REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2004, n. 13

ADESIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FONDAZIONE ITALIA-CINA

          Art. 2                                                                
Esercizio dei diritti                                                           
1. L'adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione                      
Italia-Cina e' condizionata al riconoscimento della personalita'                
giuridica e al perseguimento dello scopo statutario di cui                      
all'articolo 1, comma 2. Nel caso di modifica o d'inattuazione delle            
previsioni statutarie che comportino la necessita' di un'ulteriore              
valutazione sulla prosecuzione alla partecipazione spetta al                    
Consiglio regionale deliberare in ordine all'eventuale recesso dalla            
Fondazione.                                                                     
2. I diritti inerenti alla qualita' di socio fondatore della Regione            
Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente o suo delegato.                   
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a compiere               
tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della               
Regione alla Fondazione.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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