REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2004, n. 13

ADESIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FONDAZIONE ITALIA-CINA

          Art. 5                                                                
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, la            
Regione fa fronte mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati                
nell'ambito dell'unita' previsionale di base 1.7.2.2.29100 "Fondi               
speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione" a              
valere sul Capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri             
derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di                    
approvazione. Spese correnti", voce n. 16 dell'elenco n. 2 allegato             
alla legge del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario               
2004 e pluriennale 2004-2006 del 22 dicembre 2003, n. 29 e con                  
l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di un apposito           
capitolo ed unita' previsionale di base.                                        
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, la            
Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del                  
bilancio regionale di un apposito capitolo ed unita' previsionale di            
base che saranno dotati della necessaria disponibilita' a norma di              
quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre              
2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,                
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).             
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
 fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come           
legge della Regione Emilia-Romagna.                                             
Bologna, 18 giugno 2004  VASCO ERRANI                                           
NOTA ALL'ART. 5                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n.             
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,              
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 e'            
il seguente:                                                                    
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a                   
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli               
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla              
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa                 
spesa.                                                                          
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative               
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli                 
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione            
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in             
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia                      
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale, deliberazione           
n. 904 del 10 maggio 2004; oggetto consiliare n. 5672 (VII                      
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza approvata dal            
Consiglio regionale nella seduta del 19 maggio 2004;                            
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 299, in data 21 maggio 2004;                                         
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'                
produttive" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione I           
"Bilancio Programmazione Affari generali e istituzionali".                      
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 7/II.4 del             
26 maggio 2004, con preannuncio di richiesta di relazione orale in              
aula del consigliere Mezzetti;                                                  
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 17 giugno 2004,            
atto n. 136.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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