LEGGE REGIONALE 18 giugno 2004, n. 13
ADESIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FONDAZIONE ITALIA-CINA
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, la
Regione fa fronte mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati
nell'ambito dell'unita' previsionale di base 1.7.2.2.29100 "Fondi
speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione" a
valere sul Capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri
derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione. Spese correnti", voce n. 16 dell'elenco n. 2 allegato
alla legge del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2004 e pluriennale 2004-2006 del 22 dicembre 2003, n. 29 e con
l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di un apposito
capitolo ed unita' previsionale di base.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, la
Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del
bilancio regionale di un apposito capitolo ed unita' previsionale di
base che saranno dotati della necessaria disponibilita' a norma di
quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 18 giugno 2004 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 5
Comma 2
1) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 e'
il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale, deliberazione
n. 904 del 10 maggio 2004; oggetto consiliare n. 5672 (VII
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 19 maggio 2004;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 299, in data 21 maggio 2004;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'
produttive" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione I
"Bilancio Programmazione Affari generali e istituzionali".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 7/II.4 del
26 maggio 2004, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula del consigliere Mezzetti;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 17 giugno 2004,
atto n. 136.