ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2004, n. 126
Disposizioni in merito alla prestazione delle garanzie finanziarie previste per la gestione successiva alla chiusura delle discariche di rifiuti
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- il comma 1, lett. h) dell'art. 28 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22,
che prevede, fra le condizioni dell'autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, la
prestazione di una garanzia finanziaria;
- l'art. 14 del DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della
Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" che prevede
che la gestione delle discariche possa avvenire previa contestuale
prestazione di due garanzie finanziarie, una per l'attivazione e la
gestione operativa della discarica e l'altra per la gestione
successiva alla chiusura, e che tali garanzie siano trattenute
dall'ente autorizzante rispettivamente per un periodo di 2 anni e di
30 anni dalla data di comunicazione di approvazione della chiusura
della discarica stessa;
- la Legge 348/82 che prevede che le garanzie finanziarie a favore
dello Stato possano essere prestate mediante reale e valida cauzione
o fidejussione bancaria o polizza assicurativa;
considerato che le aziende pubbliche e private che operano nella
regione Emilia-Romagna in qualita' di titolari delle autorizzazioni
alla gestione delle discariche hanno rappresentato l'impossibilita'
di prestare le garanzie finanziarie per la gestione successiva alla
chiusura nelle forme previste dalla Legge 348/82 e per la durata di
30 anni;
considerato in particolare:
- che viene segnalata, sia informalmente che mediante comunicazioni
agli atti del competente Servizio regionale, l'impossibilita' di
costituire le garanzie finanziarie nelle forme di fidejussione
bancaria o polizza assicurativa di durata trentennale, in quanto
l'attuale mercato bancario e assicurativo non risulta ancora
attrezzato e disponibile a fornire prodotti idonei a causa dei rischi
connessi con tale durata e con gli ingenti importi previsti;
- che anche la prestazione delle garanzie finanziarie mediante
cauzione, in concreto, risulta estremamente gravosa da un punto di
vista della sostenibilita' economica e quindi si configura come
sostanzialmente impraticabile da parte delle predette aziende;
- che sono di fatto inapplicabili le disposizioni di legge in
materia, con il concreto rischio per gli organi competenti di non
poter rilasciare le necessarie autorizzazioni all'esercizio
dell'attivita' di smaltimento di rifiuti mediante le discariche sia
per quelle in attesa di iniziare l'attivita', che per quelle
esistenti, in quanto verrebbe a mancare uno dei requisiti essenziali
previsti dal comma 1, lett. h) dell'art. 28 del DLgs 22/97 per
l'efficacia delle medesime autorizzazioni;
- che pertanto si prefigura una situazione di estrema gravita' sul
territorio regionale, con il rischio di una progressiva paralisi
dell'intero sistema di smaltimento dei rifiuti, in buona parte ancora
incentrato sulle discariche e con conseguenti gravi ripercussioni
sulla situazione ambientale e igienico-sanitaria;
visto l'art. 13 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, che attribuisce al
Presidente della Giunta regionale, qualora si verifichino situazioni
di eccezionale ed urgente necessita' di tutela della salute pubblica
e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il potere di
emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga
alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela
della salute e dell'ambiente;
ravvisata pertanto la sussistenza delle condizioni per l'adozione di
una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi del predetto art. 13
del DLgs 22/97 che consenta, per un periodo di 6 mesi, la
prosecuzione dell'attivita' di gestione delle discariche esistenti e
l'avvio di quelle gia' realizzate ma non ancora operative, anche in
mancanza della prestazione della garanzia finanziaria prevista per la
gestione successiva alla chiusura, al fine di scongiurare
nell'immediato i gravi rischi che potrebbero insorgere per la salute
pubblica e per l'ambiente in seguito ad una sospensione della loro
attivita' o ad una mancata autorizzazione all'esercizio;
ritenuto comunque che, nel tempo di validita' dell'ordinanza, le
aziende titolari dell'autorizzazione alla gestione delle discariche
si attivino per la individuazione di possibili soluzioni, anche
mediante forme di aggregazione, che consentano loro di sostenere gli
oneri derivanti dalla prestazione sotto forma di cauzione della
garanzia finanziaria prevista per la gestione successiva alla
chiusura e nelle more della individuazione, da parte delle competenti
autorita' statali, delle opportune misure volte al superamento della
problematica sopra evidenziata;
dato atto del parere favorevole in merito alla regolarita'
amministrativa del presente atto espresso dal Direttore generale
all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa, dott.ssa Leopolda
Boschetti ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e
della deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore competente;
ordina:
in deroga a quanto previsto all'art. 14, comma 3 del DLgs 36/03,
circa la presentazione contestuale delle garanzie finanziarie per
l'attivazione e la gestione operativa delle discariche e della
garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura, e'
consentito il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle
discariche anche a seguito della sola presentazione della garanzia
finanziaria riferita all'attivazione e alla gestione operativa.
Il presente provvedimento trova applicazione per la durata di 6
mesi.
Il presente provvedimento sara' notificato alle Amministrazioni
provinciali della regione e trasmesso al Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del territorio e al Ministro della Salute.
La presente ordinanza sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani