sino al 31 dicembre 2004;
viste:
- la L.R. 22 dicembre 2003, n. 28, concernente "Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001,
n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale
2004-2006";
- la L.R. 22 dicembre 2003, n. 29, concernente "Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2004 e Bilancio pluriennale 2004/2006";
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, recante "Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6/7/1977, n.
31 e 27/3/1972, n. 4";
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 avente
per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali", esecutiva ai sensi di legge;
dato atto dei pareri di regolarita' amministrativa espressi dal
Direttore generale della Sanita' e Politiche sociali dr. Franco Rossi
e dal Direttore dell'Agenzia Trasporti pubblici dott. ing. Bruno
Ginocchini ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali. Immigrazione.
Progetto giovani. Cooperazione internazionale. Gianluca Borghi e
dell'Assessore Mobilita e Trasporti Alfredo Peri;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per quanto di competenza, l'accordo di cui
all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione,
concernente:
- tariffe speciali a favore di persone con disabilita' e pensionati
per abbonamenti annuali di trasporto pubblico locale da utilizzare
sui servizi urbano, extraurbano e cumulativamente su entrambi;
- le indicazioni e i criteri in merito ai requisiti soggettivi e
limiti di reddito per accedere a tali agevolazioni;
- le integrazioni finanziarie regionali per gli abbonamenti
extraurbani e cumulativi compresi i ferroviari in gestione alle
imprese sia di carattere locale che regionale;
2) di stabilire che gli abbonamenti a tariffa agevolata di cui al
presente atto avranno validita' per l'anno 2004 e quindi sino al 31
dicembre 2004;
3) di dare atto che:
- gli Enti locali e/o le Agenzie locali per la mobilita' assumeranno
gli atti di propria competenza ai sensi della L.R. 30/98 e successive
modifiche e integrazioni, al fine di autorizzare l'applicazione ai
servizi urbani, delle tariffe speciali a favore di persone con
disabilita' e anziani per l'anno 2004, previste dal presente
provvedimento;
- per quanto si riferisce agli abbonamenti agevolati urbani, i Comuni
e/o le Agenzie per la mobilita' che autorizzeranno le suddette
facilitazioni tariffarie o ulteriori riduzioni rispetto alle tariffe
minime proposte nell'accordo, dovranno prevedere il ripiano delle
minori entrate che ne risulteranno per le Aziende interessate a norma
di quanto previsto dalla Legge 160/89, nonche' la copertura
finanziaria a carico dei rispettivi bilanci;
4) di stabilire che:
- con successivo provvedimento si provvedera' all'impegno finanziario
relativo agli interventi regionali di integrazione delle tariffe
speciali, nonche' alla definizione delle modalita' di liquidazione
delle somme spettanti agli aventi diritto, sulla base degli
abbonamenti che saranno rilasciati dalle Aziende di trasporto e della
disponibilita' sul Bilancio regionale per l'esercizio finanziario
2004;
- il Dirigente regionale competente provvedera' a definire con gli
Enti locali, le Agenzie per la mobilita' e i gestori del trasporto
pubblico, i termini per la vendita dei titoli di viaggio per il 2004,
al fine di facilitare l'accessibilita' dei cittadini interessati a
tali benefici, e di assicurare al contempo le necessarie procedure
contabili di competenza della Regione;
2) la presente deliberazione sara' pubblicata, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Accordo regionale per la definizione di tariffe agevolate di
abbonamento annuale di trasporto a favore di persone con disabilita'
e pensionati per l'anno 2004
A) Tariffe agevolate di trasporto
1) Tariffa di abbonamento annuale valido per un percorso, anche di
linee conseguenti, extraurbano o suburbano, nonche' sui servizi
ferroviari in gestione alle imprese di trasporto pubblico locale,
anche se di concessione comunale, senza limitazioni di corse: 115,69
Euro;
2) tariffa minima di abbonamento annuale valido per l'intera rete
urbana della citta' di residenza, fatto salvo quanto specificato in
premessa ed in particolare quanto previsto dall'art. 1, comma 3
della Legge 160/89, compresi gli eventuali servizi urbani
intercomunali, senza limitazione di corse: 115,69 Euro minimo;
3) tariffa minima di abbonamento annuale cumulativo per un percorso,
anche di linee conseguenti, extraurbano o suburbano, nonche' di
servizi ferroviari in gestione alle imprese di trasporto pubblico
