DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2004, n. 1034
Direttive in materia di interventi per il diritto allo studio universitario alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2004/2005
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. n. 50 del 24 dicembre 1996 "Disciplina per il diritto allo
studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e
della L.R. 19 luglio 1991, n. 20" e successive modificazioni, ed in
particolare l'art. 5 che istituisce le Aziende regionali per il DSU
(ARDSU) quali organismi di gestione degli interventi per il diritto
allo studio universitario sul territorio della regione Emilia
Romagna;
- la Legge del 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di
belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati";
- la Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 "Modifiche al
Titolo V della parte seconda della Costituzione", ed in particolare
l'art. 3;
- la L.R. n. 6 del 3 aprile 2002 "Modifiche alla L.R. 24 dicembre
1996, n. 50 "Disciplina del diritto allo studio universitario.
Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1991, n. 20" e alla L.R. 14 giugno
1996, n. 18 "Disciplina della tassa regionale per il diritto allo
studio universitario";
richiamato l'art. 4 della citata L.R. n. 50 del 1996 e successive
modificazioni, che prevede che la Giunta regionale impartisca agli
organismi di gestione direttive relativamente:
a) ai criteri per la determinazione dei requisiti di merito e delle
condizioni economiche per l'accesso agli interventi ed ai servizi
attribuibili per concorso;
b) ai limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi
delle borse di studio e dei prestiti d'onore;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 930 del 3 giugno 2002, avente per oggetto "Direttive in materia
di interventi per il diritto allo studio universitario alle Aziende
regionali per il diritto allo studio universitario per l'anno
accademico 2002/2003";
- n. 888 del 20 maggio 2003, avente per oggetto "Direttive in materia
di interventi per il diritto allo studio universitario alle Aziende
regionali per il diritto allo studio universitario per l'anno
accademico 2003/2004";
ritenuto necessario provvedere, anche per l'anno accademico
2004/2005, all'emanazione delle direttive alle Aziende regionali per
il diritto allo studio universitario, per consentire lo svolgimento
delle procedure relative alla realizzazione degli interventi per il
diritto allo studio universitario relativamente all'anno accademico
sopraccitato;
valutato altresi' opportuno, nelle more dell'applicazione della
citata Legge costituzionale n. 3 del 2001 per quanto attiene alla
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti i
diritti civili e sociali relativamente all'ambito del diritto allo
studio universitario, confermare i criteri per la definizione dei
requisiti di merito e delle condizioni economiche contenuti nel DPCM
9 aprile 2001, attuativo dell'art. 4 della Legge 390/91, confermando
altresi' le direttive regionali approvate con le sopracitate
deliberazioni 930/02 e 888/03, fatti salvi i necessari adeguamenti;
considerato necessario, dall'a.a. 2004/2005 in prima applicazione di
quanto previsto dalle citate Leggi 508/99 e L.R. 6/02, prevedere le
modalita' e le procedure per la concessione dei benefici del diritto
allo studio universitario agli iscritti alle Istituzioni di Alta
Formazione e di Specializzazione Artistica e Musicale;valutato
pertanto opportuno che le Aziende regionali per il diritto allo
studio universitario - al fine di raggiungere l'obiettivo della piu'
ampia copertura finanziaria a favore degli studenti idonei
all'individuazione di appositi budgets, sulla base delle risorse
disponibili - predispongano apposite graduatorie per gli iscritti ai
corsi di Alta Formazione e di Specializzazione Artistica e Musicale,
per ciascuna delle seguenti tipologie:
- diplomi accademici di I livello;
- diplomi accademici di II livello;
- diplomi di perfezionamento.
A tali corsi, autorizzati in via sperimentale dal MIUR in attuazione
della Legge 508/99, si accede con il possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado;
ritenuto inoltre necessario procedere con urgenza ad emanare le
direttive affinche' le Aziende regionali per il DSU, preventivamente
informate e consultate, possano predisporre ed emanare i bandi di
concorso per l'a.a. 2004/2005 in tempo utile per consentire l'accesso
degli studenti agli interventi previsti dalla legge;
considerato che i criteri e le indicazioni di cui trattasi sono
emanati, con l'intento di perseguire nei bandi di concorso principi
di omogeneita', equita' e coerenza tra le varie sedi universitarie
del territorio regionale a favore degli studenti;
ritenuto, infine, opportuno raccomandare alle Aziende di operare in
direzione di una progressiva concentrazione delle risorse a sostegno
dei capaci, meritevoli e privi di mezzi, nonche' di svolgere le
azioni necessarie ad assumere il sostegno agli studenti in situazioni
di handicap;
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003, avente
ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro dott.ssa Cristina
Balboni, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate:
1) di confermare per l'anno accademico 2004/2005 le direttive per
l'elaborazione dei bandi di concorso per borse di studio e
posti-alloggio e le indicazioni sul sistema tariffario dei servizi,
contenute negli Allegati 1) e 2) approvati con propria deliberazione
930/02 avente per oggetto "Direttive in materia di interventi per il
diritto allo studio universitario alle Aziende regionali per il
diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2002/2003",
cosi' come modificate dalla propria deliberazione 888/03 valevole per
l'anno accademico 2003/2004 salvo le modifiche di cui ai successivi
punti 2) e 3);
2) di dare atto che le Aziende regionali per il diritto allo studio
universitario, in considerazione dell'eventuale utilizzo di risorse
del FSE, dovranno tener conto, nell'elaborazione dei bandi e della
modulistica attinente, della normativa comunitaria, nazionale e
regionale in materia, con particolare riferimento a quella relativa
ad informazione e pubblicita';
3) di prevedere, come specificato in premessa, apposite graduatorie
per gli iscritti ai corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale -
autorizzati in via sperimentale dal MIUR in attuazione della Legge
508/99 - dai quali consegue il rilascio di titoli accademici di I e
II livello, nonche' di perfezionamento;
4) di raccomandare alle Aziende di operare in direzione di una
progressiva concentrazione delle risorse a sostegno dei capaci,
meritevoli e privi di mezzi, nonche' di svolgere le azioni necessarie
ad assumere il sostegno agli studenti in situazioni di handicap;5) di
stabilire che le Aziende regionali per il diritto allo studio
universitario si attengano ai criteri per l'elaborazione dei bandi di
concorso di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4);
6) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.