REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA - PARMA 23 febbraio 2004, n. 2022

(III - B - 06/34) "Eurovie Sc a rl" - Domanda in data 29/5/2002 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, dalle falde sotterranee nel comune di Parma (PR). Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001, artt. 5 e 6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) d'assentire alla ditta: "Eurovie Sc a rl", partita IVA e codice              
fiscale 02002800346, con sede in comune di Parma, Via Traversante di            
Pedrignano n. 71/A, e legalmente domiciliato presso la sede del                 
Comune di Parma, la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde           
sotterranee in comune di Parma, da destinare ad uso industriale, a              
servizio dell'impianto di selezione e trasformazione inerti, sito nel           
cantiere n. 22 - E per la realizzazione della tratta ad alta                    
capacita' Milano - Bologna, lotto 2.3, nella quantita' stabilita fino           
ad un massimo e non superiore a moduli 0,032 (16,60 l/s), per un                
volume complessivo annuo di circa 96.000 metri cubi;                            
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a               
decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo                
successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2005 con                  
possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui all'art. 27 del             
Regolamento regionale n. 41/2001 ed esercitata nel rispetto degli               
obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare, che                     
costituisce parte integrante del presente atto, mediante le opere di            
presa ed adduzione descritte nei progetti di massima e definitivi               
indicati nel disciplinare medesimo;                                             
c) di fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 16,60 l/s,            
pari a 0,032 moduli massimi.                                                    
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della                
determina n. 2022 in data 23/2/2004                                             
(omissis)                                                                       
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione            
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.                     
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni            
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva              
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'             
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le             
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.                       
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a              
derivare a norma dell'art. 32 del Regolamento regionale n. 41/2001.             
(omissis)                                                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
G. Larini                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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