locale, piu' la rete urbana della citta' di destinazione, oppure, a
scelta dell'utente, per un percorso, anche di linee conseguenti,
extraurbano o suburbano, nonche' di servizi ferroviari in gestione
alle imprese di trasporto pubblico locale, piu' la rete urbana della
citta' di residenza: 172,50 Euro;
4) per quanto riguarda il bacino di Modena, prosegue l'utilizzo,
iniziato nel 1996, di un abbonamento magnetico avente le
caratteristiche e le tariffe di seguito indicate: - uso strettamente
personale; - rilascio per una relazione con determinazione di una
zona di origine e una di destinazione; - libera circolazione nelle
zone di origine e di destinazione; - numero di viaggi illimitato; -
obbligatorieta' di convalida sia all'inizio del viaggio che in caso
di interscambio, prevedendo la sanzionabilita' nel caso di
inosservanza di questa regola;
a) abbonamento agevolato annuale per i residenti nei comuni di
Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono del servizio urbano 205,55
Euro;
b) abbonamento agevolato annuale per i residenti nei comuni di
Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono di un servizio con origine
Zone 1, 10, 20, 30, 40 e 12, e destinazione le rimanenti zone 190,57
Euro;
c) abbonamento agevolato annuale per i non residenti nei comuni di
Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono di una relazione zonale che
non comprende il servizio urbano di Modena, Carpi o Sassuolo 167,33
Euro;
d) abbonamento agevolato annuale per i non residenti nei comuni di
Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono di una relazione zonale che
comprende il servizio urbano di Modena, Carpi o Sassuolo 190,57
Euro.
In relazione a specifiche determinazioni connesse alla attivazione
del sistema tariffario zonale nell'ambito provinciale di Modena,
possono ritenersi autorizzate aggregazioni tariffarie diverse
correlate alle zone di utilizzo purche' adottate dagli enti locali
interessati e fermo restando il limite del concorso regionale
sopraindicato.
B) Aventi diritto
Possono beneficiare degli abbonamenti di cui alla precedente lettera
A) i cittadini residenti nei comuni della regione Emilia-Romagna
appartenenti alle seguenti categorie e nelle condizioni sotto
riportate:
1) Mutilati ed invalidi
a) invalidi civili o per cause di lavoro con invalidita' permanente
riconosciuta al 100%;
b) ciechi totali e sordomuti anche se di eta' inferiore a 18 anni;
c) ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli
occhi, raggiungibile con la correzione di lenti;
d) mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi
civili per cause di guerra) e di servizio con invalidita' fisica
ascrivibile alla I Categoria compresi gli invalidi di I Categoria con
assegni aggiuntivi di natura assistenziale;
e) invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della
capacita' lavorativa in misura non inferiore ai 2/3;
f) mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidita'
permanente riconosciuta superiore al 50%;
g) mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi
civili per cause di guerra) o per servizio per una menomazione
dell'integrita' fisica ascrivibile alla categoria dalla II alla V
della Tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n. 313;
h) invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commissione medica
competente come aventi diritto alla indennita' di accompagnamento di
cui alla Legge 18/80, o alla indennita' di frequenza di cui alla
Legge 289/90;
i) portatori di pace-maker ed emodializzati, sempre che muniti di
certificazione medica probante rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, in quanto assimilabili alla categoria di invalidi di cui
alla lettera a) suddetta;
l) cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai SIMAP
- Servizio di Igiene Mentale ed Assistenza Psichiatrica - muniti di
apposito certificato medico rilasciato dal medesimo SIMAP attestante
espressamente la gravita' della patologia predetta nel rispetto dello
spirito della Legge 13 maggio 1978, n. 180;
m) ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati
per motivi politici, religiosi o razziali;
n) persone nella situazione di handicap grave di cui all'art. 3,
comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 accertata ai sensi
dell'articolo 4 della medesima legge.
2) Pensionati
Titolari di pensioni di importo non superiore a quello minimo
corrisposto dall'INPS aumentato dell'importo della maggiorazione
sociale e delle provvidenze previste dalle norme in atto, individuato
nel seguente importo mensile: 535,95 Euro.
