REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2004, n. 1

MISURE URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DALL'ABUSIVISMO

URBANISTICO ED EDILIZIO
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
          Art. 1
1. La Regione conferma il principio della salvaguardia del territorio
e dell'ambiente quale interesse preminente della comunita'
regionale.
2. Nell'esercizio delle funzioni legislative di governo del
territorio ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione,
con apposita legge la Regione detta, entro il 31 marzo 2004, nuove
norme in materia di vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia,
responsabilita' e sanzioni, promuovendo l'aggiornamento della
strumentazione pianificatoria, potenziando gli apparati organizzativi
e incentivando i sistemi tecnologici di controllo del territorio.
3. La legge regionale si conforma ai seguenti principi:
a) tutela assoluta delle risorse ambientali, del paesaggio e del
patrimonio storico ed architettonico;
b) valorizzazione e ordinato sviluppo del territorio cosi' come
definito dal sistema della pianificazione territoriale e urbanistica,
in coerenza con le previsioni della legge regionale 24 marzo 2000, n.
20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio);
c) pieno riconoscimento del ruolo dei Comuni, nell'esercizio delle
funzioni di governo del territorio, con particolare riferimento alle
funzioni di controllo e di vigilanza, ai sensi della legge regionale
25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia);
d) generale non sanabilita' delle violazioni in contrasto con la
strumentazione urbanistica vigente.
          Art. 2
1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista
dall'articolo 1, i Comuni sospendono ogni determinazione circa la
conclusione dei procedimenti relativi alla definizione degli illeciti
edilizi, cosi' come regolati dall'articolo 32 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici). Resta ferma
la possibilita' della presentazione delle domande di sanatoria da
parte degli interessati, a tutela e garanzia delle loro posizioni
giuridiche.
          Art. 3
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 16 gennaio 2004  VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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