LEGGE REGIONALE 18 giugno 2004, n. 13
ADESIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FONDAZIONE ITALIA-CINA
Art. 2
Esercizio dei diritti
1. L'adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione
Italia-Cina e' condizionata al riconoscimento della personalita'
giuridica e al perseguimento dello scopo statutario di cui
all'articolo 1, comma 2. Nel caso di modifica o d'inattuazione delle
previsioni statutarie che comportino la necessita' di un'ulteriore
valutazione sulla prosecuzione alla partecipazione spetta al
Consiglio regionale deliberare in ordine all'eventuale recesso dalla
Fondazione.
2. I diritti inerenti alla qualita' di socio fondatore della Regione
Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente o suo delegato.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a compiere
tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della
Regione alla Fondazione.