DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2004, n. 1058
Reg. (CE) n. 1493/1999. Ulteriore riapertura dei termini per la presentazione delle domande di regolarizzazione dei vigneti
LA GIUNTA DELLA REGONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio in data 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed
in particolare l'art. 2, paragrafo 3, relativo alle modalita' di
regolarizzazione dei vigneti realizzati, in violazione ai divieti, in
data antecedente all'1 settembre 1998;
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 27
luglio 2000, che demanda alle Regioni la determinazione delle
procedure e degli adempimenti per la regolarizzazione delle superfici
vitate, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n.
1493/99 del Consiglio e dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n.
1227/2000 della Commissione;
- il DLgs 10 agosto 2000, n. 260 recante "Disposizioni sanzionatorie
in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo alla
organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5
della Legge 21 dicembre 1999, n. 526";
richiamato l'articolo 64 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha
modificato l'articolo 2 del predetto DLgs, prevedendo che i vigneti
irregolari realizzati in data antecedente all'1 settembre 1993 devono
ritenersi regolari a tutti gli effetti;
preso atto che contro il citato articolo e' stato proposto ricorso
dinanzi alla Corte Costituzionale, la quale con sentenza del 13
gennaio 2004, n. 12 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21
gennaio 2004, Serie Corte Costituzionale - ne ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale, affermando che in materia la
competenza legislativa spetta alle Regioni;
considerato:
- che le disposizioni relative ai vigneti realizzati, in data
antecedente all'1 settembre 1993, in violazione ai divieti
comunitari, introdotte dal citato art. 64 sono state sottoposte al
vaglio della Commissione Europea al fine di verificarne la
compatibilita' - nel merito - con l'ordinamento comunitario;
- che la Commissione dovrebbe pronunciarsi a breve, definendo la
situazione dei vigneti realizzati prima dell'1 settembre 1993, onde
consentire alle Amministrazioni competenti di adottare i
provvedimenti necessari entro i termini previsti;
visti:
- il Regolamento (CE) n. 1203/2003 della Commissione, in data 4
luglio 2003, che proroga al 31 luglio 2004 il termine per la
regolarizzazione dei vigneti realizzati in violazione ai divieti;
- il Regolamento (CE) n. 1841/2003 della Commissione, in data 17
ottobre 2003, che proroga al 30 giugno 2004 il termine entro il quale
il produttore puo' avvalersi di un diritto reimpianto per ottenere la
deroga alla commercializzazione dei prodotti provenienti da vigneti
irregolari e la regolarizzazione delle relative superfici;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2244 del 25 novembre 2002 "Proroga termine regolarizzazione
vigneti realizzati, in violazione ai divieti, prima dell'1 settembre
1993" ed in particolare il punto 2 del dispositivo, nel quale si
invitano le Amministrazioni territorialmente competenti ai sensi
della L.R. 15/97 a non adottare i provvedimenti finali concernenti la
regolarizzazione dei vigneti realizzati, in violazione ai divieti,
prima dell'1 settembre 1993, in attesa di ulteriori determinazioni;
- n. 697 del 19 aprile 2004 - pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna in data 12 maggio 2004 - che dispone la
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
regolarizzazione dei vigneti a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del provvedimento e fino al 21 maggio 2004;
preso atto della richiesta di proroga del termine per la
presentazione delle domande di regolarizzazione dei vigneti
irregolari, pervenuta dalle Organizzazioni di categoria in data 21
maggio 2004, protocollo regionale AAG/APV/18655 del 24 maggio 2004;
considerato:
- che la pubblicazione della deliberazione 697/04 e' avvenuta in data
ravvicinata a quella della scadenza del nuovo termine per la
presentazione delle domande di regolarizzazione;
- che le organizzazioni di categoria, a causa della concomitanza di
scadenze inderogabili e dei ristretti margini di tempo a
disposizione, non hanno potuto completare la presentazione delle
domande di regolarizzazione dei vigneti irregolari entro i termini
fissati;
ritenuto pertanto opportuno riaprire i termini per la presentazione
delle domande, al fine di consentire ai viticoltori interessati di
regolarizzare i vigneti irregolari realizzati, in violazione ai
divieti, prima dell'1 settembre 1993;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 ed in particolare l'articolo
37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle
rispettive competenze;
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di
Direttore generale per l'Area Agricoltura;
- n. 447 in data 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", ed in particolare il
punto 4.1.1. dell'Allegato;
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa
espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai
sensi del citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di riaprire i termini per la presentazione delle domande di
regolarizzazione dei vigneti, a decorrere dal giorno successivo alla
data di adozione del presente provvedimento e fino al 15 giugno
2004;
2) di invitare, in attesa della pronuncia della Commissione Europea,
le Amministrazioni territorialmente competenti a non adottare i
provvedimenti finali concernenti la regolarizzazione dei vigneti
realizzati in data antecedente all'1 settembre 1993, anche per le
domande gia' presentate;
3) di dare atto che la Regione provvedera' a dare immediata
applicazione ad ogni diversa disposizione comunitaria piu' favorevole
al produttore;
4) di disporre che il competente Servizio Produzioni vegetali
provveda a trasmettere con urgenza il presente provvedimento alle
Organizzazioni di categoria interessate, alle Province e Comunita'
Montane;
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.