I titolari di pensione di vecchiaia previdenziale obbligatoria
pubblica devono avere un'eta' non inferiore a 58 anni per le donne e
63 anni per gli uomini.
3) Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto e vedove di caduti in
guerra
Cittadini insigniti del cavalierato dell'Ordine di Vittorio Veneto e
vedove di caduti in guerra, titolari di redditi annui compresi nelle
fasce indicate fino a 13.443,94 Euro.
C) Modalita' di fruizione e integrazioni economiche
1) I titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui alla precedente
lettera A vengono rilasciati previa presentazione di idonea
documentazione attestante lo stato di avente diritto. consentita la
fruizione di una sola delle suddette agevolazioni. L'abbonamento
rilasciato ad invalidi a cui sia stato formalmente riconosciuto il
diritto all'accompagnatore costituisce titolo per il viaggio anche di
quest'ultimo senza alcun sovrapprezzo.
2) Rispetto alle tariffe agevolate cosi' come determinate alla
lettera A) relativamente ai percorsi extraurbani e cumulativi di cui
ai punti 1), 3) e alle lettere b), c), d) del punto 4, la Regione
Emilia- Romagna interviene sulla base delle condizioni economiche del
richiedente, con le seguenti integrazioni finanziarie: 2.1) reddito
fino a 6.967,35 Euro: - abbonamento annuale di linea extraurbana
integrazione regionale pari a 90 Euro; - abbonamento cumulativo
integrazione regionale pari a 126 Euro; 2.2) reddito da oltre
6.967,35 Euro fino a 9.089,72 Euro: - abbonamento annuale di linea
extraurbana; integrazione regionale pari a 59 Euro; - abbonamento
annuale cumulativo; integrazione regionale pari a 99 Euro. Per gli
aventi diritto titolari di pensione previdenziale obbligatoria che
vivono soli il limite di reddito e' aumentato a 10.167,01 Euro. 2.3)
Per gli aventi diritto appartenenti alle categorie dei mutilati e
invalidi e assimilati con redditi da oltre 9.089,72 Euro fino a
13.443,94 Euro: - abbonamento annuale di linea extraurbana;
integrazione regionale pari a 31 Euro; - abbonamento annuale
cumulativo; integrazione regionale pari a 47 Euro. 2.4) Agli aventi
diritto appartenenti alle categorie dei mutilati e invalidi e
assimilati titolari di sola pensione per un importo superiore a
13.443,94 Euro, nonche' agli invalidi cui sia riconosciuto il diritto
all'accompagnamento e ai ciechi con residuo visivo non superiore ad
1/10 in entrambi gli occhi raggiungibile con la correzione di lenti,
anche se titolari di reddito da lavoro, si applicano le tariffe
agevolate, cosi' come definite alla precedente lettera A).
Ai fini della integrazione finanziaria regionale, la quota effettiva
posta a carico dell'utente che usufruisce dell'abbonamento cumulativo
annuale agevolato dovra' risultare superiore di almeno il 20% della
quota utente effettiva determinata dai singoli Comuni per la rete
urbana.
L'accesso alle tariffe agevolate e alle integrazioni di cui ai punti
precedenti e' subordinato alla presentazione di auto certificazione
attestante l'appartenenza alle fasce di reddito sopra indicate.
Ai fini della auto certificazione di cui sopra deve essere
considerato il reddito imponibile ai fini IRPEF percepito dalla
persona avente diritto di norma nell'anno precedente a quello di
emissione dell'abbonamento.
Le integrazioni tariffarie di cui ai precedenti punti costituiscono
indicazione per i Comuni ai fini di un opportuno coordinamento con le
tariffe di competenza regionale.
I Comuni per quanto attiene la rete urbana, pur facendo il presente
atto riferimento alla tariffa relativa all'abbonamento annuale valido
per l'intera rete, in sede di contrattazione locale, possono anche,
assumendone l'onere, applicare su altre tipologie di titoli di
viaggio ordinari agevolazioni tariffarie, per collegare piu'
strettamente il beneficio riservato alle categorie agevolate all'uso
del mezzo pubblico.